Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19585 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/09/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 16/09/2010), n.19585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, (DIREZIONE AFFARI LEGALI

POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimata –

e sul ricorso 28064-2006 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIRSO 90,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZI GIOVANNI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GOVONI MAURO, giusta delega a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 221/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/09/2005 R.G.N. 268/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato PATRIZI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

assorbito il condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 10.8.1998, P.L. conveniva la spa Poste Italiane dinanzi al Tribunale di Modena ed esponeva di essere dipendente della convenuta, già inquadrata nella quarta categoria. A seguito dell’accordo 23.5.1995, era stata inquadrata in area di base anzichè in area operativa. Descritte le mansioni svolte, rivendicava l’inquadramento della superiore area.

Previa costituzione ed opposizione di Poste Italiane, il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava la nullità del citato accordo per violazione dell’art. 2103 c.c..

2. Proponeva appello Poste Italiane spa. Si costituiva per resistere l’attrice. La Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– a seguito del riassetto delle qualifiche, il personale già di quarta categoria è stato suddiviso tra area di base ed area operativa;

– il personale dichiarato idoneo a tutte le mansioni dell’area operativa è stato inquadrato in quest’ultima;

– il personale non idoneo a tutte le citate mansioni è stato inquadrato nell’area di base; il personale inidoneo a tutte le mansioni per motivi particolari (quali ad esempio i portatori di handicap o gli invalidi per causa di servizio) è stato inquadrato parimenti in area operativa;

– l’accordo inerente al riassetto delle qualifiche non può essere dichiarato nullo “tout court”, ma l’attrice ha ugualmente diritto all’inquadramento richiesto per ulteriori motivi: essere stata per un anno inquadrata in area operativa, avere svolto sia prima che dopo l’accordo sopra citato mansioni di ripartizione della corrispondenza che comportano l’attribuzione dell’area operativa;

– non sussiste diritto al riconoscimento della ex quinta qualifica, ed al riguardo si è formato giudicato interno;

– viceversa la mansione di “alzata in buca” va equiparata alla ripartizione della corrispondenza, dato che entrambe comportano uno “smistamento” della corrispondenza, e questo secondo il significato proprio delle parole;

– non è esatto che la ripartizione della corrispondenza sia solo quella eseguita presso i CPO;

– inoltre la P. esegue mansioni che esse pure non possono essere “relegate” nell’area di base, non potendo esse essere considerate frutto di “semplici conoscenze elementari”: vengono ricordate: accettazione di dispacci speciali contenenti valori, invio di gare di appalto, di vaglia ed assegni postali, invio modelli di pagamento D4 per gli invalidi, ciechi e sordomuti, suddivisione per agenzie dei tabulati per il pagamento delle pensioni, apertura dispacci e controllo su mod. I/A, smistamento per aree e sezioni di assicurate e raccomandate ordinarie.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione Poste Italiane spa, deducendo due motivi. Resiste con controricorso P.L., la quale propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362, 1363 c.c., artt. 40 e segg. del CCNL 26 novembre 1994 e dell’accordo integrativo 23.5.1995.

5. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

6. Poste Italiane deduce, in sintesi, che la Corte di Appello ha travisato il fatto, quando ha affermato che la P. svolge mansioni assimilabili all’attività di ripartizione della corrispondenza, valorizzando alcuni elementi e trascurandone altri.

La ripartizione della corrispondenza è tipica dei centri operativi, mentre l’alzata in buca attiene alla corrispondenza interna. La P. svolgeva tipiche mansioni di usciere.

7. Il ricorso è infondato. La Corte di Appello ha motivato l’accoglimento della domanda attrice sulla base di diverse considerazioni: essere stata per un certo periodo di tempo l’attrice inquadrata e retribuita come area operativa; avere svolto mansioni di ripartizione della corrispondenza; avere svolto altre mansioni, dettagliatamente descritte, tutte non riconducibili alla area di base. Dal raffronto tra le declaratorie contrattuali ed il contenuto delle mansioni, la Corte di Appello ha dedotto il diritto della P. all’inquadramento nell’area di base. Il ricorso per Cassazione non prospetta una violazione dei criteri i quali presiedono all’interpretazione dei contratti collettivi di diritto privato, ma propone una diversa interpretazione delle stesse fonti, il cui apprezzamento da parte del giudice di merito è considerato come “di fatto”. Viene inoltre dedotto un erroneo apprezzamento dei fatti di causa. “La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Al fine della congruità della motivazione è sufficiente che da questa risulti che i vari elementi probatori acquisiti siano valutati nel loro complesso, anche senza una esplicita confutazione di altri elementi non menzionati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati: così “ex multis” Cass. n. 2399.2004.

8. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Il ricorso incidentale rimane assorbito. Giusti motivi, in relazione alla complessità in fatto della vicenda, all’opinabilità delle questioni trattate in ragione del sottile discrimine tra area di base e profilo più basso dell’area operativa, ed infine al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione delle spese del processo di cassazione.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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