Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19587 del 16/09/2010
Cassazione civile sez. lav., 16/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19587
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato SPERDUTI PAOLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELONE CLAUDIO,
giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI,
CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce al ricorso;
– controricorrente –
e contro
PRAGMA RISCOSSIONE S.P.A. già SO.GE.T. S.P.A. già SE.RI.T. S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 83/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 20/03/2006 R.G.N. 381/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.11.2000 P.F., conveniva l’inps innanzi al Tribunale di Larino. in funzione di Giudice del lavoro e proponeva opposizione contro la cartella esattoriale numero (OMISSIS) notificatale dalla Se.ri.t s.p.a di Pescara il 13.10.00 per la somma di L. 19.791.176 a titolo di contributi omessi per gli anni da 1994 al 1998.
L’Inps si costituiva in giudizio quale mandatario della S.c.c.i.
s.p.a. eccependo F incompetenza per territorio del Tribunale di Campobasso.
Con sentenza n. 143 del 13-28.3.01 il Tribunale di Larino dichiarava la propria incompetenza e compensava le spese.
Con altro ricorso depositato in data 18.1.2001 P.F., conveniva l’Inps innanzi al Tribunale di Larino, in funzione di Giudice del lavoro e proponeva opposizione contro la cartella esattoriale numero (OMISSIS) notificatale dalla Se.ri.t.
s.p.a. di Pescara per la somma di L. 3.068.253 a titolo di contributi omessi per l’anno 1996.
L’Inps non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
Con sentenza n. 145 del 1328.3.01 il Tribunale di Latino dichiarava la propria incompetenza e compensava le spese.
In data 4.6.01 P.F. depositava presso la Cancelleria del Tribunale di Campobasso un ricorso volto a riassumere entrambi i processi. All’esito della riassunzione il Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, dichiarava la contumacia dell’Inps e, istruita la causa con prove documentali, con la sentenza n. 108/2003 del 18.3.03. accoglieva le opposizioni e annullava le cartelle esattoriali, condannando l’Inps al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva appello l’Inps. con ricorso depositato in data 9.903, cui resisteva la P. mentre la So.ge.l s.p.a.. già Se.rit s.p.a. rimaneva contumace.
Con sentenza dell’1-20 marzo 2006, l’adita Corte di Appello di Campobasso, rilavato che l’appellata, effettuando per due volte una erronea notifica, dell’atto di riassuzione del giudizio, aveva lasciato scadere il termine perentorio assegnato dal Giudice di primo grado, dichiarava l’estinzione del giudizio stesso, già intervenuta in primo grado.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre P.F. con due motivi. Resiste l’Inps con controricorso. La Pragme Riscossioni S.p.A., già SERIT S.p.A. non si è costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il ricorso proposto dalla P. è stato notificato alla controparte in data 18 aprile 2007, mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata il 20 marzo 2006 e notificata la domicilio eletto in data 10 aprile 2006, e, quindi, non risulta rispettato neanche il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza per la valida proposizione del ricorso, a norma dell’art. 327 c.p.c., insuscettibile di sospensione feriale nelle controversie in materia di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (ex plurimis, Cass. 22 giugno 1998 n. 6180).
Ne discende la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla per le spese nei confronti della Pragma Riscossioni S.p.A., non avendo svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, in favore dell’INPS, liquidate in Euro oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge. Nulla per le stesse nei confronti della Pragma Riscossioni S.p.A..
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010