Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19584 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 27389/14) proposto da:

– Comune di SORRENTO (c.f.: (OMISSIS); p.IVA: (OMISSIS))

in persona del Dirigente del 4^ Dipartimento pro tempore Dott.

S.D., a tanto autorizzato con determina del (OMISSIS) nonchè del

(OMISSIS), dello stesso Dipartimento; inizialmente rappresentato e

difeso dall’avv. Ernesto Procaccini per procura a margine del

ricorso e, indi, alla morte del predetto difensore, dall’avv.

Francesco Procaccini, giusta procura speciale per rogito notar

D.M. in (OMISSIS)16; con domicilio eletto presso avv. Stefania

Iasonna in Roma, via Atanasio Kircher n. 7;

– ricorrente –

contro

Avv. J.D.A. (c.f.: (OMISSIS));

I.A. (cf.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi: il primo, da

se stesso ex art. 86 c.p.c.; il secondo, dall’avv.

J.D.A., giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

Nonchè nei confronti di:

– M.D.C.R.d.S.A.;

– M.d.S.A.M.;

e di:

– D.B.;

M.d.S.R.;

Eredi di M.D.C.R.d.S.N.;

– Eredità Giacente di M.d.S.E.;

– S.r.l. GLOBO ENTERPRISE T.T.C. in liquidazione;

– A.A., socio della GLOBO ENTERPRISE T.T.C.;

– parti intimate –

avverso la sentenza n. 2564/2011 della Corte di Appello di Napoli,

depositata il 6 giugno 2014; non notificata.

Udita la relazione di causa, svolta alla pubblica udienza del 6

giugno 2016, da parte del Consigliere Dott. Bianchini Bruno;

Uditi gli avv. Francesco Procaccini per i ricorrenti e

J.D.A. per i controricorrenti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Sorrento, con ricorso depositato nel novembre 1999, evocò in giudizio gli eredi di M.D.d.S.M., deceduta il (OMISSIS), esponendo: che era stato beneficiato di un legato, costituito dalla proprietà di un immobile sito in (OMISSIS), giusta testamento olografo pubblicato nel (OMISSIS); che gli eredi della predetta avevano concesso in locazione detto bene alla s.r.l. Globo Enterprises T.I.C.; chiese pertanto che, riconosciuto il proprio diritto dominicale sul cespite, la società conduttrice fosse condannata a corrispondere ad esso attore il canone concordato e gli eredi a versare ad esso ente territoriale, anche a titolo di risarcimento del danno, quanto percepito dall’apertura della successione per la locazione succitata. Si costituirono M.D.C.R.d.S.A.; M.d.S.A.M.; M.d.S.N.; J.D.A. e I.A. i quali si opposero all’accoglimento della domanda, evidenziando che il beneficiario del legato era assoggettato all’onere di creare, nell’immobile trasferito, una Fondazione per Anziani Sorrentini; dal momento che a distanza di anni la stessa non era stata approntata, conclusero affinchè il lascito indicato, nonchè altro, avente ad oggetto porzione dello stesso cespite, fosse risolto per inadempimento del beneficiario, a mente dell’art. 648 c.c., e perchè fosse accertata la loro qualità di eredi e beneficiari di tali immobili.

Fu evocata in giudizio jussu judicis la Curatela dell’Eredità giacente di M.d.S.E..

L’adito Tribunale di Torre Annunziata. Sezione distaccata di Sorrento, con sentenza n. 61/2007, rigettò la domanda del Comune ed accolse la riconvenzionale degli eredi, risolvendo il legato; in particolare il primo giudice ritenne che il lasso di tempo intercorso tra l’apertura della successione e l’accettazione del legato – avvenuta nel (OMISSIS) – costituisse indice certo della volontà di non adempiere all’onere, rendendo irrilevante la mancata previsione di un termine per adempiere; giudicò altresì che la prestazione in esso dedotta costituisse la sola ragione per il lascito al Comune e che dovesse essere posta a carico dei medesimi eredi, non concretizzando una prestazione a carattere personale, à sensi e per gli effetti dell’art. 677 c.c., comma 2.

Il Comune propose appello, da un lato sostenendo che l’assenza di un termine per l’adempimento dell’onere avrebbe consentito di eseguirne la prestazione sin tanto che essa fosse stata materialmente o giuridicamente possibile; dall’altro lamentando che, nel pronunciare la risoluzione, il primo giudice non avrebbe accertato la presenza di un dolo o di una colpa grave nella condotta di esso esponente; negò infine che la previsione dell’onere fosse stata la sola ragione del lascito.

Si costituirono M.D.C.R.d.S.A.; M.d.S.A.M., spiegando gravame incidentale in merito alla ritenuta trasmissibilità dell’obbligo della prestazione costituente l’onere e chiedendo la correzione della sentenza nel capo in cui non aveva indicato come erede sottoposto all’obbligo suddetto anche la Eredità giacente.

