Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19585 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24604-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A. C.F. (OMISSIS), quale erede di A.B. deceduto

il (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCO DORIA,

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2497/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/10/2010 R.G.N. 2059/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso in subordine il rigetto;

udito l’Avvocato LUCIA POLICASTRO delega verbale Avvocato CLEMENTINA

PULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si controverte del diritto di A.B., titolare dall’1.2.1968 di pensione di invalidità in regime di convenzione internazionale con pro – rata a carico dell’Inps, alla perequazione automatica su quest’ultima componente per il periodo 1.1.76 – 30.4.84, con gli aumenti in percentuale ed in quota fissa di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10.

La domanda fu accolta dal Tribunale di Lecce, che riconobbe il diritto del ricorrente alla completa perequazione automatica sul pro-rata italiano con gli aumenti non solo in percentuale, ma anche in quota fissa per il periodo compreso dall’1.1.1976 al 30.4.1984.

A seguito di impugnazione dell’Inps la Corte d’appello della stessa sede ha rigettato il gravame dopo aver rilevato che il cumulo della pensione italiana e di quella estera era superiore, alla data di decorrenza del febbraio del 1968, al trattamento minimo e che la stessa cosa era per il cumulo della pensione italiana e di quella estera alla data di decorrenza del maggio del 1976, mentre i rilievi critici alle risultanze peritali di seconde cure si basavano su documentazione nuova, prodotta in maniera intempestiva e, quindi, inammissibile.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con due motivi.

Resiste con controricorso C.A. quale erede di A.B..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10, in relazione all’art. 112 c.p.c., l’Inps premette che ove vengano in considerazione pensioni erogate in regime internazionale di pro-rata, come nella fattispecie, assume rilievo, ai fini della verifica del superamento del trattamento minimo, la somma delle due quote corrisposte dagli istituti assicuratori italiano e straniero, onde poter applicare l’aumento in quota fissa; inoltre, precisa che, per contro, nel caso in esame la maturazione del diritto alla corresponsione del pro-rata estero non si era verificata ed era stata espressamente contestata la sussistenza del diritto di controparte a percepire il predetto pro-rata estero anteriormente al 30.4.1984. Aggiunge l’Inps che dalla consulenza d’ufficio espletata in secondo grado era emerso che, considerato l’arco temporale 1976 – 1984, il trattamento minimo veniva superato solo nei primi tre anni. Pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto circoscrivere il diritto alle quote fisse solo agli anni 1976, 1977 e 1978, anni per i quali il cumulo della pensione italiana con quella estera risultava superiore al trattamento minimo, mentre la stessa Corte aveva riconosciuto il diritto anche per gli anni successivi e sino al 1984.

2. Col secondo motivo, proposto per vizio di motivazione, l’Inps lamenta che la Corte d’appello omette di motivare sulla ragione per la quale ha ritenuto che ai fini della controversia erano rilevanti solo i primi tre anni a partire dal 1976.

3. Osserva la Corte che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che l’Inps abbia contestato in maniera specifica, come ora la difesa dell’ente intende sostenere, la maturazione del diritto dell’assistito alla corresponsione del pro-rata estero per l’epoca anteriore al 1984; anzi, nella sentenza si dà atto che l’ A. era titolare di pensione cat. IO/S con decorrenza dall’1.2.1968 in regime di convenzione internazionale con un pro-rata a carico dell’Inps.

Inoltre, la difesa dell’Inps non spiega, a fronte delle eccezioni dell’odierna intimata, in omaggio al principio di autosufficienza che presiede al giudizio di legittimità, in quale fase del procedimento ed in quali precisi termini ebbe a sollevare la suddetta contestazione sull’asserita insussistenza di un diritto al pro-rata estero per il periodo antecedente al 1984.

Il mancato assolvimento di un tale onere di specificazione risulta ancor più evidente se si pone attenzione alla affermazione della Corte di merito laddove la stessa evidenzia la novità dei rilievi critici alle risultanze del consulente d’ufficio, in quanto formulati sulla scorta di una produzione documentale intempestiva e, quindi, inammissibile nella sede d’appello.

Nè l’Inps, da parte sua, si premura di censurare tale precisa statuizione dell’impugnata sentenza che vanifica in radice la fondatezza dei rilievi critici mossi a suo tempo alla consulenza d’ufficio, avvalorando ulteriormente, in tal modo, l’inammissibilità del presente ricorso.

Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dell’Inps e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’avv. Marco Doria, dichiaratosi antistatario.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. Doria.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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