Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19585 del 30/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 20187/12) proposto da:

T.O., ((OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avv. Sergio

Finetti; con domicilio eletto presso lo studio del predetto in Roma,

via Nizza n. 59 (Studio avv. Marco Cardinali), giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.P., ((OMISSIS));

Z.M.L., (cf.: (OMISSIS)) parti entrambe rappresentate

e difese dall’avv. Lorena Mandini; con domicilio eletto presso lo

studio della medesima in Roma, via Cassiodoro n. 15 (Studio

dell’avv. Valeriano Venturi), come da procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 120/2012 della Corte di Appello di Perugia,

depositata il 27 marzo 2012; non notificata.

Udita la relazione di causa. svolta alla pubblica udienza del 6

giugno 2016, da parte del Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno;

Uditi gli avv. Alessio Di Amato – munito di delega dell’avv. Sergio

Ilinetti, per il ricorrente, e l’avv. Lorena Mandini per le parti

controricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27 settembre 2003 T.O. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Orvieto, Z.P. e Z.M.L., esponendo che il (OMISSIS) era deceduta in (OMISSIS), sua moglie, la quale aveva nominato con testamento suoi eredi i predetti suoi nipoti, lasciando in legato, al medesimo attore, l’usufrutto a vita sul fabbricato in (OMISSIS); ritenendo che tali disposizioni testamentarie ledessero il suo diritto alla quota di legittima, ne chiese la riduzione. Tale domanda, contrastata dai convenuti, fu accolta dal Tribunale di Orvieto.

Gli Z. impugnarono tale pronuncia; la Corte di Appello di Perugia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 120/12, accolse il gravame, rigettando la domanda del T., in base all’assunto che il legato in questione doveva essere qualificato come legato in sostituzione e non in conto di legittima.

Per la cassazione di tale decisione il T. ha proposto ricorso, articolato in due motivi; i germani Z. hanno risposto con controricorso, depositando successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, in quanto questa non conteneva l’indicazione del numero della sentenza di primo grado: la doglianza è infondata, poichè detta specificazione numerica non è prevista espressamente a pena di nullità; nella specie, poi è del tutto agevole l’individuazione della sentenza riformata, essendo desumibile dall’indicazione della data di pubblicazione e delle generalità delle parti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel considerare la disposizione testamentaria in questione come istitutiva di un legato in sostituzione e non in conto di legittima.

La doglianza è infondata.

Per costante giurisprudenza, ai fini dell’individuazione del legato in sostituzione di legittima non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti l’intenzione del defunto di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità (Cass., Sez. 2^, n. 824 del 16 gennaio 2014, Rv. 629360).

Lo stabilire se una disposizione testamentaria in favore di un legittimario integri un legato in sostituzione o in conto di legittima, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass., Sez. 2^, n. 18583 del 9 settembre 2011, Rv. 619041).

Nella specie, la corte territoriale ha chiarito, con una spiegazione logica e completa, che il legato de qua non poteva che essere in sostituzione di legittima, poichè nella scheda testamentaria la de cuius aveva espressamente indicato i soli nipoti come “eredi universali”: tale espressione era equivalente a quella “unici eredi” e comportava l’esclusione, dal novero dei successori, del marito della defunta, al quale era stato attribuito, a tacitazione dei suoi diritti, a titolo di legato, esclusivamente l’usufrutto della casa ed una quota di beni mobili di modesto valore.

In particolare, l’assegnazione al ricorrente di una quota dei beni mobili e degli oggetti d’oro della defunta non era sufficiente, di per sè, alla luce delle parole usate nel testamento, a fare ritenere che T.O. fosse stato chiamato all’eredità, trattandosi, piuttosto, di un’attribuzione a titolo particolare qualificabile come legato.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA