Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19588 del 04/08/2017

Cassazione civile, sez. lav., 04/08/2017, (ud. 12/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE MARTINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3049-2012 proposto da:

R.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Marziale n. 7/b, presso lo studio dell’avvocato AMALIA RE,

rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO EPICOCO, GIUSEPPE

GREGO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2160/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/10/2011 R.G.N. 3874/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 3 ottobre 2011, la Corte d’Appello di Lecce, confermava la decisione del Tribunale di Brindisi ed accoglieva, nell’importo fissato dal giudice di prime cure, la domanda proposta da B.G. nei confronti di R.S., avente ad oggetto la condanna di quest’ultimo, suo datore di lavoro al pagamento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario, tredicesima, ferie, festività e TFR.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la natura subordinata del rapporto, non valendo ad escludere la continuità del medesimo la ravvisabilità di periodi di inattività e corretto, a fronte dell’accertata subordinazione, il ricorso al criterio equitativo con applicazione di una congrua percentuale di abbattimento del petitum, ai fini della determinazione del quantum delle voci retributive rivendicate. Per la cassazione di tale decisione ricorre il R., affidando l’impugnazione a due motivi. L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 432 c.p.c., e la conseguente nullità della sentenza impugnata lamenta la non conformità a diritto del ricorso alla decisione di equità in difetto di una pronuncia adeguatamente motivata circa l’oggettiva impossibilità di determinazione del quantum della domanda.

Con il secondo motivo, denunciando ancora una volta la violazione e falsa applicazione dell’art. 432 c.p.c., in relazione all’art. 36 Cost., nonchè la nullità della sentenza, il ricorrente censura il modus procedendi della Corte territoriale non supportato dall’indicazione dei criteri assunti a base del procedimento di determinazione del quantum della domanda.

I due motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati dal momento che, mentre non può sostenersi che la Corte territoriale non si sia data carico di conformarsi ai principi di diritto accolti da questa Corte in merito all’ammissibilità del giudizio equitativo, per quel che riguarda l’indicazione tanto delle ragioni di oggettiva impossibilità della determinazione certa della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo (rilevando come l’indeterminatezza degli accertati periodi di discontinuità del rapporto rendesse impossibile la formulazione di quesiti precisi tali da consentire l’espletamento della CTU richiesta dallo stesso ricorrente) quanto del criterio alla stregua del quale il giudizio è stato condotto (facendo ricorso all’abbattimento percentuale della richiesta), non si rinvengono nel ricorso, al di là di mere apodittiche asserzioni, specifiche censure in ordine all’insufficienza o all’illogicità di quelle indicazioni.

Il ricorso va dunque rigettato senza attribuzione delle spese in assenza di qualsiasi attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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