Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19586 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso l’Avvocato SEMINARA DARIO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.L. (c.f. (OMISSIS));

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il

06/10/2007; n. 37/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’Appello di Catania, sezione delle Persone e della Famiglia, con ordinanza del 4-6 ottobre 2007, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da S.S. avverso l’ordinanza in data 13 novembre 2006 del Presidente del Tribunale di Siracusa che – nell’ambito del procedimento di separazione personale tra I.L. e S.S. – aveva affidato le due figlie minori alla madre, disciplinato l’esercizio del diritto di visita del padre, assegnato la casa familiare alla madre e determinato l’assegno di mantenimento per i tre figli e per la madre nella misura di Euro 2.500,00 mensili;

che avverso tale ordinanza il S. – con ricorso depositato il 3 febbraio 2007 – ha proposto reclamo dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 4, chiedendo l’affidamento condiviso dell’unica figlia ancora minorenne e la riduzione dell’assegno di mantenimento;

che la Corte adita, con la predetta ordinanza del 4-6 ottobre 2007, ha dichiarato inammissibile il reclamo, osservando che: ai sensi dell’art. 176 c.p.c., comma 2, Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; all’udienza del 13 novembre 2006, il S. era personalmente presente con il suo difensore; il ricorso per reclamo era stato depositato in cancelleria il 3 febbraio 2007;

conseguentemente, tale ricorso era intempestivo, perchè proposto oltre il termine perentorio di dieci giorni stabilito dall’art. 708 c.p.c., comma 4;

che avverso tale ordinanza, comunicata il 9 ottobre 2007, S. S. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 3 ottobre 2008, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, deducendo due motivi di censura;

che I.L., benchè ritualmente intimata, non si è costituita nè ha svolto attività difensiva;

che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso;

che, all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha deliberato che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i due motivi del ricorso, il ricorrente, premesso che l’ordinanza impugnata ha natura di provvedimento decisorio e definitivo, quantomeno nella parte in cui provvede sulle spese – parte, tuttavia, che non ha formato oggetto di impugnazione -, critica tale ordinanza, sostenendo che nella specie, l’ordinanza presidenziale del 13 novembre 2006 non gli è stata notificata, con la conseguenza che il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione non ha neppure cominciato a decorrere;

che, nella fattispecie in esame, deve essere preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7;

che, infatti – posto che l’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile il reclamo, proposto dal ricorrente, ai sensi del quarto comma dell’art. 708 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza presidenziale di cui allo stesso art. 708 c.p.c., comma 3 per l’inosservanza del termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione di detta ordinanza presidenziale -, è evidente che il ricorrente denuncia esclusivamente la lesione, in forza di una determinata interpretazione dell’art. 708 c.p.c., comma 4, ritenuta illegittima, all’esercizio del proprio diritto alla tutela giurisdizionale, assicurato nella specie dalla legge, appunto mediante la previsione del reclamo avverso detta ordinanza presidenziale;

che, secondo diritto vivente, quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111 Cost., comma 7, non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale delle questioni processuali e la loro idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito (cfr., le sentenze, pronunciate a sezioni unite, nn. 3073 e 11026 del 2003, nonchè, ex plurimis, la sentenza n. 11756 del 2010 e l’ordinanza n. 23578 del 2010);

che, in applicazione di tali principi, questa Corte ha in particolare affermato che avverso il decreto, emesso dalla corte d’appello sul reclamo contro il provvedimento adottato, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 3, dal presidente del tribunale all’esito dell’udienza di comparizione dei coniugi, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, in quanto il decreto che pronuncia sul reclamo è privo del carattere della definitività in senso sostanziale, tenuto conto che il predetto provvedimento presidenziale, anche dopo l’introduzione della sua impugnabilità con reclamo in appello, pur se confermato o modificato in tale sede ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 4, continua ad avere carattere interinale e provvisorio, essendo modificabile e revocabile dal giudice istruttore, ai sensi dell’art. 709 c.p.c., comma 4, ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che definisce la causa, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 1841 del 2011 e 26631 del 2008);

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA