Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19589 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19589 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 26493-2007 proposto da:
LOMBARDO VINCENZO LMBVCN57B20L431X, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA S. LORENZO IN LUCINA 4,
presso lo studio dell’avvocato MONTI ROMOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LI CAUSI
ANTONINO con studio in MESSINA 98123, VIA C. BATTISTI
2013

229 giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BARONE FRANCESCO, BARONE TOMMASA;
– intimati –

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Data pubblicazione: 27/08/2013

sul ricorso 27426-2007 proposto da:
BARONE FRANCESCO BRNFNC38T1OL4310, in proprio e quale
procuratore speciale di BARONE TOMMASA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 129, presso lo
studio dell’avvocato CERTO GIUSEPPE, rappresentato e

studio in 98051 BARCELLONA (ME) VIA S. GIOVANNI 76
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

LOMBARDO VINCENZO LMBVCN57B20L431X, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA S. LORENZO IN LUCINA 4,
presso lo studio dell’avvocato MONTI ROMOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LI CAUSI
ANTONINO con studio in MESSINA 98123, VIA C. BATTISTI
229 giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 330/2006 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 05/07/2006, R.G.N.
545/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/05/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per la
riunione dei ricorsi e rigetto di entrambi;

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difeso dall’avvocato CORRENTI CORRADO CARMELO con

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/7/2006 la Corte d’Appello di Messina,
in parziale accoglimento del gravame interposto in via
incidentale dai sigg. Francesco e Tommasa Barone e in
conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Barcellona

somma da restituirsi al sig. Vincenzo Lombardo all’esito della
pronunziata risoluzione di contratto preliminare di vendita per
scrittura privata in data 1 0 /10/1983 stipulato tra quest’ultimo
e la sig. Tommasa Paratore.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Lombardo propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2
motivi.
Resistono con controricorso i sigg. Francesco e Tommasa
Barone, eredi della sig. Tommasa Paratore, che spiegano altresì
ricorso incidentale, sulla base di 3 motivi, cui resiste con
controricorso il Lombardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Uk
<3.AA: tAnn.1 Con il l ° motivo il ricorrente in via principale denunzia <> su punto
decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, l °
co. n. 5, c.p.c.
Con il 2 ° motivo denunzia <> su punto decisivo della controversia, in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.

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Pozzo di Gotto 20/12/2002, escludeva la rivalutazione della

Con il l ° motivo i ricorrenti in via incidentale
denunziano insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione
su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con

il

motivo denunziano violazione e

falsa

10 co. n. 3, c.p.c.; nonché <>.

Con il

falsa

motivo denunziano violazione e

applicazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360,
l ° co. n. 5 E recte, 3 1, c.p.c.
I ricorsi sono inammissibili, in applicazione degli artt.
366, l ° co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.
I motivi di entrambe i ricorsi con i quali viene
denunziato vizio di motivazione invero non recano la prescritta
“chiara indicazione” -secondo lo schema e nei termini delineati
da questa Corte- delle relative “ragioni” ( tale non potendosi
invero considerare i <> recati in calce al
l ° motivo del ricorso principale né quelli posti in calce al l °
e al

motivo del

ricorso in via

incidentale

),

inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività
esegetica

della medesima,

con

interpretazione

che

si

risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione
(cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258),

a fortiori non consentita in presenza di

formulazione nella specie altresì violativa dell’art. 366, 10
co. n. 6, c.p.c.

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applicazione dell’art. 1493 c.c., in riferimento all’art. 360,

Nel caso i ricorsi risultano infatti formulati in
violazione dell’art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c., atteso che i
ricorrenti fanno rispettivamente richiamo ad atti e documenti
del giudizio di merito [ es., all’<>, alla <>, alle

dal comune di Tripi>>, alla <>, alla <>, alla sentenza del giudice
di

prime

cure,

notificato

all’<>,

all’<>, alla «perizia extragiudiziale del
perito Carmelo Correnti del 19/02/2004>>, alla <>, alle
<>,

ai

successivamente e tardivamente prodotti

ex

<>,

al <>, il ricorrente in via principale;
alla <>,
all’<>, alla <>, alla «prova per interpello e testi, come
richiamate al punto V della comparsa conclusionale e richieste
istruttorie del 5.11.97 ( doc. fasc. 10/b )>>, al <>, i ricorrenti in via
incidentale ], di cui lamentano la mancata o erronea
valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero

