Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19586 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/09/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 16/09/2010), n.19586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ZANELLA G. & DE BARBA SNC, in persona del legale rappresentante

pro

tempore Z.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via

degli Scipioni n. 288, presso lo studio degli Avv.ti Persiani Mattia

e Giampiero Proia, che la rappresentano e difendono, unitamente e

disgiuntamente, con l’Avv. Maurizio Paniz del foro d Belluno e l’Avv.

Franco Stivanello Gussoni del foro di Venezia come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.G.;

B.P.;

BOGO E DE MARI SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 17/06 della Corte di Appello di

Venezia del 17.01.2006/8.06.2006 nella causa n. 32 R.G. 2004.

Udita la relazione della causa svolte nella pubblica udienza del

12.05.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Guido Rossi, per delega, per il ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, depositato il 5.01.2000, la soc. Zanella e De Barba instaurava giudizio di merito – a seguito dell’ordinanza del 7.12.1999 che intimava in via di urgenza a B.P. e D.M. G. l’immediata cessazione di ogni attività concorrenziale nelle zone assegnate alla società ricorrente nella provincia di Belluno fino allo scadere del patto di non concorrenza.

La società Zanella – De Barba chiedeva l’accertamento della violazione dell’anzidetto patto di non concorrenza stipulato con i convenuti, con la condanna di questi ultimi alla restituzione di quanto incassato in esecuzione di detto patto di non concorrenza a decorrere dal 1.01.1998, oltre accessori, nonchè al risarcimento dei danni.

I convenuti nel costituirsi contestavano le domande attrici, chiedendone il rigetto, perchè infondate in fatto e in diritto.

All’esito, espletati i mezzi istruttori ammessi (interrogatorio formale dei convenuti e prova per testi), il Tribunale di Belluno con sentenza n. 203 del 2002 dichiarava il difetto di legittimazione passiva della convenuta società Bogo- De Mari e rigettava il ricorso nei confronti dei convenuti B.P. e D.M.G., osservando che nessuna attività concorrenziale poteva ritenersi provata in danno della ricorrente.

2. Contro tale decisione proponeva appello principale la società Zanella – De Barba ribadendo la validità del patto di non concorrenza per l’intera provincia di Belluno, la violazione del patto per lo svolgimento di attività concorrenziale per tale provincia, in ogni caso la violazione del patto per lo svolgimento di attività concorrenziale nella zona contrattualmente assegnata all’appellante.

Contro la stessa sentenza gli appellati, in proprio e quali rappresentanti della società Bogo-De Mari, proponevano appello incidentale, chiedendo che, in riforma di tale decisione, fosse dichiarata la nullità del patto di non concorrenza in relazione all’avvenuta previsione di una zona territoriale di efficacia (la provincia di Belluno) più ampia di quella oggetto dell’originario mandato di agenzia, che la individuava esclusivamente in determinati Comuni del bellunese; deducendo altresì l’inadeguatezza del compenso pattuito.

Gli stessi appellati chiedevano che, nell’ipotesi di riforma anche parziale dell’impugnata decisione, il “quantum” fosse contenuto nei limiti della clausola penale.

All’esito la Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 17 del 2006 ha rigettato l’appello principale e quello incidentale, ritenendo corretta la prima decisione in ordine ai vari punti oggetto di impugnativa.

3. La società Zanella e De Barba ricorre per cassazione sulla base di otto motivi.

Gli intimati D.M.G. e B.P. e la società in – nome collettivo Bogo-De Mari non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce l’erroneità dell’impugnata sentenza per avere escluso la legittimazione passiva della società in nome collettivo, ritenendola estranea al patto di non concorrenza.

