Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19587 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19587 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

PU

SENTENZA

sul ricorso 11868-2008 proposto da:
GANGEMI SANTO GNGSNT59SO4A026F,

MAUGERI

LUCIA

MGRLCU3OL66A027Q, GANGEMI GIUSEPPA GNGGPP62H56A026J,
CANGEMI ALESSANDRO GNGLSN72E27A0260, GANGEMI MARIA
GRAZIA GNGMGR66S52A026S tutti in proprio e nella
qualità di eredi di GANGEMI GIOVANNI, elettivamente
2013
1064

domiciliati in ROMA, VIA GROTTA DI GREGNA 121, presso
lo studio dell’avvocato LONGO RICCARDO, rappresentati
e difesi dall’avvocato CARUSO SANDRO giusta delega in
atti;
– ricorrenti –

1

Data pubblicazione: 27/08/2013

contro

CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI
S.P.A. in persona del procuratore speciale Avv.
EMILIO FERRONI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato

giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 635/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/02/2008, R.G.N. 8095/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

14/05/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato MAURIZIO SPINELLA per delega;
udito l’Avvocato VINCENZO MARIA FARGIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto;

2

FARGIONE VINCENZO MARIA, che la rappresenta e difende

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza del 28 ottobre 2002 il Tribunale di Roma

rigettò l’opposizione all’esecuzione proposta da CONSAP
S.p.A., in qualità di gestore pro-tempore del F.G.V.S.,
avverso l’esecuzione forzata iniziata nei suoi confronti da

Grazia Gangemi, in forza di sentenza del Tribunale di Siracusa
n. 110 del 6 febbraio 1997, che aveva condannato in solido gli
eredi Gala, Rosario Grillo, l’Ambra Assicurazioni s.p.a. in
1.c.a., la SIDA Assicurazioni s.p.a. in 1.c.a. e la Gestione
Autonoma del F.G.V.S. al risarcimento dei danni subiti a
seguito di un incidente stradale.
2.-

La sentenza venne appellata dalla CONSAP S.p.A.,

deducendo che il Tribunale aveva mal interpretato il titolo
esecutivo, in quanto non aveva riscontrato il contrasto
insanabile tra dispositivo (contenente la condanna della
Gestione Autonoma del F.G.V.S.) e motivazione (dalla quale
emergeva che la Gestione Autonoma, all’epoca rappresentata
dall’INA e poi dalla CONSAP S.p.A. non era mai stata evocata
nel giudizio in cui il titolo si era formato né vi aveva
partecipato); che quindi la sentenza del Tribunale di
Siracusa, posta a fondamento dell’atto di pignoramento presso
terzi, non era opponibile nei suoi confronti; che tale
sentenza non avrebbe potuto essere impugnata da CONSAP S.p.A.
poiché questa non era stata parte del giudizio tra
danneggianti e danneggiati, rispetto al quale era terza; che,

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Lucia Maugeri, Alessandro, Giovanni, Santo, Giuseppa e Maria

per portare ad esecuzione detta sentenza, i creditori avevo ‘
dovuto procedere ad un’indebita integrazione del comando
giudiziale, rivolgendosi alla CONSAP anziché al Fondo
condannato; che comunque vi era stata l’estinzione
dell’obbligazione col pagamento del massimale di polizza da

I creditori pignoranti si costituirono in appello e chiesero
il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo
grado, deducendo, in particolare, che le questioni poste con
l’appello erano oramai coperte dal giudicato formatosi sulla
sentenza del Tribunale di Siracusa, costituente il titolo
esecutivo, e che le eccezioni del difetto di legittimazione
passiva e dell’estinzione dell’obbligazione per pagamento del
massimale erano domande nuove, tardivamente proposte
dall’opponente.
2.1.- La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata

il 14 febbraio 2008, ha accolto l’appello ed ha condannato gli
appellati al pagamento della metà delle spese dei due gradi di
giudizio, compensando tra le parti la restante metà.
3.-

Contro questa sentenza Alessandro Gangemi, Lucia

Maugeri, Santo Gangemi, Giuseppa Gangemi e Maria Grazia
Gangemi, in proprio e nella qualità di eredi di Giovanni
Gangemi, propongono ricorso affidato a due motivi.
L’intimata si difende con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

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parte della compagnia assicuratrice in 1.c.a..

