Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19582 del 24/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19582 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CATALLOZZI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22676/2011 R.G. proposto da
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante
tempore,

pro

rappresentata e difesa dall’avv. Michele Di Fiore, con

domicilio eletto in Roma, via Ottaviano, 42, presso lo studio dell’avv.
Bruno Lo Giudice
– ricorrente contro
Diamond Trading s.r.I., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con domicilio eletto in Napoli, piazza g. Bovio, 22, presso lo
studio degli avv. Maurizio Barbatelli e Raffaele Troncone
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 03/48/11, depositata il 12 gennaio 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2018
dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE:
– la Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la

Data pubblicazione: 24/07/2018

sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,
depositata il 12 gennaio 2011, di reiezione dell’appello dalla
medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva
accolto il ricorso della Diamond Trading s.r.l. per l’annullamento di
una cartella di pagamento con cui si chiedeva il pagamento della
somma di euro 991.403,79;

originario si basava sulla mancata notifica della cartella di pagamento
e dell’atto impositivo su cui questa si fondava e che il giudice di
appello, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che la
notifica della cartella di pagamento, in quanto effettuata, ai sensi
dell’art.

140 c.p.c., presso la residenza privata del legale

rappresentante della società contribuente situata in un comune
diverso da quello della sede legale, doveva considerarsi “irregolare e,
pertanto, tamquam non esset”;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– la Diamond Trading s.r.l. non spiega alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO CHE:
– è preliminare all’esame dei motivi di ricorso la verifica della
regolarità della notifica del ricorso, attesa la mancata costituzione in
giudizio dell’intimata;
– parte ricorrente ha avviato il procedimento notificatorio del ricorso,
avvalendosi del servizio postale, mediante spedizione del relativo
plico, effettuata in data 27 settembre 2011, presso il domicilio eletto
dalla contribuente nel corso del grado di appello del giudizio;
– tuttavia, non risulta prodotta agli atti la relativa cartolina di
ricevimento, né la ricorrente ha allegato l’esistenza di obiettive
circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della
normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell’avviso di
ricevimento;
– poiché la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con

7

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che il ricorso

la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo
plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione
dell’avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a
dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità e
l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta
l’inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l’effettiva e

giudizio della controparte (cfr. Cass., ord., 31 ottobre 2017, n.
25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717);
– in assenza dello svolgimento di attività difensiva da parte della
parte vittoriosa, nulla va disposto in tema di governo delle spese
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 marzo 2018.

valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA