Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19583 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19583 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CATALLOZZI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16100/2015 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
– ricorrente contro
Italiana Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Guglielmo Maisto e Marco
Cerrato, con domicilio eletto in Roma, piazza d’Aracoeli, 1, presso lo
studio Maisto e Associati
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 6952/2014, depositata il 18 dicembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2018
dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la

Data pubblicazione: 24/07/2018

sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana,
depositata il 18 dicembre 2014, di reiezione dell’appello dalla
medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva
accolto il ricorso della Italiana Assicurazioni s.p.a. per l’annullamento
di un avviso di accertamento e di un atto di contestazione con cui
erano state irrogate sanzioni;

accertamento era stata contestata fatturazione di operazioni
imponibili, in relazione a servizi svolti dalla società contribuente in
adempimento della cd. clausola di delega, per effetto della quale, in
relazione a contratti di coassicurazione, viene conferito ad uno dei
coassicuratori il mandato di gestire il rapporto con l’assicurato,
mentre l’atto di contestazione aveva avuto per oggetto l’irrogazione
della sanzione per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura o
con fattura infedele per operazioni imponibili;
– il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, ha
evidenziato che le commissioni di gestione richieste dalla compagnia
coassicuratrice delegataria alle altre compagnia coassicuratrici
deleganti devono essere considerate esenti dall’i.v.a., ai sensi dell’art.
10, primo comma, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– resistito con controricorso la società contribuente, la quale deposita,
altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1882, 1911 e 1704 c.c. e 310 e 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, della I. 1961, n. 1266, e dell’art.
13 della sesta direttiva CEE IVA, nonché dei principi generali in
materia di esercizio delle assicurazioni, per aver la sentenza
impugnata escluso l’assoggettamento all’i.v.a. delle prestazioni
eseguite in adempimento della cd. “clausola di delega”;

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– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’avviso di

- il motivo è fondato;
– l’art. 10, primo comma, d.P.R. n.633 del 1972, stabilisce che sono
esenti dall’i.v.a., tra le altre, «le operazioni di assicurazione, di
riassicurazione e di vitalizio» (n. 2) e «le prestazioni di mandato,
mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri
da 1) a 7)» (n. 9);

paragrafo 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006,
n. 2006/112/CE – corrispondente all’art. 13, parte B, lett. a), della
Sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE dispone (tra l’altro) che «Gli Stati membri esentano le operazioni
seguenti: a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione,
comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni,
effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione»;
– la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha evidenziato che i termini
utilizzati per designare le esenzioni di cui all’articolo 135, par. 1, della
direttiva IVA devono essere interpretati restrittivamente, dato che
esse costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’i.v.a. è
riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da
un soggetto passivo (Corte Giust, 17 marzo 2016,

Aspiro; Corte

Giust. 17 gennaio 2013, BG2 Leasing), aggiungendo che le esenzioni
previste da tale articolo costituiscono nozioni autonome del diritto
dell’Unione, che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione del
sistema dell’i.v.a. da uno Stato membro all’altro (v., in tal senso,
anche Corte Giust. 8 marzo 2001, Skandia);

in ordine all’interpretazione dell’espressione «operazioni di

assicurazione», ha affermato che la stessa fa riferimento a quelle
operazioni caratterizzate dal fatto che l’assicuratore si impegna,
previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di
realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto
della stipula del contratto (vedi, sul punto, Corte Giust., 20 novembre

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– la disposizione è coerente con la disciplina unionale che, all’art. 135,

2003, Taksatorringen; Corte Giust., 25 febbraio 1999, CPP);
– ha sottolineato che nell’ambito di tali operazioni possono rientrare
anche quelle effettuate da un soggetto passivo che non sia
direttamente assicuratore, ma che, nell’ambito di un’assicurazione
collettiva, procuri ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi delle
prestazioni di un assicuratore che si assume l’onere del rischio

prestazione e che una tale operazione implica, per sua natura, che
esista un rapporto contrattuale tra il prestatario del servizio di
assicurazione e l’assicurato (Corte Giust., 20 novembre 2003,
Taksatorringen);
– ha, inoltre, puntualizzato che ciascuna prestazione di servizio deve
essere considerata di regola come autonoma e indipendente,
potendosi ravvisare l’esistenza di un’unica prestazione solo quando
alla presenza di uno o più elementi che costituiscono la prestazione
principale si affiancano altri elementi che danno luogo ad una
prestazione accessoria, per tale ravvisandosi una prestazione che non
costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per
fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal
prestatore (Corte Giust., 25 febbraio 1999, CPP);

in

ordine all’individuazione

del

significato dell’espressione

«prestazioni di servizi relative a dette operazioni effettuate dai
mediatori e dagli intermediari di assicurazione», la Corte di Giustizia,
nella richiamata pronuncia Aspiro, ha sostenuto, da un lato, che il
termine «relative» è sufficientemente ampio da ricomprendere
diverse prestazioni che concorrono alla realizzazione di operazioni di
assicurazione e, segnatamente, la liquidazione di sinistri, la quale
costituisce una delle parti essenziali di tali operazioni;
– dall’altro, ha evidenziato che l’accertamento del requisito soggettivo
indicato nell’espressione va condotto all’esito di una valutazione del
contenuto stesso delle attività, nell’ambito della quale non è

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assicurato, a condizione che sussista l’identità del destinatario della

determinante la circostanza relativa al mancato possesso della
qualifica di mediatore o intermediario di assicurazione, essendo
necessario che vengano soddisfatte due condizioni: che il prestatore
sia in rapporto con l’assicuratore e con l’assicurato e che la sua
attività ricomprenda aspetti essenziali della funzione di intermediario
di assicurazione;

devono essere connesse alla natura stessa del mestiere di mediatore
o di intermediario di assicurazione, il quale consiste nella ricerca di
clienti e nel mettere questi ultimi in relazione con l’assicuratore, in
vista della conclusione di contratti di assicurazione (cfr., altresì, Corte
Giust., 3 marzo 2005, Arthur Andersen);
– questa Sezione, con sentenza del 4 novembre 2016, n. 22429,
affrontando la medesima questione in esame, ha proceduto ad
un’analitica ricostruzione del quadro normativo in rilievo e dei principi
affermati dalla Corte di Giustizia in materia, osservando che sul piano
oggettivo un’operazione va considerata unica, sul piano fiscale,
quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono
strettamente connessi, a tal punto da formare una sola prestazione
economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere
artificioso e ciò anche quando la pluralità degli atti necessari a
completare la prestazione possa coinvolgere anche soggetti estranei
al rapporto contrattuale;
– ha aggiunto che, relativamente alle «operazioni di assicurazione», è
necessario, sul piano soggettivo, che vi sia un rapporto contrattuale
tra il prestatore del servizio di assicurazione e l’assicurato;
– ha, quindi, riconosciuto la riconducibilità alla fattispecie di esenzione
dell’imposta nei casi relativi a prestazioni idonee ad integrare il
servizio assicurativo sotto il profilo economico e tali da dar luogo ad
un’unica operazione, nei sensi considerati, e sempre che il prestatore
di servizi si sia impegnato esso stesso nei confronti dell’assicurato a

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– in merito a quest’ultima condizione ha chiarito che tali attività

garantire a quest’ultimo la copertura di un rischio e sia vincolato
all’assicurato da un rapporto contrattuale;
– successivamente la Sezione si è pronunciata con la sentenza dell’8
marzo 2017, n. 5885, affermando che «ai fini dell’assoggettabilità
delle operazioni di coassicurazione al regime di esenzione IVA,
occorre verificare se la società coassicuratrice delegataria che

essere con l’assicurato, per avere ad esempio assunto obbligazioni
contrattuali nei suoi confronti sotto il profilo della garanzia della
copertura del rischio, sia pure secondo le caratteristiche proprie della
coassicurazione, che prevedono una gestione frazionata del rischio
con altre imprese assicuratrici, a tal fine non rilevando invece perché operante su un diverso piano – la regola sancita dall’art. 1911
c.c., che esclude la solidarietà nelle obbligazioni assunte (sia pure in
un unico contratto) dalle diverse imprese (co)assicuratrici».
– orbene, appare evidente, alla luce dei richiamati principi, che il
contratto di coassicurazione vada qualificato quale «operazione di
assicurazione» ai sensi e per gli effetti di cui all’art 10, primo comma,
n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 135, par. 1, della Direttiva del
Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE;
– infatti, con il contratto di coassicurazione – disciplinato dagli artt.
1910 c.c. e, quanto alla coassicurazione comunitaria, dagli artt. 161 e
162, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (questi ultimi, peraltro, non
applicabili al caso in esame

ratione temporis) –

la medesima

assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle medesime cose
viene ripartita tra più assicuratori per quote determinate, per cui
ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata
in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto,
sottoscritto da tutti gli assicuratori;
– si realizza, in tal modo, una struttura oggettivamente unitaria del
negozio (a differenza dell’assicurazione plurima o cumulativa), ma

