Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19583 del 16/09/2010
Cassazione civile sez. un., 16/09/2010, (ud. 16/06/2009, dep. 16/09/2010), n.19583
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio – Primo Presidente f.f. –
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3902/2008 proposto da:
GESTIONE ALBERGHI S.A.S. DI PIETRO SCINEMI & C. (GIA’
GESTIONE
ALBERGHI DI SCINEMI MARINA & C., S.N.C.) in persona del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FURITANO MARCELLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato PENSABENE LIONTI Salvatore,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRAPANI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –
e contro
TRAPANI SVILUPPO SUD S.R.L.;
– intimata –
avverso la decisione n. 873/2006 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA di PALERMO, depositata il 28/12/2006;
udito l’Avvocato Cecilia PURITANO per delega dell’Avvocato Salvatore
PENSABENE LIONTI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che, con ricorso al t.a.r. della Sicilia, sezione di Palermo, S.P. e M., soci della Gestioni Alberghi di Scimeni Maria & C. s.n.c., hanno impugnato la nota del prefetto di Trapani del 30 ottobre 2002 e della Trapani Sviluppo s.r.l. con le quali il primo comunicava la sussistenza di motivi di condizionamento e infiltrazione mafiosa nella predetta società e la seconda ne prendeva atto, con ciò precludendo l’erogazione di finanziamenti relativi al patto territoriale di cui la Trapani Sviluppo era gestrice, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione, sviamento di potere e ingiustizia manifesta;
che, con sentenza del 9 novembre 2005, il t.a.r. ha rigettato il ricorso e che il consiglio di stato, con decisione del 28 dicembre 2006, ha confermato il provvedimento di primo grado.
Che, con ricorso del 6 febbraio 2008, la Gestione Alberghi s.a.s. di Pitero Scimenti (già Gestione Albergi s.n.c.) ha impugnato la predetta decisione chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la situazione soggettiva del privato, successivamente alla concessione del finanziamento, ha consistenza di diritto soggettivo;
che si sono costituiti il Ministero e l’Ufficio Territoriale;
che il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con sentenza n. 24883 del 9 ottobre 2008, queste sezioni unite hanno affermato che l’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli; ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 37 c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito; in particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito;
che il ricorso è pertanto inammissibile per essersi nella specie formato giudicato interno sulla giurisdizione dell’a.g.a., avendo il tar giudicato nel merito e non essendo stata la sentenza impugnata sul punto dell’implicita affermazione della giurisdizione;
che appare opportuno compensare le spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010