Il motivo è infondato, in quanto il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che la concorrenza sleale in base alla domanda spiegata è stata effettuata dai subagenti, i quali devono rispondere personalmente con il loro patrimonio per atti da loro commessi, sicchè la società, anche priva di personalità giuridica, rimane estranea alla controversia in ragione di una sua propria autonomia patrimoniale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente contesta la sentenza di appello in relazione all’affermazione circa l’estensione del patto di non concorrenza, che non avrebbe potuto essere maggiore di quella assegnata contrattualmente, sostenendo che le norme imperative sugli agenti di assicurazione ex art. 1753 cod. civ., degradano a fronte degli accordi economici collettivi e degli usi. Il motivo infondato, giacchè la normativa prevista dal codice civile è indisponibile dalle parti per la natura e lo spessore degli interessi in gioco e non può essere limitata, come sostiene la società ricorrente, nè dagli usi nè dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 1753 cod. civ., non avendo questa disposizione la portata che la società stesse vuole ad essa assegnare. Per concludere sul punto può dirsi che la sentenza impugnata può considerarsi immune dalle censure mosse, atteso che il patto di non concorrenza, pur essendo nella disponibilità delle parti, è liberamente stipulabile solo nell’ambito della zona assegnata.

A tale riguardo va ricordato che in giurisprudenza è stato affermato che, in caso di patto di non concorrenza inserito in un contratto di agenzia, detto patto può ritenersi operante ai sensi dell’art. 1751 bis cod. civ., comma 1, solo per la medesima zona e clientela per la quale era stato concluso il contratto di agenzia, mentre deve ritenersi nullo per la parte eccedente (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27839).

In ogni caso le doglianze contenute nel secondo motivo vanno disattese, in quanto con esse la società tende ad una rivalutazione dei fatti di causa e ad una rivalutazione dell’istruttoria, non consentite in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione del patto di non concorrenza, per avere omesso ogni accertamento sul punto della sua ritenuta invalidità per la parte relativa alla provincia di Belluno.

La ricorrente osserva che costituiva dato pacifico che il B. e D.M., subito la cessazione del rapporto di agenzia, avessero iniziato a svolgere attività assicurativa per conto dell’INA Assitalia in alcuni Comuni del Cadore della provincia di Belluno.

Il motivo è inammissibile, perchè, pur essendosi in presenza di violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, era ugualmente necessaria – alla stregua dell’art. 366 bis c.p.c. – una formulazione del quesito chiara e succinta, idonea a far emergere le ragioni che dovrebbero portare alla cassazione della decisione impugnata.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione del patto di non concorrenza nella zona assegnata alla SAI di Belluno, osservando che i giudici di appello hanno escluso ogni rilevanza alla deposizione della teste V.M..

Il motivo è inammissibile in ragione di un quesito non chiaro ed incapace di riassumere il lungo iter argomentativo in cui si intrecciano motivi di fatto e di diritto relativi a circostanze e a risultanze istruttorie, di cui si chiede il riesame non consentito in questa sede.

5. Con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza di appello nel punto in cui ha ritenuto provata la violazione del patto di non concorrenza, perchè, a suo dire, dalla dichiarazione del teste D. M. non sarebbe emerso nulla di rilevante, se non addirittura che il B. si sarebbe rifiutato di stipulare la polizza assicuratrice.

Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la mancata ammissione – senza alcuna motivazione – di risultanze istruttorie avanzate fin dal primo grado di giudizio proprio per dimostrare la violazione del patto di non concorrenza.

Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, risultano inammissibili, perchè sollecitano ancora una volta il riesame delle risultanze istruttorie e perchè lamentano il mancato esercizio di ufficio di poteri istruttori del giudice senza che sia stata provata la loro indispensabilità ai fini della decisione, come richiesto dall’art. 437 c.p.c..

6. Con il settimo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha omesso qualsiasi motivazione circa la condanna alle spese, tanto più che la stessa ricorrente era risultata vittoriosa nel giudizio cautelare.

La censura non ha pregio e va disattesa, in quanto la sentenza impugnata ha seguito il principio generale della soccombenza e pertanto non vi è alcuna violazione di legge che valga a cassare sul punto la decisione di appello.

7. Con l’ottavo motivo la ricorrente ribadisce la richiesta di risarcimento del danno subito derivante della violazione del patto di non concorrenza.

Tale richiesta, rimasta assorbita dalla decisione di rigetto del giudice di appello, è inammissibile in questa sede, atteso che l’impugnata sentenza, con motivazione congrua e corretta sul piano logico-giuridico, ha osservato che il giudice di primo grado ha ben ritenuto l’insussistenza della violazione del patto lamentata, con esclusione quindi della configurabilità dei danni conseguenti a tale asserita violazione.

8. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa per le spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituiti gli intimati B.- D.M. e la società in nome collettivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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