Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19583 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Bruno – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 10700/12) proposto da:

D.S.V., ((OMISSIS));

in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. VEDA. (p. VA:

(OMISSIS));

D.S.D., ((OMISSIS)) entrambi rappresentati e difesi,

giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Antonio

D’Alessio e dall’avv. Prof Carmine Punzi; con domicilio eletto

presso lo studio dei predetti in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99;

– ricorrenti –

contro

DE.RO.-.St., (cf.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avv. Franco Canoni, in forza di procura in calce al contro

ricorso; con domicilio eletto presso lo studio del predetto in Roma,

viale Anicio Gallo n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.5222/2011 della Corte di Appello di Roma,

depositata il 6 dicembre 2011; notificata il 24 febbraio 2012.

Udita la relazione di causa, svolta alla pubblica udienza del 6

giugno 2016, da parte del Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

De.Ro.St. nel (OMISSIS), aveva iniziato una causa per separazione giudiziale dal marito; con sentenza del 1995 la Corte di Appello di Roma aveva accertato la sussistenza di una causa di addebitabilità della crisi coniugale in capo al marito, riconoscendo di conseguenza un contributo di mantenimento di 5 milioni di Lire mensili; tale somma periodica era stata corrisposta dal coniuge e, alla morte di costui, anche dai figli ma solo fino al (OMISSIS); la De.Ro. allora aveva chiesto ai predetti la liquidazione della quota di legittima che avevano precisato che il relictum era costituito solo da una mansarda, per aver gli stessi acquistato dal padre i restanti cespiti.

In un primo giudizio iniziato nel (OMISSIS) la De.Ro., aveva citato in giudizio i figli D. e D.S.V. – nipoti del costruttore D.S.V. e figli del marito separato D.S.N., deceduto l'(OMISSIS) -; le ssrrll VEDA; VE.NA.BRU; e BRUNA. deducendo la simulazione di acquisto da parte dei primi di numerosi cespiti immobiliari, in tal modo esaurendo la quasi totalità del patrimonio del defunto marito: In particolare assumeva che sarebbero stati conferiti numerosi immobili alla società VE.DA. (costituita nel (OMISSIS), in cui i figli V. e D., all’epoca ventenni, possedevano quote paritarie per 10 milioni di Lire ciascuno e dei quali sarebbero divenuti coamministratori nel (OMISSIS) – pochi mesi prima della morte del padre-);

nel (OMISSIS) era stata costituita, per il tramite di trasformazione di precedente sas, la BRU.NA. di cui soci paritari erano i fratelli B. e N., che aveva acquisito numerosi altri immobili; nel (OMISSIS) il defunto marito D.S.N., aveva trasferito la nuda proprietà del 50% delle quote societarie ai figli; successivamente, nell’anno (OMISSIS), il legale rappresentante della VEDA, della VE.NA.BRU. ( V.; N. e B. – fratello di quest’ultimo e quindi zio dei ragazzi) e della BRU.NA. avrebbe ceduto il 50% delle quote societarie ai predetti D. e V.; nel febbraio del (OMISSIS) era stata costituita la VE.NA.BRU. – derivante dalla trasformazione di precedente snc tra i fratelli B. e N. -; nel (OMISSIS) il padre N. aveva trasferito ai figli la nuda proprietà delle quote di sua spettanza – pari al 50% della società.

In tale procedimento dunque si era chiesto:

a – che fosse accertato e dichiarato che le compravendite:

per atto notar C. (OMISSIS) con cui era stata trasferita la nuda proprietà alla VE.DA. dell’appartamento in (OMISSIS);

per atto notaio M. del (OMISSIS), con la quale erano stati trasferiti alla VEDA, numerosi appartamenti per 2 miliardi e mezzo di Lire;

per atti notar M. del (OMISSIS); del (OMISSIS) e del (OMISSIS), con i quali erano state cedute le quote (50%) del padre nella società VE.DA;

erano simulate assolutamente e che avrebbero dissimulato delle donazioni;

in sede di memorie ex art. 183 c.p.c. la De.Ro. chiese altresì:

b – accertarsi la conseguente lesione della quota di legittima;

c – operarsi la riduzione -nei limiti della quota di riserva – degli atti di disposizione;

Venne eccepita la novità delle domande così “precisate”; il Giudice istruttore ritenne che costituissero domande nuove sia quella relativa alla simulazione relativa; sia quella di riduzione; sia quella di nullità.

