Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19588 del 27/08/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19588 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso 26487-2007 proposto da:
CARPINTELLI RITA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
COSTANTINO FRANCESCO con studio in 90027 PETRALIA
SOTTANA (PA) , VIA DUOMO 29 giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
1110
contro
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI 00607470820 in persona
del Sindaco pro tempore Dott. GAETANO CARAMANNO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA
1
Data pubblicazione: 27/08/2013
32,
presso
lo
studio
dell’avvocato
FISCHIONI
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusto delega
in atti;
.
–
controricorrente –
avverso la sentenza n. 12/2007 del TRIBUNALE DI
depositata il 06/02/2007, R.G.N. 2498/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/05/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE FISCHIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’improcedibilità in subordine per l’inammissibilità
o rigetto del ricorso;
TERMINI IMERESE SEDE DISTACCATA DI CORLEONE,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6/2/2007 il Tribunale di Termini
Imerese, in accoglimento del gravame interposto dal Comune di
Piana degli Albanesi e in conseguente riforma della pronunzia
G. di P. Piana degli Albanesi 7/9/2004, rigettava la domanda
Carpintelli di risarcimento dei danni lamentati per
infiltrazioni al proprio appartamento in conseguenza del
rifacimento della rete idrica del centro storico.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
Carpintelli propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2
motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Piana degli
Albanesi, che ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia
violazione e
falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 c.c., 5 l. loc., in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Con il 2 ° motivo denunzia <
decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, l °
co. n. 5, c.p.c.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono inammissibili, in applicazione degli artt. 366,
1 ° co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.
Il l ° motivo reca un quesito di diritto formulato in
termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da
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nei confronti del medesimo proposta dalla sig. Rita
questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale
indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui
i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle
diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto
a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratto e
decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua sola
lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un.,
14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass.,
7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla
sentenza impugnata e di precisare i termini della
contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;
Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un.,
28/9/2007, n. 20360), nonché di poter circoscrivere la
pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto
(cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza
richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più
parti prive di connessione tra loro ( cfr. Cass., 23/6/2008,
n. 17064 ), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a
questa Corte di vaglio della fondatezza delle proprie tesi
difensive.
Tanto più che nel caso esso risulta formulato in
violazione dell’art. 366, 1 ° co. n. 6, c.p.c., atteso che la
ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di
merito [ es., alla «sentenza n. 8/03 del Giudice di Pace di
Piana degli Albanesi», all’«atto di citazione notificato in
4
generico, privo di riferibilità al caso concreto in esame e di
data 23/11/2002>>, all’<
<
all’<
o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli,
senza invero debitamente -per la parte d’interesse in questa
sede- riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in
quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino
prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda
anche alla relativa individuazione con riferimento alla
sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione,
al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte,
rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di
legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,
n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011,
n.
19069;
23/9/2009,
Cass.,
5
n.
20535; Cass.,
dell’inconveniente>>, all’espletata C.T.U.>>, all’<