Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19588 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 88, presso l’avvocato ANSELMI

FILIPPO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C. (C.F. (OMISSIS)), P.M. (PROCURATORE

GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 332/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 332/08 del 16 maggio 2008, pronunciando sugli appelli proposti da C. M. (principale) e da D.E. (incidentale) avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 720/2006 del 27 settembre 2006 – con la quale il Tribunale, tra l’altro (dichiarata precedentemente, con distinta sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi M. – D.), aveva assegnato la casa familiare alla M., confermato l’obbligo del D. di corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne A. e respinto la domanda di assegno della stessa M. ha respinto la domanda della M. di assegnazione della casa familiare, ha condannato il D. a corrispondere alla M. l’assegno divorzile di Euro 320,00 mensili rivalutabili dal gennaio 2007 ed ha confermato nel resto la sentenza appellata;

che avverso tale sentenza il D. – con ricorso dell’11 luglio 2008 – ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che M.C., benchè ritualmente intimata, non si è costituita nè ha svolto attività difensiva;

che la Corte, con la sentenza impugnata, per quanto in questa sede ancora rileva: a) ha accolto l’appello principale della M. e le ha riconosciuto il diritto all’assegno di divorzio, osservando tra l’altro: In fatto si deve poi osservare che (per quanto emerge pacificamente dagli atti di causa) la M., in costanza di matrimonio s’è dedicata alla cura della casa, sicchè i coniugi hanno concordato (o, quantomeno, tollerato) che ella non mettesse a frutto la laurea in economia che aveva conseguito. Deve anche considerarsi che l’appellante … ha oggi 59 anni, e ne aveva 54 all’inizio della causa: di conseguenza, pare del tutto improbabile che – tenuto conto dell’età, della mancanza di esperienza lavorativa e delle poche opportunità di lavoro offerte ai laureati in economia e commercio in una zona (la (OMISSIS)) economicamente depressa – ella possa trovare oggi un lavoro adeguato ai propri studi e che, con esso, possa mantenere un tenore di vita paragonabile a quello goduto in costanza di matrimonio. Si tratta, peraltro, di un tenore di vita che doveva essere abbastanza agiato, posto che – dal CUD relativo ai redditi dell’appellato, relativi all’anno 2003, e dal prospetto di pensione relativo al mese di gennaio 2004 … – emerge che quest’ultimo il D. ha percepito, nel 2003, un reddito spendibile … di oltre 34.000,00 Euro, sicchè deve presumersi che in precedenza percepisse uno stipendio quantomeno analogo, se non in termini nominalistici, quantomeno in relazione al suo potere d’acquisto. Di conseguenza, in accoglimento dell’appello principale, il D. va condannato a versare all’appellata un assegno divorzile, che viene quantificato in Euro 320,00 mensili, a far data dalla sentenza di primo grado …; b) ha respinto la domanda della M. di assegnazione della casa familiare, osservando tra l’altro: nel caso di specie è pacificamente acquisita al processo la circostanza che (quantomeno) l’ultimo dei figli convive con la madre e non è ancora autosufficiente; ed è documentalmente provata la circostanza che il D., nel donare ai figli L. e C. la casa coniugale, s’è riservato il diritto di abitazione.

I figli, peraltro, hanno oggi 30, 28 e 23 anni rispettivamente, per cui pare a questa Corte che siano ormai abbastanza maturi per riannodare i rapporti col padre, accogliendolo in casa e consentendogli, così di esercitare il diritto di abitazione. E che allo stesso tempo, qualora detta convivenza risultasse difficile, la raggiunta maturità consentirà (ad uno o più di) loro (ed eventualmente anche alla M.) di lasciare senza traumi la casa in cui sono vissuti fin ad ora, se del caso chiedendo, con le forme della L. n. 898 del 1970, art. 9 la revisione dell’assegno;

che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso;

che, all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha deliberato che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente critica la sentenza impugnata e – premesso che egli, con l’appello incidentale, aveva chiesto di restituire al D. il pieno esercizio del suo diritto reale di abitazione della casa sita in (OMISSIS) – sostiene che la Corte ha omesso di pronunciare su tale domanda, volta a ottenere nuovamente l’esercizio del proprio diritto reale di abitazione sulla casa familiare e formula il seguente quesito di diritto: Dica l’Ecc.ma Corte se il D., titolare del diritto reale assoluto di abitazione, deve esercitare il diritto restituito subordinatamente al consenso dei figli o se invece può pretendere che nessuno turbi o molesti tale esercizio e se i figli maggiorenni, poichè vivono nella casa del D., economicamente dipendenti dal loro padre, possano imporgli la loro volontà; lo stesso ricorrente critica altresì il medesimo capo di sentenza per vizi della motivazione, cioè per non aver esposto, in fatto ed in diritto, le ragioni della decisione;

