Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19586 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19586 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 2069-2008 proposto da:
RADATTI MARIO RDTMRA68P12A339E, domiciliato ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato COLUCCI MICHELE
giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
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contro

PALERMO MARIA ANTONIETTA MATTIA PLRMNT50P61A339W,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA
320-D, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI
GIGLIOLA, che la rappresenta e difende unitamente

1

Data pubblicazione: 27/08/2013

all’avvocato CLIMA MATTEO giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 34/2007 del TRIBUNALE di
LUCERA, depositata il 16/01/2007, R.G.N. 978/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità;

2

udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14 dicembre 2007 il Tribunale di Lucera
accoglieva l’ opposizione di Maria Antonietta Mattia Palermo,
coniuge di Sebastiano Solimando, all’ esecuzione avviata da
Mario Radatti con pignoramento del 21 novembre 2002, non

debito personale del marito, e perciò dichiarava nullo l’ atto
esecutivo per la quota spettante all’ opponente.
Ricorre per cassazione Mario Radatti. Resiste la Palermo.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Nullità della
sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per omessa
integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore
esecutato, litisconsorte necessario”.
1.1- Con il secondo motivo deduce: “Nullità della sentenza ex
art. 360 comma l, n. 3 per violazione delle norme di diritto
attinenti all’ interesse ad agire” e conclude per
l’integrazione del contraddittorio e per l’ enunciazione del
principio di diritto a cui dovrà uniformarsi il giudice del
merito.
Al ricorso è applicabile l’ art. 366 bis cod. proc. civ. nella
formulazione introdotta dal DLGS n. 40 del 2006.
Pertanto la mancanza del necessario requisito – forma dei
quesiti di diritto, che devono corredare i motivi di ricorso,
senza neppure la prospettazione del vantaggio che il
ricorrente avrebbe potuto trarre dalla partecipazione al
3

notificato alla Palermo, dell’ intera quota in comunione per

giudizio di primo grado del litisconsorte pretermesso (Cass.
2461 del 2009) – sulla cui quota il pignoramento persiste, e
a cui non ha notificato il ricorso ne determina
l’inammissibilità. Poiché la giurisprudenza sulle modalità di
redazione dei quesiti si è consolidata nel tempo, si

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese
del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2013.

compensano le spese del giudizio di cassazione.

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