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<>, alla <> ( 2 ° motivo
del ricorso principale ) e che «la Corte Messinese avrebbe
dovuto dichiarare, indipendentemente da qualsiasi statuizione
di condanna alla restituzione, l’obbligo del Lombardo di
rilasciare il fondo alla disponibilità dei concludenti Barone,
stante l’avvenuta risoluzione del preliminare senza prevalente
addebito e comunque pronunziarsi sul punto del gravame, cosa
che non hanno fatto>> ( 2 ° motivo del ricorso in via
incidentale ), i ricorrenti sembrano dolersi piuttosto di
errores in procedendo,

da farsi se del caso valere ex art. 112

c.p.c. in relazione all’art. 360, l ° co. n. 4, c.p.c.
Al riguardo, si noti, giusta principio consolidato nella
giurisprudenza di legittimità ( cfr., da ultimo, Cass.,
19/5/2011, n. 10998 ) la differenza fra l’omessa pronuncia di
cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto

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prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed

decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
si coglie nel concernere l’omesso esame ex art. 112 c.p.c.
direttamente una domanda o un’eccezione introdotta in causa (e,
quindi, nel caso del motivo d’appello uno dei fatti costitutivi
della “domanda” di appello), mentre nel caso dell’omessa

omessa non concerne la domanda o l’eccezione direttamente,
bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe
comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi
della domanda o su un’eccezione, e, quindi su uno dei fatti
c.d. principali della controversia ( v. Cass., 30/5/2008, n.
14468; Cass., 14/3/2006, n. 5444 ).
Il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunziabile
per cassazione ai sensi dell’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.,
postula invece che il giudice di merito abbia formulato un
apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di
causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato
dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l’omissione
venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla
rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo
insufficiente o illogico.
Mentre l’omessa valutazione dipenda da una falsa
percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per
una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile
esistente un fatto o un documento la cui esistenza risulti
incontestabilmente esclusa ( o, per converso, inesistente un

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motivazione l’attività di esame del giudice che si assume

fatto

o

un

documento

la

cui

esistenza

risulti

incontestabilmente accertata ) alla stregua degli stessi atti
di causa, è viceversa configurabile un errore di fatto
deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai
sensi dell’art. 395, l ° co. n. 4, c.p.c. ( v. Cass., 25/8/2006,

18/1/2006, n. 830; Cass., 2/3/2006, n. 4660 ).
Anche in caso di denunzia di violazione ex art. 112 c.p.c.
l’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c. va in ogni caso osservato,
dovendo specificamente indicarsi l’atto difensivo o il verbale
di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state
proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo
luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la
decisività ( v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n.
1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170;
Cass., 16/4/2003, n. 6055 ).
E’

infatti

al

riguardo noto che,

pur divenendo

nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per
cassazione

errores in procedendo

la Corte di legittimità

giudice anche del fatto (processuale), con conseguente poteredovere di procedere direttamente all’esame e
all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni
altra questione si prospetta comunque quella concernente
l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è
stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata
accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene

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n. 18498; Cass., 27/5/2005, n. 15672. V. altresì Cass.,

possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicché
esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte
di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed
all’interpretazione degli atti processuali ( v. Cass.,
23/1/2006, n. 1221 ).

diritto ex art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c., il 2 ° motivo del
ricorso in via incidentale reca un quesito di diritto formulato
in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato
da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale
indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i
giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle
diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto
a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratto e
generico, privo di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua sola
lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un.,
14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass.,
7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla
sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione
(cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un.,
12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360),
nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258), senza richiedere, per ottenere risposta,
una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro

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Quanto al pure denunziato vizio di violazione di norme di

(cfr. Cass.,

23/6/2008, n.

17064),

risolvendosi in buona

sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della
fondatezza delle proprie tesi difensive.
Tanto più che nel caso esso risulta formulato -come dettoin violazione dell’art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c.

cui la corte di merito ha basato la propria decisione su
<<"nuovi" documenti prodotti ex adverso>>

e ha erroneamente

escluso la rivalutazione sulla somma dovutagli dalle
controparti ( l ° motivo del ricorso principale ), nonché la
doglianza in base alla quale la domanda di risarcimento è stata
erroneamente rigettata in quanto <

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