Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19582 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. un., 19/07/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 19/07/2019), n.19582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20387/2017 proposto da:

A.N.H.M., in proprio e quale esercente la potestà

genitoriale e tutelare di A.A.N.H.M.A., nella

qualità di eredi e congiunti di I.S.A.S.A.,

D.A.N.H.M.,

A.R.A.N.H.M. tutti deceduti, e di tutte le ulteriori persone

indicate e generalizzate di seguito all’abstract riportata nel

ricorso, tutte rappresentate dal sig. YASSER FATHY MAHMOUD, avvocato

di cittadinanza egiziana, nella sua qualità di procuratore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo

studio degli avvocati LUCA VIOLA e ZENO ZENCOVICH VINCENZO,

rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO BERTONE, STEFANO

COMMODO e RENATO AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

RINA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE SPERATI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE MICHELE GIACOMINI, FRANCESCO

SICCARDI, ROBERTO BASSI, FRANCESCA RONCO, STEFANO MAFFI e MARCELLO

CAMPAGNA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 534/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/04/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2019 dal Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso in via principale

per l’accoglimento del ricorso, rigetto del ricorso incidentale

condizionato e giurisdizione del giudice italiano; in subordine

formulazione del quesito indicato al precedente punto 6) alla Corte

di Giustizia Europea;

uditi gli avvocati Marco Bona per delega dell’avvocato Renato

Ambrosio, Stefano Bertone, Raffaele Sperati, Giuseppe Michele

Giacomini, Francesco Siccardi, Roberto Bassi, Francesca Ronco e

Marcello Campagna.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

quanto segue:

1. Nella notte fra il (OMISSIS) nel (OMISSIS) si verificò il tragico naufragio del traghetto (OMISSIS), che all’epoca del naufragio batteva bandiera panamense. Il naufragio provocò 1097 morti.

2. Gli odierni ricorrenti in proprio o nella qualità di eredi delle vittime del naufragio avvenuto hanno chiesto al Tribunale di Genova di accertare la responsabilità, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, della s.p.a. RINA, società, con sede in (OMISSIS), incaricata dallo Stato di Panama, dei compiti di classificazione e certificazione di sicurezza. Secondo gli attori in primo grado la società convenuta non aveva effettuato adeguati controlli al fine di verificare le condizioni di sicurezza della navigazione di un natante ormai vetusto.

3. La società R.I.N.A. si è costituita e ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano essendo competente a giudicare il giudice panamense. Secondo la società genovese la Repubblica di Panama avrebbe infatti delegato alla società convenuta l’esercizio di funzioni sovrane con la conseguente applicazione al soggetto delegato della consuetudine internazionale dell’immunità degli Stati.

4. Con sentenza n. 2097 del 12 giugno 2012 il Tribunale di Genova ha affermato la sussistenza dell’immunità dalla giurisdizione italiana per le attività svolte direttamente o indirettamente da R.I.N.A. spa in qualità di Organizzazione Riconosciuta (Recognized Organization, RO secondo il codice dell’I.M.O., la International Maritime Organization) della Repubblica di Panama e quindi per il periodo successivo all’assunzione della bandiera panamense da parte della nave. Il Tribunale di Genova ha escluso invece la sussistenza della immunità per le attività imputabili a R.I.N.A. spa ed eseguite prima dell’assunzione della bandiera panamense. Pertanto ha rimesso la causa in istruttoria per l’ulteriore corso. Con successiva sentenza n. 132 del 17 gennaio 2014 il Tribunale genovese ha delimitato l’ambito di esclusione della immunità rilevando che RINA spa aveva operato solo e necessariamente come autorità panamense e pertanto poteva rispondere per le sole azioni (indirette) compiute sulla nave da RINA ENTE quale organizzazione riconosciuta dallo Stato Italiano.

5. Occorre chiarire, per una corretta comprensione delle pronunce del Tribunale genovese, che la nave (OMISSIS) fu costruita in Italia e rimase di proprietà della società Tirrenia sino al 1998, anno in cui fu ceduta al gruppo armatoriale El Salam, con attribuzione della proprietà alla società Pacific Sunlight Marine Inc. e nuova immatricolazione sotto bandiera panamense dal marzo 1999. I compiti di classificazione e certificazione furono svolti da R.I.N.A. Ente sino a quando, con atto del 29 luglio 1999, R.I.N.A. Ente cedette il ramo di azienda inerente alla predetta attività a R.I.N.A. s.p.a., società interamente controllata da R.I.N.A. Ente. A partire dall’effettiva operatività di R.I.N.A. s.p.a., databile al 1 agosto 1999, e sino al momento del disastro fu pertanto R.I.N.A. s.p.a. a esercitare l’attività in questione.