Con sentenza 8985/2003 il Tribunale: dichiarò la cessazione della materia del contendere sulla domanda di simulazione (assoluta) in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni; dichiarò inammissibile la domanda di divisione (stralcio divisionale) del patrimonio relitto per difetto di prova della provenienza dell’unico bene contenuto nell’asse ereditario (mansarda).

La Corte di Appello confermò la sentenza.

Nel (OMISSIS) la De.Ro. iniziò una seconda causa convenendo in giudizio i figli V. e D. nonchè la sola VE.DA., chiedendo che venisse accertato e dichiarato che le alienazioni e cessioni di quote erano nulle perchè dissimulavano delle donazioni; domandò che fossero ridotte al fine di ricostituire la quota di riserva con condanna dei convenuti (persone fisiche) al pagamento di somma pari al valore della ricostituita quota di legittima.

Veniva eccepita – senza esito – la litispendenza con l’altro giudizio introdotto nel (OMISSIS) o quanto meno la riunione allo stesso.

Con sentenza non definitiva n. 20542-2005: il Tribunale ritenne che la continenza tra le due cause fosse limitata allo scioglimento della comunione ereditaria sulla mansarda di via (OMISSIS); giudicò sussistenti indici sintomatici della lamentata simulazione e quindi dichiarà la simulazione delle cessioni di quote delle società BRUNA e VE.NA.BRU. nonchè della vendita stipulata il (OMISSIS) nei limiti del 50%; sospese altresì il giudizio sulla domanda di riduzione, in attesa del giudizio di appello sulla simulazione.

La Corte di Appello di Roma con la sentenza n 5222/2011:

1 – ha giudicato infondato il 1 motivo, con il quale si assumeva l’inefficacia – in mancanza di accettazione da parte loro – della (implicita) rinuncia all’azione di simulazione, operata nel parallelo giudizio e quindi erronea la pronuncia, colà emessa, di cessazione della materia del contendere; del pari non ha accolto la prospettazione impugnatoria contenuta nello stesso mezzo, con la quale si era dedotta la violazione del giudicato “interno”.

La Corte del merito ha innanzi tutto puntualizzato che nel parallelo giudizio non era stata impugnata siccome illegittimamente presa – la decisione di dichiarare la cessazione della materia del contendere; ha poi aggiunto che l’accettazione di quella rinunzia non era neppure richiesta, non versandosi nell’ipotesi disciplinata dall’art. 306 c.p.c. (estinzione a seguito di rinuncia agli atti del giudizio) in quanto detta rinuncia riguardava solo una domanda (quella di simulazione); quanto poi alla violazione dei limiti oggettivi del giudicato (da quanto poi emergerà: esterno) la Corte ha osservato che il preteso giudizio di infondatezza della domanda di simulazione, formulato nel parallelo giudizio a sostegno del riscontro della soccombenza virtuale ai fini delle spese, in realtà non conteneva una valutazione – sia pure nei termini e per le finalità sopra esposte – della domanda non riproposta ma semplicemente aveva preso atto della inammissibilità di essa per tardiva proposizione.

2 – Quanto alle censure di merito, aventi ad oggetto la valutazione delle emergenze probatorie e delle argomentazioni difensive a sostegno della simulazione degli atti di trasferimento, la Corte distrettuale ha ritenuto sostanzialmente fondate le valutazioni contenute nell’atto di citazione originario, basate essenzialmente sulla non credibilità che i due fratelli potessero avere, in giovane età, le disponibilità per l’acquisto di immobili e delle quote societarie.

