Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19586 del 04/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 04/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19586

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25013-2011 proposto da:

CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA ROMANA FUSELLI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.a.s., in persona del curatore

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3491/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/04/2011 R.G.N. 939/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GELLI MONICA per delega Avvocato FUSELLI FRANCESCA

ROMANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del primo giudice che aveva annullato la cartella esattoriale impugnata dal curatore del fallimento (OMISSIS) s.a.s. nei confronti della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri per il pagamento da questa richiesto della somma di Euro 3016,95 a titolo di contributi soggettivi ed integrativi per l’anno 2006.

La Corte territoriale, che era stata investita dall’impugnazione della cassa di previdenza, ha spiegato che la presunzione dello svolgimento dell’attività professionale, posta a base della richiesta contributiva, era vinta nella fattispecie dall’impedimento legale all’esercizio della professione derivante dal persistente status di fallito del professionista nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, ciò fino alla chiusura della procedura fallimentare o all’emissione del provvedimento riabilitativo. Sarebbe stato, perciò, onere della Cassa di previdenza dimostrare, ai fini della pretesa contributiva, la effettività dell’esercizio della professione di geometra svolta dopo il 7.2.1995.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti con cinque motivi.

Rimane intimato il Fallimento (OMISSIS) s.a.s. di D.G.L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo d’appello, con violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare la ricorrente lamenta l’omissione di pronuncia sul motivo attraverso il quale aveva dedotto che la cartella esattoriale opposta prevedeva a debito del professionista non solo la contribuzione minima ma anche una sanzione per l’omessa comunicazione nei termini previsti dal Regolamento dei dati fiscali rappresentati dai redditi e dai volumi d’affari la L. n. 773 del 1982, ex art. 17.

2. Col secondo motivo, formulato per violazione della L. n. 773 del 1982, art. 17, la ricorrente spiega che, non avendo il geometra mai inviato la comunicazione di cui al precedente motivo, erano state applicate sanzioni pari al 30% del contributo minimo soggettivo dovuto nel 2006, pari ad Euro 456,00, per cui la sentenza impugnata, che non aveva considerato la predetta mancanza di comunicazione dei dati fiscali, era comunque fondata su una erronea applicazione della legge in rubrica.

1.2.a. I primi due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Invero, non può ritenersi sussistere l’ipotesi di omessa pronunzia in ordine alla dedotta questione della sanzione per omessa comunicazione dei dati fiscali, dal momento che tale doglianza è da considerare come implicitamente rigettata dalla decisione della Corte d’appello che ha giudicato assorbito l’esame di ogni altra questione dopo aver escluso il diritto della Cassa di Previdenza al conseguimento dei contributi oggetto di causa. Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. 3, n. 19131 del 23/9/2004) che ” non è configurabile il vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) quando una domanda non espressamente esaminata debba ritenersi rigettata – sia pure con pronuncia implicita – in quanto indissolubilmente avvinta ad altra domanda che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico – giuridico, che sia stata decisa e rigettata dal giudice”.

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs 9 gennaio 2006, n. 5, art. 47, e del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150, della novellata legge fallimentare, oltre che la violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 242. In pratica, la ricorrente contesta che la Corte di merito, optando per l’applicabilità della disciplina normativa del fallimento previgente alla novella, ha ritenuto che assumesse effetto determinante l’originaria incapacità personale sancita a danno del fallito e la sua conseguente esclusione dal godimento del pieno esercizio dei diritti civili. Invece, l’abrogazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 50, intervenuta ad opera del D.Lgs n. 5 del 2006, art. 47, ha ipso facto eliminato il registro dei falliti e le incapacità ed incompatibilità a cui il fallito era sottoposto fino alla cancellazione dell’iscrizione.

3.a. Tale motivo è infondato.

Anzitutto, va osservato che nell’impugnata sentenza è ben evidenziato che il fallimento della s.a.s. (OMISSIS) era stato dichiarato nel febbraio del 1995, cioè ben prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 5 del 2006, per cui le censure che fanno leva sulla necessità di considerare la predetta novella sono destituite di fondamento.

In ogni caso, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 2856 del 10.3.1992, stabilirono che “il geometra, che venga dichiarato fallito, deve essere cancellato dal relativo albo professionale, “ex” il R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 10, lett. a), non trovandosi più nelle condizioni di essere iscritto o rimanere iscritto nell’albo stesso (L. 7 marzo 1985, n. 75, art. 2), per la perdita del “pieno” godimento dei diritti civili conseguente alla dichiarazione di fallimento”.

Ne consegue che è immune da ogni rilievo di ordine logico-giuridico l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale la presunzione dello svolgimento dell’attività professionale, posta a base della richiesta contributiva in esame, era vinta nella fattispecie dall’impedimento legale all’esercizio della professione derivante dal persistente “status” di fallito del professionista nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento e ciò fino alla chiusura della procedura fallimentare o all’emissione del provvedimento riabilitativo.

Altrettanto logica è la conclusione tratta dalla Corte di merito, secondo cui sarebbe stato onere della Cassa di previdenza dimostrare, ai fini della contestata pretesa contributiva, la effettività dell’esercizio della professione di geometra svolta dopo il 7.2.1995 da D.G.L..

4. Col quarto motivo, proposto per violazione della L. n. 773 del 1982, art. 22, la ricorrente rileva che erroneamente la Corte di merito aveva mancato di considerare che la Cassa Geometri non aveva alcun potere di procedere motu proprio alla cancellazione di D.G.L. dall’albo dei geometri, in quanto quest’ultimo non era stato mai cancellato dall’albo professionale dei geometri di Avellino e solo al Consiglio del Collegio dei Geometri competeva d’ufficio tale potere ai sensi del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 10, con la conseguenza che la Cassa di Previdenza non poteva esimersi dal richiedere il versamento dei contributi obbligatori anche per l’anno 2006.

4.a. Tale motivo è infondato in quanto è assorbente la considerazione preliminare, di cui al precedente motivo, espressa dalla Corte di merito in ordine alla rilevata mancata dimostrazione della effettività dello svolgimento della professione di geometra da parte di D.G.L. nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, per cui i rilievi formulati col presente motivo non scalfiscono la validità della “ratio decidendi” sulla quale poggia l’impugnata sentenza.

5. Col quinto motivo, proposto per vizio di motivazione, la ricorrente assume che erroneamente la Corte ha ritenuto che oggetto di contestazione fossero gli effetti accessori alla pronuncia del fallimento rispetto alla iscrizione agli albi e non, invece, quelli sulla sussistenza degli obblighi contributivi in capo agli iscritti agli albi quand’anche la persistente iscrizione non fosse consentita dall’ordinamento.

5.a I motivo è infondato in quanto, contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha inquadrato esattamente la vicenda in esame dando rilievo al presupposto logico – giuridico della necessità della dimostrazione della effettività dello svolgimento della professione di geometra posta a base della contestata pretesa contributiva, tanto più che D.G.L. non si trovava più, come accertato in precedenza, nelle condizioni di essere iscritto o rimanere iscritto nell’albo stesso (L. 7 marzo 1985, n. 75, art. 2), per la perdita del pieno godimento dei diritti civili conseguente alla dichiarazione di fallimento.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio in quanto il Fallimento (OMISSIS) s.a.s. di D.G.L. è rimasto solo intimato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA