Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19585 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. I, 19/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 19/07/2019), n.19585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24107/2018 proposto da:

Y.A.A.E.H.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Schera Luca, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C.M., nella qualità di curatore speciale del minore

Y.Z., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

da se medesima, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torino, Procuratore

Generale della Repubblica di Torino;

– intimati –

avverso la sentenza n. 23/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/06/2019 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

che Y.A.A.E.H.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, Sezione per i minorenni, in data 27 giugno 2018, che aveva rigettato il ricorso avverso l’impugnata sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del figlio minore Y.Z.;

che l’avv. G.C.M., curatrice speciale del minore, si è costituita con controricorso;

che il ricorso non è stato notificato a T.Z.A.F., madre del minore, costituitasi nel giudizio di merito, nei cui confronti si deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, essendo parte necessaria nella presente fase.

PQM

dispone l’integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di T.Z.A.F., a cura del ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo dei procedimenti camerali. Si comunichi.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA