Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19589 del 09/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 09/07/2021), n.19589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16387/2019 proposto da:

D.E., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati VINCENZO LUCIANI, CLAUDIO FABRICATORE;

– ricorrente –

contro

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI n. 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

DIGITCAMPANIA s.c.a.r.l., IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA N. 40,

presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE ALLEGRA, rappresentata e

difesa dagli Avvocati GIOVANNI AMBROSIO, MARCO MENICUCCI;

– controricorrente –

e contro

SINDACATO UNITARIO GIORNALISTI DELLA CAMPANIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2106/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/04/2019 R.G.N. 1246/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza n. 2106 del 2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale della stessa sede, con cui era stata respinta la domande, di D.E. nei confronti della Sviluppo Campania spa e della Digit Campania scarl in liquidazione diretta all’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze della società cessionaria (Sviluppo Campania spa) e contestuale condanna alla costituzione del rapporto di lavoro nonché al pagamento del danno subito per il ritardo nell’assunzione.

2. La Corte territoriale ha ritenuto, analogamente a quanto rilevato dal Tribunale, la fondatezza dell’eccezione di decadenza della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, precisando che, anche a volere escludere l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 32, comma 4, lett. c), comunque sarebbe stata applicabile la successiva lett. d) del medesimo comma disciplinante tutte le ipotesi in cui si fosse dovuta accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del terzo quale preteso titolare effettivo; quanto alla individuazione del dies a quo del termine di decadenza, il suddetto termine andava individuato nella data del trasferimento (30.10.2013) oppure nella data di pubblicazione sul Bollettino della Regione Campania (28.3.2015), e, in ogni caso, il termine di decadenza era decorso anche prendendo quale dies a quo la data di pubblicazione della sentenza (4.6.2015) che aveva condannato Digit Campania scarl all’assunzione in conseguenza della stipulazione di invalidi contratti a progetto.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la D. affidato a tre motivi; le due società hanno resistito con autonomi controricorsi. Tutte le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) non potendosi applicare il termine di decadenza ivi previsto all’ipotesi in cui il lavoratore chiede l’accertamento del rapporto di lavoro con la società cessionaria senza impugnativa della cessione di azienda o del ramo di azienda, militando – a supporto di tale interpretazione – diverse ragioni di carattere testuale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 431 c.p.c. e art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) non potendosi individuare, quale dies a quo, la data di pubblicazione della sentenza di primo grado (4.6.2015) che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la D. e la Digit Campani scarl, trattandosi di provvedimento giudiziale non opponibile alla cessionaria Sviluppo Campania se non dopo il passaggio in giudicato.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione del giudicato (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) essendo passato in giudicato l’individuazione, da parte del Tribunale, del dies a quo a cui ancorare il termine di decadenza nel passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva del rapporto con Digit Campania in quanto non oggetto di appello incidentale da parte delle società, termine individuato, dal Tribunale, nella data del 9.7.2015.

4. Il primo motivo è fondato.

5. La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, prevede che: “Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, art. 6, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1,2 e 4, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c., con termine decorrente dalla data di trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto”.

6. Ebbene, in ordine alla questione dell’applicabilità del termine di decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, alle ipotesi in cui il lavoratore non impugni la cessione del contratto di lavoro nell’ambito di un trasferimento ex art. 2112 c.c., ma, all’inverso, la rivendichi, questa Corte ha statuito per l’inapplicabilità.

7. Con riguardo alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), questa Corte ha sottolineato che la previsione deve intendersi come relativa alle ipotesi in cui il lavoratore contesti “la cessione del contratto” o, meglio, il passaggio del rapporto di lavoro, mentre restano estranee alla stessa le ipotesi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda (formalmente deliberato dal datore di lavoro cedente) e, quindi, di ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure chieda di accertare l’avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro col cessionario (cfr. Cass. n. 13648 del 2019; Cass. n. 13179 del 2017; Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 9750 del 2019).

8. Con riguardo alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), evidenziato che trattasi di una rilevante limitazione temporale per l’esercizio dell’azione giudiziaria, avente carattere di eccezionalità, e che deve essere resa compatibile con i limiti previsti dalla Costituzione (artt. 2,111 e 117), dal diritto Eurounitario (art. 47 della Carta di Nizza) e dal diritto convenzionale (artt. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), questa Corte (Cass. n. 28750 del 2019) ha ritenuto che l’interpretazione letterale della disposizione conduce a ritenere che si siano volute escludere le fattispecie riconducibili, in qualche modo, a quelle già regolate dalle diverse lettere della norma in questione (nella specie, il fenomeno della cessione del contratto di lavoro, ex art. 2112 c.c., contemplato nella lett. c). L’esegesi interpretativa è confermata dalla constatazione che, quando il legislatore ha voluto specificare che una particolare situazione rientrasse nell’ambito applicativo della disposizione “aperta” di cui alla lett. d), nonostante la stessa potesse ritenersi in qualche modo disciplinata nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti o potesse avere punti di contratto con esse, lo ha specificato chiaramente, come per esempio con il richiamo espresso al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27. 24. In caso contrario, si avvalorerebbe una interpretazione irragionevolmente estensiva ed avulsa dalla lettera della legge. Inoltre, l’esame complessivo della disposizione presuppone la sussistenza di una sorta di “contatto” lavorativo pregresso tra lavoratore e soggetto diverso dal titolare del contratto (cfr. Cass. n. 13179 del 2017 in tema di cambio appalto), e tale “contatto” certamente non è ravvisabile nella situazione di un lavoratore escluso che rivendichi la cessione del proprio contratto di lavoro nei confronti del cessionario, nell’ambito di un trasferimento ex art. 2112 c.c., perché non si è in presenza di alcuna azione diretta a contrastare fenomeni interpositori o comunque di contitolarità del rapporto di lavoro, ma unicamente del riconoscimento del diritto a rientrare nel gruppo dei lavoratori oggetto della cessione in favore della impresa terza cessionaria.

9. In considerazione delle ragioni esposte il primo motivo del ricorso deve essere accolto, restando assorbita la trattazione del secondo e del terzo motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della fattispecie attenendosi al principio di diritto secondo cui “le disposizioni di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) e d), relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell’azienda cessionaria”.

10. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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