Con ordinanza del 4 maggio/18 luglio 2012 la Corte ha rinviato
la trattazione del presente ricorso per la contestuale
trattazione e definizione del ricorso, pendente tra le stesse
parti, avente il n. 343/12.
Entrambi i ricorsi sono stati discussi all’udienza del 14

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente va dato atto che, con sentenza di questa

Corte, pronunciata nel giudizio n. 343/12 R.G. è stata cassata
senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Catania n.
1231/11 emessa il 21 luglio 2011, con la quale, in
accoglimento dell’opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc.
civ. proposta da CONSAP S.p.A., era stata riformata la
sentenza del Tribunale di Siracusa n. 110/97, annullandola
nella parte in cui condannava il Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada.
Pertanto, essendo venuto l’annullamento del titolo esecutivo
azionato contro la resistente CONSAP S.p.A., occorre
verificare se esso sia o meno opponibile nei confronti di
quest’ultima, dipendendo la risposta dalla posizione
processuale che si intenda riconoscere al F.G.V.S., oggi
rappresentato dalla società resistente, nel giudizio in cui il
titolo esecutivo si è formato. La portata e la direzione
soggettiva del titolo esecutivo in parola, avuto riguardo a
detta posizione processuale, sono le questioni su cui si è
pronunciata la sentenza impugnata.

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maggio 2013.

Con questa, la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto che nel
giudizio concluso con la sentenza n. 110/97 <> i
danneggiati

abbiano citato esclusivamente

le gestioni

commissariali delle imprese assicuratrici, poste in 1.c.a.,

il F.G.V.S. <>.
Ha quindi interpretato il titolo esecutivo, al fine di
individuarne la portata soggettiva, nel senso che la sentenza
posta a fondamento dell’azione esecutiva dei Gangemi
Maugeri, pur recando nel dispositivo la condanna del Fondo, << non può considerarsi come pronunciata all'esito di un giudizio svoltosi nei confronti di esso, poiché questo dalla stessa lettura della sentenza, non risulta essere stato legalmente posto in condizione di partecipare al giudizio>>, né vi
sarebbe stata la prova, da parte dei danneggiati, di avere
citato il Fondo in corso in causa.
Ha perciò accolto

l’appello e,

quindi,

l’opposizione

all’esecuzione proposta da CONSAP S.p.A..
2.- I motivi di ricorso proposti avverso questa sentenza vanno
esaminati congiuntamente, poiché pongono questioni connesse.
Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 615, comma 2,
cod. proc. civ. e del combinato disposto degli artt. 2909 cod.
civ., 324 e 474 cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello di
Roma avrebbe sovrapposto la propria attività interpretativa

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dei danneggianti, mentre non avrebbero mai evocato in giudizio

del titolo esecutivo al giudicato venutosi a formare sulla
sentenza del Tribunale di Siracusa n. 110/97, violando
quest’ultimo. Secondo i ricorrenti, il vizio relativo alla
asserita mancata partecipazione al giudizio del F.G.V.S., nei
cui confronti il dispositivo della citata pronuncia reca

stesso giudizio, mediante l’impugnazione in appello della
sentenza del Tribunale di Siracusa; al riguardo aggiungono che
la sentenza venne notificata alla CONSAP S.p.A., quale
rappresentante, processuale e sostanziale, del F.G.V.S. e
quest’ultima fece decorrere inutilmente i termini per
impugnare, provocando così l’irrevocabilità della condanna. La
Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi quale giudice
dell’opposizione all’esecuzione, si sarebbe indebitamente
sostituita al giudice ordinario di secondo grado (non evocato
dalla parte condannata), rilevando il presunto vizio relativo
alla impossibilità rituale del Fondo di partecipare al
giudizio di merito, avvalendosi peraltro soltanto della mera
lettura dell’intestazione e della parte espositiva della
sentenza (che, secondo i ricorrenti, non si presterebbe
nemmeno ad una univoca interpretazione), laddove la relativa
attività istruttoria si sarebbe potuta svolgere soltanto
nell’eventuale giudizio di appello. Ne sarebbe perciò
risultata la violazione del giudicato esterno di condanna del
F.G.V.S., nonché la violazione dell’art. 615, comma secondo,

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espressa condanna, si sarebbe dovuto dedurre nell’ambito dello

cod. proc. civ., che non consente al giudice dell’opposizione
il riesame della res ludicata.
2.1.-

Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione e

falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 100, 101
e 339 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello omesso di

sentenza conclusiva del primo grado di quello stesso giudizio,
del quale la Corte ha ritenuto che il F.G.V.S. non fosse parte
perché non regolarmente citato. I ricorrenti sostengono che la
tutela giurisdizionale non si può intendere come limitata al
primo grado di giudizio, ma comprende anche i successivi stati
e gradi: pertanto, nel notificare la sentenza alla CONSAP
S.p.A. sarebbe stata espressamente e formalmente manifestata
da parte degli odierni ricorrenti la loro richiesta
risarcitoria nei confronti del F.G.V.S., quindi il
riconoscimento della sua qualità di parte del giudizio
concluso con la sentenza di primo grado, oggetto di
notificazione. In conseguenza, la CONSAP S.p.A., destinataria
della richiesta di risarcimento nonché parte soccombente in
tale giudizio, ben avrebbe potuto proporre appello, in virtù
della legittimazione riconosciutale dal dispositivo di
condanna, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. Pertanto,
avrebbe errato il giudice

a quo

nel non considerare tale

mancata impugnazione, reputando insanabile la mancata
citazione della CONSAP nel giudizio di primo grado.

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considerare che alla CONSAP S.p.A. era stata notificata la

3.

I motivi sono fondati e vanno accolti, nei limiti e per le

ragioni di cui appresso.
Giova premettere che risulta dagli atti che con la sentenza n.
110/97 il Tribunale di Siracusa, giudicando nella causa
promossa da Gangemi Alessandro, Gangemi Giovanni, Maugeri

Zappalà Sebastiano, Cutuli Luisa, Zappalà Agata, Zappalà
Loredana, Zappalà Santo contro Gala Domenico (deceduto in
corso di causa, proseguita dal Gala Gaetana), Grillo Rosario,
Ambra Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta
amministrativa, Sida Assicurazioni s.p.a. in liquidazione
coatta amministrativa, Vittoria Assicurazioni s.p.a., ha
condannato i convenuti Grillo ed eredi di Gala, nonché i
Commissari Liquidatori di Ambra s.p.a. e di Sida s.p.a. ed il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al risarcimento
dei danni, complessivamente liquidati in lire 1.488.000.000 in
favore degli attori.
Orbene, essendo incontestato che la condanna venne pronunciata
nei confronti delle gestioni commissariali delle compagnie
assicuratrici e del Fondo di Garanzia delle Vittime della
Strada (considerato autonomamente, quindi senza l’indicazione
di un soggetto cui sarebbe risultata attribuita la relativa
rappresentanza in giudizio), è in contestazione l’accertamento
con efficacia di giudicato in ordine ad un’effettiva
assunzione in capo al Fondo della qualità di parte nel
giudizio definito con la citata sentenza n. 110/97, in ragione

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Lucia, Gangemi Santo, Gangemi Giuseppa, Gangemi Maria Grazia,

della condotta processuale degli attori, ovvero in ordine
all’attribuzione al Fondo della qualità di parte, in ragione
di un (eventualmente erroneo) convincimento in tal senso del
Tribunale di Siracusa, desumibile dalla sentenza (e, come si
dirà, dagli atti del relativo giudizio).

giudicato non si sarebbe formato nei confronti del Fondo di
Garanzia.
Così decidendo, la Corte territoriale ha valutato la sentenza
costituente titolo esecutivo, al fine di individuare l’ambito
dei soggetti destinatari passivi della condanna.
3.1.-

Siffatta valutazione tuttavia merita le censure mosse

dai ricorrenti.
La sentenza impugnata non distingue la posizione delle due
compagnie assicuratrici in liquidazione condannate, laddove
richiama genericamente, in premessa, la disciplina della
liquidazione coatta gestita dall’impresa cessionaria ai sensi
dell’art. 4 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 e la
giurisprudenza formatasi in merito alla rappresentanza
processuale e sostanziale del Fondo in capo all’impresa
cessionaria, nonché in merito alla legittimazione passiva del
Fondo in sede esecutiva (pagg. 5-6).
Tuttavia,

delle due compagnie assicuratrici in 1.c.a.,

condannate con la sentenza del Tribunale di Siracusa, in
persona dei rispettivi commissari liquidatori, soltanto la
SIDA s.p.a. era stata assoggettata a liquidazione secondo il

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La Corte d’Appello ha raggiunto la conclusione che il

sistema dell’impresa cessionaria di cui al D.L. 576/78,
convertito nella legge n. 738/78, con il D.M. 23 luglio 1993,
pubblicato sulla G.U. n. 173 del 1993, col quale era stata
posta in liquidazione.
Invece, l’Ambra Assicurazioni s.p.a. era stata posta in

pubblicato sulla G.U. n. 86 del 1993) secondo il sistema
introdotto dalla c.d. miniriforma di cui alla legge n. 39/77,
vale a dire con autorizzazione al Commissario Liquidatore, ai
sensi dell’art. 9, a procedere anche per conto del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada e in deroga all’art. 19,
terzo comma, della legge n. 990 del 1969, alla liquidazione
stragiudiziale dei danni.
Di tali differenti posizioni delle convenute la sentenza
impugnata non dà conto, malgrado sia diverso il regime
processuale applicabile nell’un caso o nell’altro; così come
non dà conto delle vicende del processo in cui il titolo
esecutivo si è formato, in particolare, non è detto né
valutato se esso sia iniziato prima o dopo la messa in
liquidazione dell’una e/o dell’altra delle società
assicuratrici predette, essendo diversamente regolata la
citazione

ab origine

dell’impresa cessionaria o della

designata rispetto alla riassunzione del processo interrotto
per la messa in liquidazione coatta amministrativa della
compagnia di assicurazione chiamata in giudizio

in bonis

(cfr., quanto al regime dell’impresa cessionaria, Cass. S.U.

11

liquidazione coatta amministrativa (con D.M. 9 aprile 1993,

n. 10495/96 ed altre, tra cui quelle citate in sentenza;
quanto al differente regime dell’impresa designata, Cass. n.
16798/08, n. 1865/13). Non vi è dubbio che l’interpretazione
della normativa applicabile può aver influito
nell’individuazione delle parti del processo da parte del

3.2.

Inoltre, la Corte d’Appello, nel valutare la sentenza

del Tribunale di Siracusa, si è limitata al suo tenore
letterale, in particolare a quello dell’intestazione e della
narrativa, per l’identificazione dei soggetti costituiti o
chiamati in giudizio (pag. 6 della sentenza impugnata), nonché
a quello della motivazione (pag. 7 della stessa sentenza), per
la verifica dell’attribuzione o meno della qualità di parte in
capo al Fondo di Garanzia, pur indicato come condannato nel
dispositivo.
Riguardo al compito riservato al giudice di merito onde
apprezzare la portata del titolo esecutivo, vanno richiamate
le considerazioni svolte nella pronuncia a Sezioni Unite di
questa Corte n. 11066/12 e va ribadito il principio di diritto
per il quale il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi
dell’art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si
identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui
è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita
l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base
degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso
si è formato (Cass. S.U. n. 11066/12).

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giudicante.

Il Collegio ritiene che la Corte d’Appello di Roma,
nell’omettere ogni riferimento alle circostanze sopra
evidenziate circa i regimi di 1.c.a. in concreto rilevanti,
nel limitare il proprio esame alla portata letterale della
sentenza del Tribunale di Siracusa e nel compiere un cenno del

sentenza (cfr. pag. 7 del provvedimento impugnato), non abbia
svolto un’attività interpretativa conforme al principio di
diritto appena richiamato, così violando le norme indicate nel
primo motivo di ricorso.
Per di più, per come rilevato col secondo motivo, risulta
omesso in sentenza ogni riferimento alla circostanza non
contestata dalla resistente dell’avvenuta notificazione della
sentenza n. 110/97 del Tribunale di Siracusa nei confronti
della stessa CONSAP S.p.A., quanto meno significativa, in sé,
dell’attribuzione a quest’ultima, da parte dei ricorrenti
allora notificanti, della posizione di soggetto legittimato
alla relativa impugnazione; ferma restando, peraltro, la
riserva al giudice di merito della valutazione, in concreto,
di siffatta circostanza (tenuto presente ogni altro elemento
risultante dagli atti del giudizio concluso con la sentenza n.
110/97), quindi della sussistenza o meno di un onere di
impugnazione per evitare la formazione di un giudicato
(opponibile).

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tutto generico agli atti del giudizio concluso con questa

La sentenza impugnata va perciò cassala coi rinvio alla CorLe
d’Appello di Roma, che si atterra ai principio di diritto
sopra richiamato.
Si rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese
‘del presente giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione,
anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.

Per questi motivi

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