3 – La Corte di Appello ha poi respinto l’eccezione – che non sembra che abbia formato oggetto di uno specifico motivo di appello ma che comunque doveva essere valutata d’ufficio – di non integrità del contraddittorio per la mancata evocazione in giudizio delle società – BRU.NA e VE.NA.BRU – le cui quote, al 50% erano stata trasferite ai convenuti: a sostegno di tale decisione il giudice dell’impugnazione ha posto quell’indirizzo interpretativo, a mente del quale la società, le cui quote siano cedute con atto impugnato, non è litisconsorte necessaria nel relativo giudizio.

Per la Cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso D.S.V., agente anche quale legale rappresentante della srl VE.DA. ed il fratello D., facendo valere tre motivi di ricorso; la De.Ro. ha risposto con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISISIONE

p. 1. Con il primo motivo vengono denunciate la ” Violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di estinzione del giudizio e/o cessazione della materia del contendere e dei relativi effetti, rispetto ai limiti oggettivi del giudicato – artt. 306 c.p.c. e segg.; art. 2909 c.c.”.

p. 1.a – Si assume in proposito l’erronea interpretazione, da parte del giudice dell’appello, del primo motivo di quel gravame che non sarebbe stato diretto a sindacare l’astratta qualificazione della cessazione della materia del contendere – oggetto del separato giudizio – quanto a sottolineare i diversi effetti che sul piano processuale sarebbero da essa discesi; sul punto le parti ricorrenti sostengono che, ferma restando la pronuncia di cessazione della materia del contendere – nel senso che non poteva esser più sottoposta a nuovo giudizio la correttezza di tale soluzione interpretativa – tale pronuncia avrebbe dovuto essere equiparata alla rinunzia all’azione con la conseguenza del formarsi di un giudicato sostanziale; affermano altresì che non sarebbe stato di ostacolo a riconoscere il valore preclusivo degli “accertamenti” fatti nel separato giudizio la mancata impugnazione della pronuncia terminativa (di cessazione della materia del contendere).

p. 1.b Il mezzo è inammissibile per carenza di specificità, in quanto non espone il percorso argomentativo della sentenza del Tribunale e della Corte di Appello (nel separato giudizio) e soprattutto non riporta i motivi di appello; va aggiunto che la declaratoria di inammissibilità faceva venir meno la potestas judicandi sul punto della simulazione, financo al fine della soccombenza virtuale; non senza omettere di considerare che la rinuncia a parte della domanda, oltretutto ricavata dalla mancata riproposizione della stessa, in presenza di un giudizio preventivo di inammissibilità per tardività, non avrebbe potuto essere inquadrata in una cessazione della materia del contendere che presuppone invece una persistenza delle domande ed un venir meno dell’interesse al loro esame per eventi successivi alla loro proposizione: per tale ragione non appare corretto l’invocare la violazione dell’art. 306 c.p.c., perchè non vi sarebbero stati gli elementi per far ritenere rinunziata l’azione. In ogni caso il motivo sarebbe stato infondato perchè nella interpretazione del giudicato esterno il giudice opera una valutazione di fatto che non è sindacabile in cassazione se non per vizi di motivazione, qui non rilevati.

p. 2 – Con in secondo motivo vengono dedotte la “violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.”, assumendosi che la mancata evocazione in giudizio delle società – le cui quote sarebbero state cedute dietro corrispettivo simulato ai ricorrenti – avrebbe privato il giudizio di contraddittori necessari: ciò in quanto detta cessione avrebbe potuto influire sulla composizione sociale.

p. 2.a – Il mezzo è infondato, sia perchè non esamina criticamente la ratio decidendi adottata dalla Corte di Appello per respingere l’eccezione, sia anche perchè la cessione delle quote riguardava i soci cedenti ed i terzi acquirenti, non la società.

p. 3 – Con il terzo motivo vengono dedotte la “Violazione e falsa applicazione dei principi vigenti in tema di simulazione e di limiti della prova ex art. 1414 c.c. e segg.”.

p. 3.a – Il mezzo non è ammissibile in quanto si limita a esporre delle valutazioni attinenti al merito delle emergenze istruttorie che non si condividono, senza peraltro sindacare specificamente il percorso argomentativo compiuto dalla Corte di Appello.

p. 4 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido delle spese di lite, liquidandole in Euro 6.700,00 di cui 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte di Cassazione, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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