6. Contro le due sentenze hanno proposto appello gli odierni ricorrenti prospettando le seguenti affermazioni e censure in base alle quali hanno sostenuto l’assenza dei presupposti per la affermazione della immunità: a) accettazione implicita della giurisdizione italiana da parte di RINA spa per aver agito davanti a tribunali italiani per questioni connesse a quella oggetto della presente controversia; b) rinuncia alla possibilità di avvalersi della immunità dalla giurisdizione italiana a fronte della clausola arbitrale contenuta nei regolamenti per la classificazione delle navi; c) infondatezza dell’accertamento fattuale della investitura ufficiale di RINA spa da parte dello Stato di Panama e omessa valutazione della natura privatistica del rapporto con la società armatrice della nave; d) erronea limitazione della responsabilità di RINA spa per le attività compiute da RINA ENTE prima della assunzione della bandiera panamense; e) illegittimo diniego di autorizzazione alla chiamata in causa di RINA ENTE sul presupposto erroneo della tardività della istanza di chiamata in causa.

7. Ha proposto appello incidentale RINA spa censurando la mancata dichiarazione di difetto di legittimazione passiva relativamente alle attività di RINA ENTE derivanti da comportamenti anteriori anche alla sua costituzione.

8. La Corte di appello di Genova con sentenza n. 534/2017 ha respinto l’appello principale ritenendo assorbito quello incidentale.

9. Propongono ricorso per cassazione gli originari attori affidandosi a sei motivi di impugnazione con i quali censurano: a) la mancata declaratoria di decadenza dal privilegio (per rinuncia o tacita accettazione della giurisdizione italiana); b) il diniego di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE; c) la ritenuta sussistenza di una consuetudine internazionale comportante l’immunità giurisdizionale per le attività delle società di classificazione/certificazione in regime di delega statuale all’esercizio della loro attività; d) la ritenuta sussistenza dei presupposti fattuali dell’immunità anche in assenza di una prova certa sulla decorrenza del privilegio; e)

l’omessa valutazione dei seguenti fatti: riferibilità dell’amministrazione di RINA spa a RINA ENTE; abuso di diritto posto in essere con il conferimento del 29.7.1999 di complesso aziendale; esistenza di un contratto tra RINA ENTE quale “classe italiana” e RO italiana e l’armatore Pacific Sunlight Marine Inc. trasferitosi su RINA spa; f) l’attribuzione in via esclusiva con liquidazione eccessiva delle spese del giudizio a carico dei ricorrenti. I ricorrenti richiedono che qualora non fosse accolto il ricorso e non fosse ritenuta pertanto l’assenza della cd. settled practice della state immunity, e cioè la immunità giurisdizionale dello Stato di fonte consuetudinaria, venga proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE proponendo domanda di pronuncia pregiudiziale sulla seguente questione: se in relazione al regolamento n. 44/2001 le disposizioni di cui agli artt. 1 (che distingue la materia civile da quella amministrativa) e 2 p. 1 (che pone la regola generale del foro del domicilio del convenuto) siano da interpretare, anche alla luce dell’art. 47 della Carta DFUE e dell’art. 6 CEDU nonchè del considerando 16 della direttiva 2009/15/CE, nel senso di includere nel campo di applicazione del regolamento la controversia risarcitoria instaurata dai danneggiati dall’affondamento di una nave e avente per oggetto la dichiarazione di responsabilità civile di una società privata per atti e omissioni nelle attività tutte di natura tecnica relative alla progettazione della nave, alla classificazione di questa e, in qualità di organismo riconosciuto, al rilascio di certificati tecnici (soltanto in quest’ultimo caso per conto di uno Stato straniero extra-UE): peraltro per tutte tali attività, essendo stata la stessa società scelta, incaricata e retribuita dall’armatore e non già da tale Stato straniero e non soggiacendo la società per l’esecuzione di tali attività, a direttive politiche dello Stato straniero, bensì a standard tecnici (derivanti dai regolamenti) interni alla società stessa e internazionali. In subordine i ricorrenti chiedono sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’interpretazione (del diritto internazionale consuetudinario) che riconosca l’immunità giurisdizionale propria degli Stati a società/enti di classificazione/certificazione con sede in Italia e convenute in Italia per le attività da queste svolte, e tutte di natura tecnica, relativamente alla progettazione della nave, alla classificazione di questa e, in qualità di organismo riconosciuto, al rilascio di certificati tecnici, per contrasto di tale interpretazione con l’art. 10 Cost., commi 1, 2, 3, artt. 29,30,32,24 e 111 Cost., alla luce dell’art. 6 p. 1 CEDU. In via ulteriormente subordinata i ricorrenti chiedono affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano almeno con riferimento alle domande risarcitorie nei confronti di RINA spa e aventi ad oggetto le attività connesse alla nave (progettazione compresa) imputate anche in via di responsabilità solidale fatta eccezione per le attività di certificazione (RO).

10. RINA s.p.a. si difende con controricorso e propone ricorso incidentale nonchè reitera i motivi di appello incidentale condizionato ritenuti assorbiti dalla Corte di appello. Con il primo motivo si censura la preclusione per tardività della produzione documentale (certificazione della autorità Marittima di Panama) relativa alla qualità di RO della società autorizzata Registro Italiano Navale. Con il secondo motivo del ricorso si censura il negato passaggio in giudicato parziale (per omesso appello) della sentenza di primo grado relativamente alla ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi fra Tirrenia e Ente RINA, fra Ente RINA e Pacific Sunlight e fra quest’ultima e RINA spa.