Si costituirono altresì d.N.B.; M.d.S.R.; M.D.C.R.d.S.N.; nonchè J.D.A. ed I.A.; l’eredità Giacente di M.d.S.E.: fu dichiarata la contumacia della società Globo Enterprise T.T.C..

Nel corso del giudizio decedettero A. e M.N. e la causa venne interrotta il 26 ottobre 2011, a seguito di rituale dichiarazione dei rispettivi procuratori, per essere poi riassunta dal Comune nei confronti degli eredi del primo Ba.Ni. ed M.A.M. – e del secondo, indicati in: Da.Bi.; M.S. e M.R.; anche quest’ultimo però decedette ed il Comune questa volta presentò ricorso per riassunzione – senza che però dell’evento il procuratore del defunto avesse fatto rituale dichiarazione- chiedendo di poter riassumere il giudizio nei confronti degli eredi del predetto, impersonalmente; la Corte territoriale rigettò la richiesta, mancando appunto la dichiarazione di decesso; ciò nonostante il Comune procedette alla notifica con le modalità indicate; in prosieguo, il procuratore del defunto M.R. effettuò la dichiarazione di morte del proprio assistito e chiese la interruzione del processo; il Comune si oppose rilevando la già avvenuta “riassunzione”. La Corte trattenne la causa in decisione e, indi, pronunciò sentenza n. 2564/2014 indicando in intestazione quali parti in causa anche i defunti A. e M.R. ma omettendo di nominare Ba.Ni. – erede di A.- e M.S. – erede di N.-; rigettò l’appello principale – in sostanza confermando la valutazione di inadempimento colpevole operata dal Tribunale – e dichiarò inammissibile quello incidentale, in ragione del fatto che avrebbe avuto ad oggetto un mero passaggio motivazionale della gravata decisione, come tale non suscettibile di passare in giudicato; prese altresì atto che l’Eredità Giacente non aveva proposto appello contro il capo di decisione che non l’aveva espressamente ricompresa tra i soggetti ai quali sarebbero stati devoluti i beni oggetto del lascito.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Comune di Sorrento, sulla base di un unico – pur se variamente articolato – motivo, illustrato da successiva memoria; il ricorso è stato notificato tra le altre parti, anche ai defunti A. e M.R. ed a tale As.Al., quale socio della Globo; manca la notifica all’altra erede di A.: Ba.Ni. sia all’altro erede di M.N.: M.S..

Hanno proposto controricorso J.D.A. ed J.A. depositando memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1 – Con unico motivo viene dedotta la violazione dell’art. 600 c.c., (lasciti in favore di ente non riconosciuto); dell’art. 632 c.c. e art. 648 c.c., comma 2: degli artt. 1183 e 1453 c.c.; viene altresì censurata la motivazione della decisione siccome insufficiente e contraddittoria.

p. 1.a – Il motivo è infondato; giova ricordare, quanto all’incongruo rinvio all’ormai abrogato art. 600 c.c., che il beneficiario del lascito era il Comune e non, come sembra presupporre il ricorrente, la Fondazione; il richiamo all’art. 632 c.c. (disciplinante il legato fatto per remunerazione di servizi resi) non è conferente rispetto alla fattispecie; per le restanti norme non si censura l’erronea delimitazione dei confini applicativi delle disposizioni invocate, bensì si contrappone una valutazione delle emergenze di causa opposta a quella ragionevolmente esposta dalla Corte di Appello; va aggiunto, quanto alla colpa nell’inadempimento, che il Comune non ha mai affermato di voler adempiere al modus, neppure dopo la contestazione delle parti convenute; costituisce poi deduzione nuova quella che fa leva sulla presenza di un contratto di locazione alla Globo come impedimento all’esecuzione dell’onere (fol. 12 del ricorso); il punto 4 del motivo è una mera riproposizione della domanda di pagamento dei canoni; il punto 5 attiene alle spese (come conseguenza dell’accoglimento sperato del ricorso) e quindi non si concreta in una censura rispetto al modo in cui, stante la decisione resa, la ripartizione delle spese avrebbe dovuto essere compiuta; il vizio di motivazione infine non ha ricevuto alcun apporto argomentativo.

p. 2 – Il rigetto del ricorso consente di non affrontare – per ragioni di economia processuale, in ossequio al principio del favor celeritatis, in presenza di una ragione più “liquida” delle altre: v sul punto Cass. Sez. 3^, n. 15106/2013 – le pur evidenti irregolarità attinenti alle non corretta evocazione delle parti in giudizio (come visto, sono stati citati soggetti defunti e non sono stati citati alcuni degli eredi; è stato citato, senza alcuna spiegazione, anche un socio della Globo Enterprise T.T.C.).

p. 3 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; dal momento che il giudizio di legittimità è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (per la individuazione del concetto di “procedimenti iniziati” v Cass. Sez. 6^-3 n. 14515/2015), data di entrata in vigore della L. n. 228 del 2012 – che con l’art. 1, comma 7, ha inserito nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater – ed il ricorso è stato respinto, sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente una somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso dal medesimo proposto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in Euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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