Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19584 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24440-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA

GIANNICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.M.V. C.F. (OMISSIS), in qualità di erede di

V.F. deceduto il (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATALDO MARIA DE

BENEDICTIS, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6854/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/10/2010 R.G.N. 9854/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;

udito l’Avvocato GIOVANNI DE VIVO per delega verbale Avvocato DE

BENEDICTIS CATALDO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma respinse la domanda di S.M. volta al conseguimento del trattamento di reversibilità che l’Inps non le aveva riconosciuto per insussistenza del requisito contributivo minimo previsto dal nuovo regolamento italo – sloveno del 2.5.2004.

La Corte d’appello di Roma, nell’accogliere il gravame della ricorrente e nel condannare l’Inps all’erogazione della pensione di reversibilità ai superstiti con decorrenza dall’1.6.2006, primo giorno del mese successivo al decesso del (OMISSIS) di V.F., coniuge dell’istante ed ex pensionato in regime internazionale di pro-rata, ha spiegato che quest’ultimo era già titolare di pensione quando la Convenzione tra Italia e Jugoslavia stabiliva il diritto alla totalizzazione con una sola settimana di contribuzione, per cui era da escludere che la nuova disciplina riformatrice dei requisiti di accesso alla pensione diretta già goduta dal de cuius potesse ledere l’affidamento nella stabilità della disciplina della reversibilità.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo.

Resiste con controricorso S.M.V. che deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo l’istituto ricorrente denunzia la violazione dell’art. 48 del Regolamento comunitario n. 1408/71 e della L. n. 218 del 1952, art. 13 (come modificato ed integrato dalla L. n. 903 del 1965, art. 23) per avere la Corte d’appello di Roma affermato il diritto di S.M.V., cittadina slovena, alla fruizione della pensione di reversibilità in regime internazionale, posto che il coniuge della medesima – deceduto il (OMISSIS) era titolare di trattamento pensionistico acquisito in pro rata in virtù di totalizzazione di contributi accreditati in Italia e nell’ex Jugoslavia.

Lamenta l’istituto che tale diritto sia stato riconosciuto all’attrice pur essendo ella vedova d’un pensionato che a sua volta aveva conseguito il trattamento diretto nel vigore della Convenzione fra Italia e Jugoslavia (che non prevedeva alcun requisito assicurativo minimo per poter totalizzare i contributi) senza essere titolare di almeno 52 settimane di contribuzione in Italia e che era poi deceduto dopo il 1 maggio del 2004 (data di ingresso della Slovenia nell’Unione europea), quindi nella vigenza del Regolamento CEE n. 1408/71, in forza del quale non si possono prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche, periodi di assicurazione inferiori ad un anno.

Obietta la controricorrente che l’art. 48 del regolamento CEE riguardava solo le pensioni dirette con decorrenza successiva al 1 maggio 2004 e che l’istituto della reversibilità è annoverabile tra le prestazioni attuariali a perfezionamento traslato in quanto scaturente dall’acquisizione del trattamento pensionistico del dante causa, per cui il relativo diritto non può mutare con la tramutazione del titolo e col passaggio dello stesso da un soggetto all’altro, nè può essere stravolto da un regolamento CEE.

Osserva la Corte che il ricorso dell’Inps è infondato.

Occorre, infatti, considerare che, se è vero che dottrina e giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 3300/12 e Cass. n. 21545/08) sono sempre state concordi nel ritenere che la pensione di reversibilità è acquisita dal superstite iure proprio e non iure hereditatis, tuttavia ciò non implica che i relativi requisiti amministrativi, contributivi e anagrafici debbano essere riferiti al superstite (il che vanificherebbe le caratteristiche stesse e le finalità della prestazione, per ottenere la quale basta il mero rapporto di coniugio o di parentela) e/o all’assetto normativo in vigore al momento del decesso del pensionato anzichè a quello in cui è stato collocato in quiescenza.

Anzi, dal R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, comma 1, e successive modifiche e integrazioni (“Nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, semprechè per quest’ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’art. 9, n. 2, lett. a), b) e c), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l’età di 15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro.”) si evince che la pensione di reversibilità spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso, tanto che tale prestazione viene anche definita a “perfezionamento traslato”.

La stessa determinazione del quantum del trattamento riservato ai superstiti dipende dall’ammontare della prestazione previdenziale dovuta al de cuius (v. sempre cit. art. 13, comma 1).

Ulteriore conferma si desume dalla ratio dell’istituto, mirante a soddisfare esigenze proprie del superstite beneficiario (cfr. Corte cost. n. 495/93 e n. 195/90, secondo cui la pensione di reversibilità costituisce, per il superstite, una sorta di proiezione di quella funzione di sostentamento che a suo favore svolgeva, quando era in vita, il de cuius).

E allora, poichè il rapporto assicurativo è disciplinato dalla legge vigente nel tempo in cui è sorto, trova applicazione la normativa all’epoca vigente, ossia la Convenzione Italia – Jugoslavia stipulata il 14.11.1957 ed entrata in vigore il 1.1.1961, in virtù della quale per la totalizzazione dei contributi versati in Italia e nella ex Jugoslavia basta l’avvenuto versamento anche d’un solo contributo settimanale.

Viceversa, rilevano le condizioni amministrative, contributive e anagrafiche regolate dalla normativa in vigore al momento del decesso del de cuius soltanto ove non ancora titolare di pensione (ma non è questo il caso in esame, come si è visto).

Le considerazioni che precedono evidenziano la non conferenza della L. n. 218 del 1952, art. 13, (come modificato ed integrato dalla L. n. 903 del 1965, art. 23) pur richiamato in ricorso e che disciplina la diversa ipotesi del decesso dell’assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 2800,00, di cui Euro 2600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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