che tale motivo è inammissibile: quanto al vizio di violazione di legge (art. 112 cod. proc. civ.), per inadeguatezza del quesito di diritto, come formulato nei termini dianzi testualmente riprodotti, e, quanto al vizio di motivazione, per omessa formulazione del cosiddetto “momento di sintesi”;

che infatti, secondo il prevalente orientamento di questa Corte – condiviso dal Collegio – il motivo di ricorso per cassazione, con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di merito, deve essere concluso in ogni caso, ai sensi dell’art. 366-bis dello stesso codice, con la formulazione di un quesito di diritto che non può essere generica – esaurendosi nella enunciazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato -, nè può omettere di precisare su quale questione il giudice ha omesso di pronunciare o ha pronunciato oltre i limiti della domanda (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 4146 del 2011, 22578 e 4329 del 2009);

che nella specie, quanto in particolare al primo profilo di censura – posto che la sentenza impugnata, nel respingere la domanda della M. di assegnazione della casa coniugale, ha evidentemente revocato, in consonanza con le richieste del D., il contrario provvedimento di assegnazione emesso dal Tribunale, in tal modo privando la stessa M. del titolo di godimento della casa familiare e, nel contempo, implicitamente consentendo al D. l’esercizio del proprio diritto reale di abitazione, dallo stesso pacificamente riservatosi sulla casa medesima, donata ai figli -, il ricorrente formula detto quesito di diritto mancando di precisare quale sia la specifica questione sulla quale i Giudici a quibus avrebbero omesso di pronunciare, tenuto conto che il giudice del divorzio deve provvedere, ove ne sussistano i presupposti, esclusivamente sull’assegnazione della casa familiare, non già sulle questioni concernenti eventuali diritti reali sull’immobile reclamati dai coniugi o da terzi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 16397 del 2007);

che, con il secondo motivo, il ricorrente critica ancora la sentenza impugnata, nella parte in cui condanna il D. a corrispondere all’appellata un assegno divorzile di Euro 320,00, somma che dovrà essere rivalutata secondo i criteri indicati in motivazione, e formula il seguente quesito di diritto: Dica l’Ecc.ma Corte, ai sensi dell’art. 101 Cost., dell’art. 11 disp. gen. R.D. n. 262 del 1942, considerata la dottrina che afferma “la domanda immediatamente produttiva di effetti” … , in assenza dì disposizioni, di legge in riferimento alla decorrenza di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e successive modifiche, il Giudice di 2^ grado può statuire l’efficacia della sua decisione anteriormente al tempo dell’atto di appello, senza esprimere alcuna motivazione? Dica l’Ecc.ma Corte se il D., ai fini dell’attribuzione dell’assegno di divorzio, è tenuto a corrispondere alla M. l’assegno, considerato che: – questa non aveva ottemperato all’obbligo di provare di aver cercato un lavoro; – in atti è provato, al contrario, che Lei si è costantemente rifiutata prima di accettare lavori offerti e addirittura di ottemperare all’obbligo statuito dal Giudice della separazione di attivarsi al fine di reperire una propria ed autonoma fonte di reddito; – determinando non un miglioramento di vita familiare, ma al contrario un danno ai figli? Si chiede quindi quale sacrificio della M. dovrebbe compensare l’attribuzione dell’assegno divorzile?;

che anche tale motivo è inammissibile, per assoluta inadeguatezza del quesito di diritto, come formulato nei termini dianzi testualmente riprodotti;

che, infatti – posto che la sentenza impugnata ha riconosciuto alla M. il diritto all’assegno di divorzio a far data dalla sentenza di primo grado, ritenendo sussistenti le condizioni di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10 -, il ricorrente formula detto quesito di diritto affastellando la denuncia di errores in judicando e di vizi della motivazione unitamente ad argomentazioni meramente difensive, omettendo così di individuare specifiche questioni di diritto e fatti controversi coerenti rispetto alla fattispecie ed alla ratio decidendi della decisione impugnata;

che, con il terzo motivo, il ricorrente critica infine la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto i Giudici a quibus hanno omesso di pronunciare sul motivo di appello incidentale volto a far ®porre a carico della M. l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio A. ancora economicamente non autosufficiente e quindi anche l’obbligo a dare garanzia allo stesso mediante il procacciamento di un suo reddito;

che tale motivo è parimenti inammissibile, per omessa formulazione del quesito di diritto;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara, inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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