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gestisce la liquidazione dei sinistri sia anche parte del rapporto in

soggettivamente composita dal lato degli assicuratori, che, d’accordo
tra loro e con il contraente assicurato, prestano la garanzia
frazionatamente, in misura della rispettiva concordata partecipazione
al rischio, per cui, in presenza di una pluralità di posizioni debitorie
distinte caratterizzate dalla parziarietà, viene ad essere escluso tra i
coassicuratori ogni vincolo di solidarietà, con la conseguente

– risulta, dunque, evidente la ricorrenza del requisito caratterizzante
le «operazioni di assicurazione», in relazione all’impegno di più
assicuratori, previo versamento di un premio, di procurare
all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la
prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto;
– con riferimento alla questione relativa alla riconducibilità al concetto
di «operazione di assicurazione» delle prestazioni effettuate da uno
dei coassicuratori in adempimento della cd. «clausola di delega» (alla
gestione del rapporto contrattuale con l’assicurato), affermata dalla
sentenza impugnata in ragione della ritenuta accessorietà delle stesse
rispetto a quelle tipiche del contratto di assicurazione, giova
premettere che tale clausola non modifica affatto i termini del
rapporto contrattuale di coassicurazione dando luogo ad una
responsabilità solidale, in quanto tale clausola si risolve nel
conferimento, ad uno dei coassicuratori, dell’incarico di gestire le
polizze con assegnazione di un potere rappresentativo nel
compimento di atti giuridici o nel pagamento dell’indennizzo che può
essere, così, eventualmente richiesto al delegato anche nella qualità
di rappresentante degli altri (cfr. Cass. 12 luglio 2005, n. 14590);
– si tratta, all’evidenza, di uno strumento mediante il quale i
coassicuratori, per ragioni di semplificazione, conferiscono ad uno di
essi (solitamente a quello che ha assunto la quota maggiore) la
gestione della polizza e, cioè, il compimento di tutti gli atti inerenti
allo svolgimento del rapporto assicurativo, e che, non interferendo

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insussistenza di un diritto di regresso;

con la parziarietà dell’obbligazione dei coassicurati, vale ad
armonizzare il frazionamento della garanzia assicurativa con
l’esigenza dello svolgimento unitario del rapporto (Cass. 28 gennaio
2005, n. 1754; Cass. 12 dicembre 1997, n. 12610);
– e, infatti, anche nei casi in cui la clausola investa la gestione diretta
delle controversie e, quindi, comprenda la rappresentanza

essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di
indennità di pertinenza dei deleganti solo a condizione che la
domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque
inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che
risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a
suo carico l’indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di
rappresentante degli altri coassicuratori, e in tale qualità deve essere
pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte
(cfr. Cass. 20 aprile 2017, n. 9961);
– del pari, l’atto con cui l’assicurato denuncia il sinistro e richiede il
pagamento dell’indennità nei confronti della compagnia delegataria è
idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento
dell’indennità nei confronti di ciascun coassicuratore solo allorché sia
contrattualmente previsto che tutti i rapporti inerenti al contratto
siano «svolti» dall’assicurato unicamente nei confronti della
delegataria, alla quale, dunque, siano affidati, accanto a compiti di
gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le
comunicazioni ad essa inerenti e di informazione alle compagnie
coassicuratrici (cfr. Cass. 10 agosto 2016, n. 16862; Cass. 30 maggio
2013, 13661);
– i menzionati caratteri della «clausola di delega» inducono a ritenere,
in coerenza con l’opinione prevalente, che si sia in presenza di un
mandato con rappresentanza: la clausola di delega, da un lato,
determina infatti, nei rapporti esterni, una legittimazione esclusiva

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processuale degli altri coassicuratori, l’assicuratore delegato può

della delegataria, cui corrispondono, dall’altro, nei rapporti interni,
poteri gestori in capo a quest’ultima che trovano la loro fonte nella
convenzione di delega;
– una siffatta natura giuridica della clausola appare coerente anche
con la disciplina introdotta dall’art. 162, d.lgs. n. 207/05 in tema di
coassicurazione comunitaria – a tenore del quale la delega appare

polizza «per conto» e «nell’interesse» degli altri coassicuratori;
– viene, inoltre, in rilievo un mandato in rem propriam posto che
l’attività del delegatario è destinata a svolgersi anche nell’interesse
proprio, avuto riguardo al risparmio di costi amministrativi per tutte
le imprese partecipanti e collettivo, se conferito da più assicuratori;
– da quanto affermato in precedenza consegue che le prestazioni
eseguite da uno dei coassicuratori in adempimento di una «clausola di
delega» non possono essere assimilate, ai fini della fruizione
dell’esenzione dall’i.v.a., alle «operazioni di assicurazione», in quanto
ne risulta essere assente l’elemento imprescindibile, rappresentato
dall’impegno, previo versamento di un premio, a procurare
all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la
prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto;
– infatti, gli impegni oggetto della clausola di delega non hanno per
oggetto la copertura assicurativa del rischio del verificarsi di un
-eveixto

determinato nna unicamente le modalità per una gestione accentrata
e unitaria del rapporto plurisoggettivo (dal lato dell’assicuratore);

inoltre, difetta anche il requisito della corrispondenza del

destinatario della prestazione con il soggetto i cui rischi sono coperti
dall’assicurazione, ossia l’assicurato;
– nel caso in esame, le prestazioni sono rese a seguito di mandato
conferito dagli altri coassicurati e, dunque, sono a loro a beneficiarne,
nel senso della perseguita ripartizione degli oneri amministrativi
derivanti dalla gestione del rapporto assicurativo, ed è a fronte di tale

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necessaria -, nella parte in cui fa riferimento alla gestione della

utilità che si impegnano a remunerare il delegatario;
– non decisive appaiono le circostanze relative alla sussistenza di un
interesse dell’assicurato all’esecuzione di tali prestazioni, in relazione
al vantaggio di avere un unico interlocutore nella gestione del
rapporto assicurativo, trattandosi di un interesse estraneo al rapporto
sinallagmatico;

della clausola sia sotto il profilo strutturale, sia sotto quello causale:
quanto al primo aspetto, l’assicurato non è parte dell’accordo
negoziale raggiunto dai coassicuratori in ordine al conferimento dei
poteri rappresentativi e l’estensione degli effetti degli atti indirizzati al
delegatario anche agli altri coassicurati si realizza solo in virtù (e nei
limiti) di tale conferimento;
– in tal senso indicativa è la disciplina della clausola di delega
prevista, per la coassicurazione comunitaria, dall’art. 161 del d.lgs. n.
207 del 2005, il quale, prevedendo all’ultimo comma, che il
coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed
il tasso del premio da applicare al contratto, lascia intendere non solo
che il contratto di coassicurazione e la clausola di delega possano
intervenire in momenti diversi, ma, addirittura, che il primo possa
precedere il secondo, rendendo ancora più evidente l’estraneità
dell’assicurato alla stipula della clausola di delega;
– quanto al profilo causale, l’interesse che giustifica la stipula della
clausola di delega è unicamente quello dei coassicuratori, in relazione
alla loro esigenza di provvedere ad una ripartizione degli oneri
amministrativi inerenti la gestione del rapporto con l’assicurato e di
mitigare, in tal modo, le conseguenze derivanti dall’applicazione del
principio della parziarietà dell’obbligazione indennitaria;
– il pagamento del compenso per l’esecuzione delle prestazioni che la
clausola di delega richiede è posto a carico dei coassicuratori
deleganti proprio in ragione del soddisfacimento di tale interesse;

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– una conferma della conclusione raggiunta si rinviene dall’analisi

- l’estraneità dell’assicurato all’ambito di applicazione dei rapporti
obbligatori nascenti dalla clausola di delega evidenzia anche il difetto
dell’ulteriore requisito previsto dalla giurisprudenza unionale per la
ricorrenza della causa di esenzione in esame, rappresentato dal fatto
che le prestazioni di cui si discute l’assoggettamento all’imposta
implichino, per loro natura, l’esistenza di un rapporto contrattuale tra

– ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per quanto riguarda
la riconducibilità delle prestazioni eseguite in adempimento della
clausola di delega alla diversa ipotesi delle prestazioni di mandato,
mediazione e intermediazione relative alle operazioni di assicurazione
di cui all’art. 10, primo comma, n. 9, del d.P.R. n. 633 del 1972,
ovvero, come richiede l’art. 135, par. 1, della Direttiva del Consiglio
28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, delle prestazioni di servizi
relative a operazioni di assicurazione, effettuate dai mediatori e dagli
intermediari di assicurazione;
– in proposito, va premesso che mentre la richiamata disposizione
nazionale alle «prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7)» e, dunque, anche
alle operazioni di assicurazione, previste dal n. 2 del medesimo
articolo 10, primo comma, l’art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva
esonera dall’i.v.a. «le operazioni di assicurazione e di riassicurazione,
comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni,
effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione»;
– l’esame delle due disposizioni non evidenzia un differente ambito di
operatività dell’esenzione in oggetto, in quanto la norma interna va
interpretata nel senso di limitare l’esenzione dell’imposta alle sole
operazioni che sono poste in essere nell’ambito dell’attività di
rtk.t.:ek,

intermediazione assicurativa, intesa quale attività dyair
ie di mettere
questi ultimi in relazione con l’assicuratore, in vista della conclusione
di contratti di assicurazione;

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il prestatario del servizio e l’assicurato che ne costituisca il titolo;

- una siffatta interpretazione si impone in considerazione sia del
ricorso, da parte del legislatore nazionale, ad una serie di termini mandato, mediazione e intermediazione – che, pur avendo un proprio
autonomo significato, hanno in comune il fatto di rivolgersi ad attività
funzionali al compimento di operazioni tra soggetti diversi, in quanto
pongono le basi per l’instaurazione di un contatto tra tali soggetti e

della normativa unionale, finalizzata in modo inequivoco, a
circoscrivere l’estensione della non imponibilità delle operazioni di
assicurazione alle sole operazioni che – oltre ad essere poste in
essere da un prestatore in rapporto con l’assicuratore – presentino gli
aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione,
consistente nella ricerca di potenziali clienti e nel mettere questi
ultimi in relazione con l’assicuratore; sia, infine, del rammentato
principio per cui le esenzioni di cui all’articolo 135, par. 1, della
direttiva IVA devono essere interpretati restrittivamente;
– ciò posto, l’attività svolta dall’impresa assicuratrice delegataria non
è tale da ricomprendere gli aspetti essenziali della funzione di
intermediario di assicurazione, sostanziandosi in prestazioni di servizi
non già finalizzate alla ricerca di potenziali clienti da mettere in
relazione (anche) con le altre imprese coassicuratrici mandanti in
vista della conclusione di contratti di assicurazione, ma costituenti
frazioni delle attività cui (anche) le altre imprese coassicuratrici sono
tenute;
– da ultimo, il controricorrente invoca la sussistenza della diversa
fattispecie di esenzione dall’imposta rappresentata dall’art. 12 del
d.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale «… le altre cessioni o
prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di
servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per
suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente
all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale»;

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facilitando il raggiungimento dell’accordo tra questi; sia del dettato

- la norma invocata, nel sancire il principio per cui alle prestazioni
accessorie si applica la stessa disciplina tributaria in materia di i.v.a.
della prestazione principale, presuppone, così come desumibile dalla
giurisprudenza unionale richiamata, che entrambe le prestazioni siano
indirizzate in favore del medesimo destinatario, al fine di consentirgli
di fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal

ottobre 1998, Madgett e Baldwin);
– non trova, dunque, applicazione al caso in esame in cui la
prestazione principale ha quale diretto beneficiario un soggetto
(l’assicurato), mentre quella ritenuta accessoria uno diverso (i
coassicuratori), in relazione al (diverso e ulteriore) fine perseguito,
esclusivo dei coassicuratori, di ridurre gli oneri amministrativi
derivanti dalla garanzia prestata;
– il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza impugnata
cassata;
– non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto,
può decidersi nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo proposto
dalla società contribuente;
– in considerazione dell’assenza di un consolidato orientamento
giurisprudenziale,

appare

opportuno

disporre

l’integrale

compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla Italiana
Assicurazioni s.p.a.; compensa integralmente tra le parti le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 marzo 2018.

prestatore (cfr. Corte Giust., 25 febbraio 1999, CPP; Corte Giust., 22

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