Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19584 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. un., 16/09/2010, (ud. 16/06/2009, dep. 16/09/2010), n.19584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio – Primo Presidente f.f. –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10517/2008 proposto da:

MOSAICO TECNOLOGIE AMBIENTE E INDUSTRIE S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AUGUSTO RIBOTY 28, presso lo studio dell’avvocato PAVONI DOMENICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROTATORI Giacomo, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EURODEPURATORI S.P.A., T.S.I. TECONOLOGIE e SERVIZI INDUSTRIALI

S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DARDANELLI,13, presso lo

studio dell’avvocato FRONTONI MASSIMO, rappresentate e difese dagli

avvocati ABENAVOLI Giuseppe, VECCHIONE FRANCESCO, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

UMBRA ACQUE S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 13569-2008 proposto da:

UMBRA ACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo

studio dell’avvocato CARDI MARCELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CALVIERI CARLO, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

EURODEPURATORI S.P.A., T.S.I. TECONOLOGIE E SERVIZI INDUSTRIALI

S.R.L.;

– intimati –

per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il giudizio

pendente n. 94/08 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di PERUGIA;

uditi gli avvocati Giacomo ROTATORI, Carlo CALVIERI, Francesco

VECCHIONE;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Raffaele Ceniccola il quale chiede che le sezioni unite, in Camera di

consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo

sulla cognizione delle questioni relative alla procedura di scelta

del contraente e la giurisdizione del giudice ordinario sulle

questioni relative agli effetti sul contratto di appalto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con ricorso del 22 febbraio 2008 la Eurodepuratori s.p.a. e la T.S.I. Tecnologie e Servizi Industriali s.r.l., hanno chiesto al t.a.r. per l’Umbria l’annullamento dell’atto in data 19 dicembre 2007 con il quale la Umbra Acque s.p.a. ha aggiudicato l’appalto per i lavori di accorpamento della depurazione nei comuni di (OMISSIS) alla Mosaico Tecnologie Ambiente e Industrie S.r.l., nonchè l’accertamento del diritto delle ricorrenti all’aggiudicazione dell’appalto stesso, come forma di risarcimento in forma specifica, o, in via subordinata la condanna dell’intimata al risarcimento dei danni nella misura di Euro 142.174,36;

che la società Umbria Acque, a partecipazione pubblica maggioritaria, titolare dell’erogazione del servizio idrico integrato, ha, tra l’altro, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rilevando che il contratto di cui si tratta ha un importo inferiore a quello previsto dall’art. 209 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) e che per tale ragione esulerebbe dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 244 citato codice;

che la Mosaico Tecnologie Ambiente e Industrie ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, affermando che nella specie sussiste la giurisdizione ordinaria essendo non decisiva la circostanza che in concreto sia stata esperita la procedura di evidenza pubblica nella scelta del contraente e dovendosi invece dare rilievo esclusivamente alla natura non pubblicistica della stazione appaltante operante nel campo dei settori speciali e al fatto che l’importo del contratto è inferiore alla soglia comunitaria e, con riferimento alla domanda di accertamento del diritto al risarcimento in forma specifica, osservando che sussiste la giurisdizione ordinaria trattandosi di annullare un contratto di appalto, successivo all’aggiudicazione, connotato da posizioni giuridiche di diritto soggettivo paritetiche;

che la Eurodepuratori e la T.S.I. hanno presentato controricorso mentre la Umbra Acque s.p.a. ha proposto ricorso incidentale adesivo alle tesi della ricorrente;

che il procuratore generale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento dell’aggiudicazione e per la giurisdizione del giudice ordinario sulle questioni relative all’invalidità del contratto d’appalto;

che tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la Umbra Acque s.p.a., le cui azioni sono distribuite al 60% tra soggetti pubblici e per il 40% tra soggetti privati, aveva l’obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 238 (codice dei contratti pubblici) di ricorrere alla procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto al quale affidare l’esecuzione dei lavori per i quali è causa, anche se l’importo del contratto era inferiore alla soglia comunitaria, in quanto la società stessa ha natura di organismo di diritto pubblico (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 26);

che, infatti, oltre ad avere personalità giuridica ed essere finanziata in modo maggioritario da enti pubblici, la Umbra Acque è stata istituita per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale che non hanno carattere industriale o commerciale, trattandosi di gestore del servizio idrico integrato (costituito dall’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acque reflue) nell’ “ambito territoriale ottimale” n. 1 della regione Umbria;

che, pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 244, comma 1, la giurisdizione sulla controversia relativa all’affidamento dei lavori spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

che la stessa norma ora indicata prevede che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie risarcitorie e che, pertanto appartiene alla cognizione del t.a.r. adito anche la richiesta di risarcimento dei danni in forma specifica, attraverso la caducazione del contratto d’appalto stipulato successivamente alla scelta, asseritamente illegittima, del contraente avanzata dalle società Eurodepuratori e Tecnologie e Servizi Industriali (v. Cass. n. 26790/2008, 7447/2008);

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte dichiara la giurisdizione dell’a.g.a. e condanna la Mosaico Tecnologie Ambiente e Industrie s.r.l. e la Umbra Acque s.p.a. in solido al pagamento delle spese in favore delle società controricorrenti con Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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