Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19589 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/08/2017, (ud. 12/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE MARTINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12595-2012 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GREGORIO VII 474, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

ORLANDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE BENVENGA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6974/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/12/2011 R.G.N. 6952/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LOYOLA BENEDETTO per delega Avvocato VESCI GERARDO;

udito l’Avvocato BENVENGA GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 12 dicembre 2011, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Roma, accoglieva parzialmente la domanda proposta da S.M.G. nei confronti di Trenitalia S.p.A., accertando l’idoneità fisica e psico-attitudinale della prima e così l’illegittimità dell’esclusione della medesima dalla selezione indetta dalla Società per il reclutamento di personale nella figura professionale di Capo servizi treno, il conseguente diritto della candidata all’assunzione nel predetto ruolo nonchè la spettanza del risarcimento dei danni patrimoniali, ma non di quelli non patrimoniali, commisurati al lordo delle retribuzioni che la candidata avrebbe percepito dalla data della mancata assunzione a quella dell’effettivo inserimento.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto condivisibili le conclusioni del CTU in ordine all’idoneità fisica e psico-attitudinale alle mansioni oggetto della selezione indetta dalla Società; configurabile in termini di proposta di assunzione, anche alla luce del comportamento successivo della Società, il contenuto dell’emanato bando di concorso; spettante, dunque, l’assunzione della candidata nel ruolo di Capo servizi treno ed il risarcimento del danno patrimoniale commisurato al trattamento economico lordo medio tempore non percepito; infondata in quanto non provata la pretesa risarcitoria relativa ai danni non patrimoniali.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a cinque motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso la S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare il vizio di motivazione e di violazione e falsa applicazione del D.M. n. 206 del 1981, L. n. 210 del 1985, art. 5, D.M. n. 158 del 1986, D.P.C.M. n. 411 del 1987, art. 6,D.Lgs. n. 188 del 2003, artt. 4, 10, 11 e 36, D.Lgs. n. 162 del 2007, artt. 2,4 e 6, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamenta la carenza dell’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale in sede di valutazione dell’idoneità fisica della candidata per non aver considerato gli atti legislativi e regolamentari relativi in particolare al limite staturale.

Con il secondo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed al vizio di motivazione, l’analoga censura è prospettata con riguardo all’adesione della Corte territoriale all’esito della CTU.

Il terzo motivo, con il quale la Società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., artt. 1336,1354,1362 c.c. e segg., artt. 1418,1419,1987 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in una con il vizio di motivazione, ripropone la medesima censura relativa all’erroneità del giudizio di idoneità della candidata con riguardo al sancito diritto all’assunzione.

Il quarto motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 ed al vizio di motivazione, è inteso a denunciare l’erroneità della statuizione della Corte territoriale di accoglimento della pretesa al pagamento delle retribuzioni non percepite, di per sè non configurabile in termini di danno patrimoniale subito dalla candidata.

La violazione e falsa applicazione D.M. n. 127 del 2004, artt. 91 e 1, e tabelle ivi allegate, ed il vizio di motivazione sono dedotti nel quinto motivo in relazione alla ritenuta abnormità della decisione della Corte territoriale in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

Il primo motivo deve ritenersi inammissibile nella misura in cui tende a riproporre la rilevanza in sè del limite staturale, ai fini dell’esclusione della candidata dalla selezione de qua, per effetto del disposto dei decreti ministeriali indicati in rubrica, rilevanza esclusa, in ragione del mancato richiamo degli stessi nel bando di selezione, che si limitava a richiedere quale requisito di accesso l’idoneità fisica e psico-attitudinale dei candidati, dalla sentenza non definitiva resa dalla Corte territoriale pubblicata il 15.4.2009, statuizione non fatta oggetto di tempestiva impugnazione e, pertanto, coperta dal giudicato.

Di contro infondato si rivela il secondo motivo avendo la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società ricorrente, dato in motivazione ampiamente conto delle valutazioni adesive alle conclusioni del CTU in ordine all’idoneità fisica della candidata, includendovi la puntuale replica alle critiche dettagliate mosse dalla Società ricorrente alla prima perizia quale espressa nel successivo supplemento, fondato su documentazione da ritenersi, in difetto di riscontro dei rilievi di non ufficialità qui genericamente sollevati dalla Società ricorrente e stante l’apoditticità dell’affermazione intesa a negare il ricevimento della richiesta di messa a disposizione del documento di valutazione dei rischi che si dichiara nella CTU inevasa, pienamente adeguata.

Del pari infondato risulta il terzo motivo nella parte in cui contesta la configurabilità del bando di selezione in termini di proposta contrattuale, opponendo alla puntuale interpretazione del predetto atto operata dalla Corte sulla base non solo della sua formulazione letterale ma altresì del comportamento successivo della Società la dicitura del telegramma inviato dalla società incaricata di procedere alla prima scrematura dei candidati alla selezione intesa ad escludere l’impegno ad una futura assunzione, non potendo ovviamente la dichiarazione del terzo incidere sul contenuto della manifestazione di volontà espressa dall’interessato, della quale qui neppure si offre una lettura alternativa.

Inammissibile risulta poi il quarto motivo per l’assoluta inconferenza del parametro normativo invocato e dei principi di diritto a quello afferenti, atteso che il danno ritenuto rilevante dalla Corte territoriale a seguito della costituzione iussu iudicis del contratto di lavoro, è danno da inadempimento conseguente alla mancata esecuzione del contratto stesso, ha dunque natura contrattuale e non extracontrattuale e legittimamente si commisura all’importo delle retribuzioni non percepite.

Inammissibile per difetto di specificità va poi ritenuto il quinto motivo, relativo alla statuizione sulle spese, non avendo la Società ricorrente neppure operato il confronto tra quanto liquidato dalla Corte territoriale in relazione alla voce onorari, che non manca di precisare sia pur nell’importo complessivo e quanto a riguardo previsto nelle tariffe professionali.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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