Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19584 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19584 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5912/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente contro
Curcio Nicola;
– intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di
Napoli, n. 150/08/10 depositata in data 05/05/2010 e non
notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio
2018 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 24/07/2018

FATTI DI CAUSA
1. Il sig. Nicola Curcio impugnava avanti la C.T.P. di Caserta
l’avviso di accertamento n. 88310005420 con il quale veniva
recuperato a tassazione per l’anno 1996 la somma di
£.168.084.000 pari al 30% del reddito accertato in capo alla
società ACAR snc, di cui il sig. Nicola Curcio era socio in eguale
quota e nei confronti della quale lo stesso Ufficio aveva accertato

£.560.279.000 per asserita mancata contabilizzazione di ricavi su
vendita di articoli casalinghi.
1.1

Nel

ricorso

introduttivo

egli

eccepiva

l’illegittimità

dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, in quanto
indicata solo per relationem sull’accertamento notificato alla società
e, in subordine, chiedeva che seguisse le sorti di quello, già gravato
e poi annullato dalla medesima Commissione.
Si costituiva ‘l’Ufficio, sostenendo l’unicità dell’accertamento,
per cui il reddito del socio viene determinato in conseguenza a
quello della società, concludendo per la reiezione.
1.2 La Commissione di primo grado accoglieva il ricorso,
argomentando che i DPCM contenenti i parametri per gli
accertamenti erano stati assunti in difetto del previo parere del
Consiglio di Stato e, nel merito, rilevava che l’accertamento della
società era già stato annullato con propria pronuncia.
2. Appellava l’Ufficio, lamentando come la sentenza emessa nei
confronti della società ACAR snc non fosse passata in giudicato
perché pendente in appello, mentre riproponeva anche in quella
sede i motivi di gravame già fatti valere nei confronti della società.
Si costituiva H socio Nicola Curcio, riproponendo i medesimi
argomenti del ricorso introduttivo.
2.1. Con la sentenza qui gravata, la C.T.R. di Napoli ha respinto
l’appello dell’Ufficio, premettendo di aver -nelle more- confermato
la pronuncia della C.T.P. di Caserta favorevole alla società ACAR
snc ed affermando che alla stessa sorte erano trascinati per
5912/11 – 16/05/18 – 22 MMF 2

con separato provvedimento un maggior reddito di impresa pari a

conseguenza gli autonomi contenziosi instaurati dai soci relativi al
presunto maggiorreddito in ragione della partecipazione societaria.
Ricorre per Cassazione l’Ufficio, affidandosi a tre motivi di
gravame, precisando che il contenzioso relativo alla società ACAR
snc si è concluso con ordinanza di questa Sezione n. 26507 del
30/12/2010 che ha rimesso le parti al primo giudice per violazione
del contraddittorio litisconsortile necessario.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l’Agenzia lamenta la violazione del
contraddittorio ex art.101 del cod. proc. civ., poiché -in materia
tributaria- fra società di persone e socio si costituisce un
litisconsorzio necessario originario.
1.1 II motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno
più volte avuto modo di chiarire come «l’unitarietà
dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica
delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui
all’art. 5 TUIR e dei soci delle stesse […] e la conseguente
automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili,
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il
ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un
solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci
(salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti
devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non
può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi […]
perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i
debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo
impugnato» Così Cass. Sez. U. 18/01/2007, n. 1052.
1.2 Le stesse Sezioni Unite hanno successivamente
approfondito il tema, traendone le conseguenze specifiche per i casi
quale quello oggi in esame, avvisando come «ogni volta che, per
5912/11 – 16/05/18 – 22 MMF 3

Non si è costituito l’intimato Nicola Curcio.

effetto della

norma tributaria

o per l’azione esercitata

dall’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo debba essere o
sia unitario, coinvolgendo nell’unicità della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur
proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione
inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione

litisconsorzio necessario nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 14, comma 1», la cui violazione si ripercuote
sulla regolarità del contraddittorio, soggetta al controllo anche
officioso del giudice in ogni stato e grado, comportando la «nullità
di tutte le attività processuali conseguenti (art. 156 e 159 c.p.c.)
ed il regresso del’ processo al primo giudice». Così Cass. Sez. U.
04/06/2008, n. 14815, poi ribadita da Sez. U. n. 3678/2009.
A tale orientamento si è sempre attenuta questa Sezione: cfr.
ex plurimis: n. 12547 e n. 7212/2015, n. 18127 e n. 1047/2013, n.
23096 e 13073/2012, n. 19620/2009, nonché -da ultimo- 1689 del
24/01/2018.
L’accertata violazione del principio del contraddittorio nella
fattispecie all’esame -che ha visto come parte il solo Nicola Curcio e
non la società ACAR snc- comporta la nullità dell’intero giudizio che
dev’essere qui dichiarata con remissione al primo giudice
PQM

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,
dichiara la nullità ,dell’intero giudizio e rinvia alla C.T.P. di Caserta
in diversa composizione.
La soluzione in mero rito della controversia induce a
compensare integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 16/05/2018
Il Presidente

dedotta nell’atto autoritativo impugnato, ricorre un’ipotesi di

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