11. In data 18 dicembre 2018 i ricorrenti hanno proposto istanza di sospensione del procedimento in pendenza del giudizio C-641/18 su domanda pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia UE. Hanno rilevato i ricorrenti che avanti al Tribunale di Genova è pendente altro giudizio proposto da altri superstiti e familiari delle vittime del naufragio del traghetto (OMISSIS) nei confronti della spa RINA, oltre che del Registro Italiano Navale, giudizio avente ad oggetto la responsabilità civile delle società convenute per le medesime imputazioni di negligenza nell’espletamento delle attività di cui erano incaricate. In questo giudizio, in seguito di istanza degli attori, il Tribunale di Genova ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sottoponendo il seguente quesito: “se gli artt. 1 p.1 e 2 p. 1 del regolamento n. 44/2001 siano da interpretarsi alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, dell’art. 6 p. 1 CEDU e del considerando n. 16 della direttiva 2009/15/CE nel senso di escludere che, in relazione a una controversia intentata per il risarcimento dei danni (per morte e alla persona) causati dal naufragio di un traghetto passeggeri e adducendo responsabilità per condotte colpose, un giudice di uno SM possa negare la sussistenza della propria giurisdizione riconoscendo la immunità giurisdizionale in favore di enti e persone giuridiche private esercenti attività di classificazione e/o certificazione, aventi sede in tale SM e con riferimento all’esercizio di tale attività di classificazione e/o certificazione per conto di uno Stato extra UE”. Rilevano i ricorrenti che a fronte di una tale convergenza fra la domanda pregiudiziale nella causa C-641/18 e la richiesta di rinvio pregiudiziale proposta nella presente controversia risulta senz’altro imporsi per evidenti ragioni di economia processuale la sospensione del procedimento al fine di attendere la decisione pregiudiziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea essendo del resto tale decisione suscettibile di fornire un contributo fondamentale se non risolutivo nel presente giudizio.

12. In data 18 febbraio 2019 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Giacalone ha depositato requisitoria con la quale si chiede di accogliere il ricorso principale e respingere quello incidentale condizionato dichiarando la giurisdizione del giudice italiano in quanto è da escludere l’esistenza di una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta (art. 10 Cost.) a sostegno della richiesta di RINA spa di godere dell’immunità dalla giurisdizione civile italiana, quale delegata di Stato straniero, ostandovi anzitutto, la natura dell’attività delegata, alla luce del concetto di immunità ristretta operante nella materia. In subordine il Procuratore Generale ha chiesto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di prospettare il seguente quesito pregiudiziale: “se l’art. 1 p. 1 del Regolamento n. 44/2001/CE debba essere interpretato nel senso che rientra nella materia civile, ai termini di tale disposizione, un’azione giudiziaria proposta nei confronti di società private di classificazione e/o di certificazione, dinanzi allo SM ove hanno le loro sedi legali e operative, dai sopravvissuti e dai familiari dei passeggeri deceduti a causa dell’affondamento di una nave, che agiscono per il risarcimento dei danni imputandoli alle attività tecniche di progettazione e/o certificazione e/o classificazione svolte da tali società convenute relativamente a tale nave, nella loro qualità di progettisti e/o di società di classificazione e/o di organismi riconosciuti per il rilascio, per conto di uno Stato terzo, di certificati (in queste due vesti essendo le stesse, peraltro, scelte incaricate e retribuite dall’armatore della nave e non già da tale Stato straniero)”.

13. In data 21 febbraio 2019 ha depositato parere pro veritate del prof. T.G. che si conclude con l’affermazione per cui atti come quelli che si trovano all’origine del danno lamentato dai ricorrenti derivano da una manifestazione di pubblico imperio da parte della Repubblica di Panama. Ne deriva che alla luce della giurisprudenza della CGUE nella materia civile e commerciale non possono rientrare controversie che vedono convenute entità statali per atti espressione di potestà di imperio e pertanto il giudice italiano non può rinviare alla Corte di Giustizia alcun quesito relativo alla fattispecie in esame in quanto l’immunità del convenuto rende impossibile l’instaurazione di un processo nei suoi confronti nel foro dello Stato italiano e dunque rende impossibile anche un rinvio pregiudiziale. D’altra parte l’inapplicabilità alla fattispecie della Convenzione di Bruxelles porterebbe la Corte di Giustizia UE a escludere la sua competenza essendo manifesto che la disposizione di diritto dell’Unione sottoposta alla sua interpretazione non può essere applicata.

14. Sia i ricorrenti che RINA s.p.a. hanno depositato memorie.

15. La causa è stata discussa davanti alle Sezioni Unite Civili alla pubblica udienza del 26 febbraio 2019.

16. Il Collegio, viste le richieste delle parti e del Procuratore Generale e ritenuta l’opportunità di rinviare la decisione all’esito della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Genova nel giudizio, cui si è fatto in precedenza riferimento, anche esso relativo al naufragio del traghetto (OMISSIS).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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