Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19589 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29869-2017 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO PICCOLO;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5841/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

La CTR Campania, con sentenza 378/23/2013, accoglieva l’appello avverso la sentenza 508/11 della CTP Napoli che aveva rigettato il ricorso con cui V.G. aveva impugnato l’ipoteca iscritta in suo danno da Equitalia Polis spa su beni immobili inseriti in un fondo patrimoniale, sostenendo che i crediti a base dell’iscrizione traevano origine esclusivamente dall’esercizio dell’attività imprenditoriale

Veniva proposto ricorso per Cassazione che, con ordinanza 23328/15, cassava la sentenza della Commissione regionale con rinvio al giudice di seconde cure perchè verificasse se il debito in ragione del quale l’Amministrazione aveva agito fosse stato contratto o meno per soddisfare esigenze familiari.

La Commissione regionale Campania, con la sentenza 5841/13/17, dichiarava tardiva la documentazione prodotta in sede di rinvio volta a dimostrare la sussistenza delle esigenze familiari e, in mancanza di prove in tal senso, rigettava il ricorso del contribuente.

Quest’ultimo ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, sotto il profilo della omessa, illogica ed insufficiente motivazione, la nullità della sentenza impugnata in riferimento in particolare al non avere ritenuto che la documentazioni già presente in atti dimostrasse la natura imprenditoriale dell’obbligazione contratta

Con il secondo ed il terzo motivo lamenta, sempre sotto il profilo della omessa, illogica ed insufficiente motivazione, che la Commissione regionale avesse ritenuto tardiva la documentazione prodotta in sede di rinvio.

Il primo motivo è del tutto generico e privo di autosufficienza.

Esso lamenta l’omessa motivazione perchè il giudice del rinvio, nell’affermare la carenza della prova, non aveva tenuto conto della documentazione in atti, ma si limita a fare riferimento a quanto esposto in due righe della sentenza della Commissione provinciale senza però neppure riportare il contenuto delle righe in questione.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la testuale riproduzione (in tutto o in parte) degli atti e dei documenti è richiesta quante volte si assuma che la sentenza è censurabile per non averne tenuto conto e che, se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa. La Corte, infatti deve poter verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti (è questa la ragione per cui va domandata la trasmissione del fascicolo d’ufficio e vanno prodotti gli atti ed ‘i documenti sui quali il ricorso si fonda), ma non è tenuta a cercarli, a stabilire essa stessa se ed in quale parte rilevino, a leggerli nella loro interezza per poter comprendere, valutare e decidere; gravare la Corte di tale compito – vale dire dell’onere di riscrivere (o di leggere) il ricorso in modo che sia conforme al modello di cui all’art. 366 c.p.c. – rischierebbe di comprometterne a terzietà, che costituisce carattere ineliminabile di ciascun giudice ai sensi dell’art. 111 Cost.(Cass. – 24340/18).

In stretta connessione con la mancanza di autosufficienza si rileva la genericità e la mancanza di specificità della censura in esame.

Il ricorrente avrebbe dovuto argomentare illustrando la documentazione che asserisce già presente in giudizio le ragioni per cui questa era atta a dimostrare che l’obbligazione contratta aveva natura esclusivamente imprenditoriale.

L’ultima parte del motivo in esame riguarda la possibilità di produrre nuova documentazione in sede di rinvio e si ricollega in tal modo al secondo ed al terzo motivo che possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente affermato che nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c., quale giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, è preclusa l’acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d’ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la loro perizia d’ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.(Cass. 26108/18,Cass. 19424/15)

Nel caso di specie non risulta neppure dedotta nei motivi in esame una delle dianzi indicate ragioni che avrebbero consentito la nuova produzione.

Si osserva da ultimo che la sentenza delle Sez Un 10790/17 si riferisce al giudizio di appello e non a quello di rinvio a seguito di pronuncia della Corte di cassazione

Il ricorso va quindi respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 5000,00 oltre spese prenotate a debito e doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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