Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19584 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marinella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16036-2019 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII N.

384, presso lo studio dell’avvocato VANTA SERENA OLIVERIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ORLANDO;

– incorrente –

contro

COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI N. 46, presso lo studio associato

LEONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9713/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI

MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 9713/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 9 novembre 2018, articolando due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Napoli.

La ricorrente deduce che N.L., alla guida di un’ALFA 146, di sua proprietà, perdeva il controllo del mezzo a causa dell’assenza di segnaletica e di visibilità della carreggiata causata dalla mancanza totale di illuminazione in via Ciccotti, Napoli. Nell’incidente l’auto riportava una serie di danni di cui era stato infruttusosamente chiesto il risarcimento al Comune di Napoli. Di qui la citazione in giudizio del Comune di Napoli, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite.

II Comune di Napoli restava contumace.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 4184/14, rigettava la domanda attorea.

La sentenza veniva impugnata dall’odierna ricorrente presso il Tribunale di Napoli che, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, rigettava il gravame e condannava l’appellante a rifondere il Comune di Napoli, costituitosi, delle spese di lite.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in combinato disposto con gli artt. 231,253 e 257 c.p.c., perchè il giudice di merito si sarebbe limitato a raccogliere le deposizioni testimoniali senza approfondire la dinamica del sinistro e senza esercitare il potere di formulare ulteriori domande finalizzate all’accertamento dei fatti dedotti nel giudizio di primo grado.

2.Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in combinato disposto con l’art. 2051 c.c., perchè la PA è tenuta all’illuminazione delle strade.

3.Con il terzo motivo il ricorrente imputa al giudice a quo la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c..

Il motivo si conclude con un quesito di diritto che non è più richiesto, avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata non più soggetta all’applicazione dell’art. 366 bis c.p.c. abrogato a far tempo dal 4 luglio 2009, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d).

La ricorrente lamenta: a) che non sia stata adeguatamente valutata la prova testimoniale espletata nel primo grado, da cui, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbe emersa la totale mancanza di illuminazione stradale; b) che non si sia tenuto conto dei rilievi fotografici, che avrebbero provato la mancata visibilità dei luoghi del sinistro e la non prevedibilità dell’evento da parte del danneggiato, del contesto spazio-temporale in cui è avvenuto l’incidente: c) che sia stato dato rilievo alla mancata produzione del rapporto dei carabinieri intervenuti successivamente sul luogo del sinistro, omettendo di considerare che il verbale avrebbe potuto provare fino a querela di falso solo fatti visivamente accertati e relativi alla fase statica dell’incidente quale risultava ai momento del loro intervento; d) che il giudice avrebbe potuto chiedere d’ufficio la copia del verbale.

4.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in combinato disposto con il D.M. n. 55 del 2014, art. 2.

Secondo la ricorrente il giudice, liquidando Euro 300,00 per spese forfettarie, avrebbe violato la norma indicata in epigrafe perchè non avrebbe preteso la loro documentazione.

5.Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in combinato disposto con il D.M. n. 55 del 2014, art. 1.

Anche in questo caso la ricorrente ha formulato un quesito di diritto per sintetizzare il proprio ragionamento: il giudice avrebbe liquidato Euro 1500,00 per spese di giudizio senza specificare le voci di calcolo nè i criteri del calcolo ed avrebbe violato il D.M. n. 55 del 2014, art. 1, perchè a fronte di un valore della controversia dichiarato di Euro 4.665,00 il giudice avrebbe dovuto liquidare Euro 811,00, la somma di Euro 203,00 per la fase di studio, di Euro 203,00 per la fase introduttiva, di Euro 405,00 per la fase decisionale.

Il ricorso non rispetta appieno il requisito

della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3, , che, essendo considerato da tale norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che sia capace di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. un., 18/05/2006 n. 11653). La prescrizione del requisito risponde, infatti, non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2003 n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

La tecnica redazionale impiegata per fornire la sommaria esposizione del fatto non consente di individuare a che titolo sia stata invocata la responsabilità del Comune convenuto, con quali motivazioni il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda attorea, non è stato riprodotto neppure il dispositivo [(NDR: testo originale non comprensibile); manca ogni riferimento alle eccezioni, alle difese ed alle deduzioni del Comune nel giudizio di secondo grado, è stata omessa la motivazione del Tribunale, di cui è stato riportato, infatti, solo il dispositivo.

Il primo motivo è inammissibile: contiene una critica alle modalità di escussione dei testi, lamentando il fatto che il giudice di merito non abbia approfondito e acquisito tutti gli elementi indispensabili ai fini del decidere, ma: a) senza alcun confronto con la motivazione della sentenza che ha respinto l’appello su questo specifico profilo della sentenza di prime cure ritenendo che let lacunosità delle dichiarazioni dei testi non può essere imputata al giudice, dimostrandosi conforme alla giurisprudenza di questa Corte, compattamente orientata ad escludere che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, si traduca in un’inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell’articolazione probatoria, non potendo il giudice svolgere un ruolo di supplenza (Cass. 05/06/2018, n. 14364; Cass. 12/02/2008, n. 3280) e non potendo introdurre, mediante le sue domande, fatti nuovi ed estranei a quelli sui quali il convenuto ha potuto prendere posizione nella memoria di costituzione; b) senza fornire a questa Corte alcun elemento per valutare quali circostanze di fatto indispensabili, cioè decisive per imprimere alla controversia un diverso esito, avrebbe potuto conoscere ove avesse rivolto ai testimoni domande utili a chiarire i fatti. Nè è pertinente il richiamo della decisione n. 18896/2015, perchè essa muove da una premessa, qui non ricorrente, che i testimoni escussi non avessero riferito nulla su circostanze rilevanti ai fini dell’accoglimento della domanda e che il giudice, contraddicendosi, avesse omesso di chiedere chiarimenti ai testimoni per poi rigettare la domanda ritenendo non provate le circostanze taciute dal teste.

Il mezzo impugnatorio così posto dissimula un inammissibile richiesta di rivalutazione delle prove testimoniali; inammissibile, perchè l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove sono rimesse per intero al giudice di merito.

Il secondo motivo è infondato.

Va premesso che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e perchè possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, nè implica, uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositarlo, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.

La ricorrente insiste, invece, sulla ricorrenza di un comportamento omissivo colposo imputabile all’ente comunale.

Non solo: il costrutto argomentativo è eccentrico rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda ritenendo non provata la dinamica del sinistro e di conseguenza il nesso di causa tra la cosa custodita e l’evento di danno, non potendo quest’ultimo essere collegato all’assenza di illuminazione e di segnaletica nè ai 4 o 5 sbalzi dell’automobile riferiti dai testi.

In assenza di prova del nesso causale, è del tutto ultroneo porsi il problema della prova liberatoria a carico del custode.

Il terzo motivo è inammissibile.

La violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cass. 02/08/2019, n. 20873).

Il quarto motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., perchè il ricorrente lamenta la liquidazione di Euro 300,00 adducendo che esse non erano state documentate, ma si tratta di un’affermazione assertiva che questa Corte non è stata messa nella condizione di appurare.

Il quinto motivo è infondato, perchè il giudice si è mantenuto all’interno dei parametri relativi allo scaglione e non aveva l’obbligo di più specifica motivazione: obbligo che avrebbe avuto ove avesse superato il limite massimo o avesse liquidato le spese al di sotto di quello minimo.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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