Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19589 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 18/09/2020), n.19589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19116-2019 proposto da:

N.M., rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 722/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.M., – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Torino avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese per evitare d’esser ucciso da persone che avevano avuto contrasti con lui e suo zio per il possesso di un terreno, contrasto che era sfociato in aggressione con la morte dello zio e l’arresto di alcuni degli assalitori, il che però non aveva evitato che i restanti antagonisti non arrestati lo perseguitassero per ucciderlo.

Il Tribunale ebbe a rigettare il ricorso ed il richiedente asilo propose gravame avanti la Corte d’Appello di Torino, limitatamente alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria, e la Corte rigettò l’impugnazione.

Osservava al riguardo il Collegio cisalpino come all’uopo non era sufficiente il percorso d’integrazione in Italia dedotto dall’appellante, mentre la situazione socio-politica della zona del (OMISSIS) di provenienza del ricorrente escludeva la concorrenza di situazione connotata da violenza diffusa.

Il N. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni,ritualmente evocato,ha depositato nota ex art. 370 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da N.M. s’appalesa siccome inammissibile.

Con la prima ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) poichè la “Corte d’Appello di Milano” – recte la Corte d’Appello di Torino – non ha ritenuto sussistere – per altro come mero richiamo alla motivazione sul punto esposta dal Tribunale – in (OMISSIS) una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa senza rilevare che non vi deve anche essere un legame specifico tra la posizione individuale del richiedente protezione ed il pericolo derivante da detta situazione oggettiva. L’argomento critico svolto da ricorrente si compendia in astratti richiami alla norma di legge ed all’insegnamento della giurisprudenza della Corte Europea in materia, senza un effettivo confronto con la specifica motivazione sul punto resa dalla Corte subalpina.

Difatti il Collegio piemontese ha puntualmente esaminato la ragione, posta dal ricorrente alla base del suo motivo di gravame avverso al decisione del Tribunale, circa la valutazione della situazione interna del (OMISSIS) ai fini del riconoscimento dell’esistenza di una situazione caratterizzata da violenza diffusa ed indiscriminata, che pone a rischio la vita dei suoi cittadini, per giungere motivatamente alla conclusione che la recrudescenza terroristica, esistente in (OMISSIS), non configurava ex se detta situazione.

A fronte di detta puntuale motivazione il ricorrente deduce vizio di violazione di legge sulla scorta di censura generica poichè fondata su affermazioni apodittiche e astratte, non collegate con la sua specifica posizione processuale – gravata solo la disposizione di rigetto della richiesta di protezione umanitaria eppertanto inammissibile.

Con il secondo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 per non aver la Corte territoriale assolto all’onere di cooperazione istruttoria in presenza delle condizioni previste dalle norme citate siccome violate.

Pure detta censura si compendia in astratto richiamo alle disposizioni normative invocate e ad arresto in tema di questa Suprema Corte, corredate da apodittiche affermazioni circa l’erroneità della valutazione operata dalla Corte subalpina in ordine all’incidenza degli attentati terroristici ed alla situazione socio-politica del (OMISSIS), senza un effettivo confronto con le regioni evidenziate dalla Corte piemontese a supporto della sua statuizione.

Peraltro nemmeno vengono indicate le fonti d’informazione, elaborate da Organismi internazionali, non valutate dalla Corte di merito e la cui consultazione doveva esser oggetto dell’attività istruttoria da attivare ex officio, sicchè la violazione di legge non si configura in ragione della genericità della censura portata.

Con la terza doglianza il N. deduce violazione delle disposizioni normative ex art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I. poichè il Collegio cisalpino, ai fini della protezione umanitaria, non ha valutato la situazione socio-politica in atto in (OMISSIS) ed ha omesso di esaminare fatto decisivo – non meglio specificato.

La censura si risolve in una apodittica contestazione della motivazione esposta dalla Corte di merito, la quale ha puntualmente esaminata la questione con specifico riguardo al profilo posto dal ricorrente alla base del suo motivo di gravame, siccome precisato già nell’esame della precedente ragione di ricorso. Con la quarta ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis poichè la Corte cisalpina ha valutato la questione della situazione socio-politica, esistente attualmente in (OMISSIS), in base ad informazioni generiche e senza indicare le fonti, dalle quali ha tratto le informazioni utilizzate per negare la protezione sussidiaria senza nemmeno attivare la cooperazione istruttoria ex officio, siccome previsto dalla norma violata.

La censura s’appalesa inammissibile posto che introduce in sede di legittimità questione non sottoposta ritualmente alla Corte d’Appello di Torino, in quanto, come s’evince chiaramente dalle conclusioni ritrascritte nella sentenza impugnata – fatto non contestato siccome errato in ricorso – il N. si limitò a richiedere la protezione umanitaria con il gravame e non anche attinse la statuizione di rigetto della sua pretesa di protezione sussidiaria adottata dal Tribunale.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata rituale resistenza dell’Amministrazione.

La liquidazione del compenso in relazione all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – quando ammissibile D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 130 bis – è di cognizione della Corte d’Appello emittente la decisione impugnata D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 83. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

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