Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19582 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15016-2019 proposto da:

BANCA FARMAFACTORING SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 44, presso

lo studio dell’avvocato FEDERICA STOPPANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MONICA FAZIO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositato il

03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata. del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

BANCA FARMAFACTORING SPA (già FARMAFACTORING SPA) ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli Nord, comunicato il 4 aprile 2019, non notificato, articolando due motivi.

Nessuna attività difensiva è svolta dalla intimata.

La ricorrente espone in fatto di aver chiesto, ai sensi dell’art. 96 L.Fall. 9 gennaio 2012, di essere ammessa al passivo fallimentare della (OMISSIS) S.r.l., per un importo complessivo di Euro 495.589,87, al netto degli interessi, trovante causa nella cessione di crediti pro soluto intercorsa prima del fallimento con la società fallita, relativa a crediti nei confronti della ASL Napoli 3 Sud (Euro 154.355,66), dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta (Euro 139,421, 67), dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna (Euro 51.795,27), dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (Euro 150.017,27).

Aggiunge di avere presentato denuncia querela nei confronti del legale rappresentante della società fallita per truffa, avendo egli taciuto il vero contenuto della cessione (note di debito e non crediti in sorte capitale) e lo stato di decozione/insolvenza della società, avendo inviato documenti indicanti fatture e quindi crediti in sorte capitale e non note di credito(interessi), avendo indicato nel contratto la cessione di crediti in conto capitale.

Il Curatore Fallimentare, ex art. 95 L.Fall., proponeva l’esclusione dell’intero credito, perchè il contratto a fronte del quale erano state corrisposte le anticipazioni in favore della società fallita era di tipo pro soluto.

L’odierna ricorrente insisteva per l’accoglimento propria domanda e, in via subordinata, chiedeva l’amissione al passivo condizionata all’esito della denuncia querela nei confronti del legale rappresentante della società fallita e/o per l’ipotesi in cui i creditori ceduti non avessero provveduto al pagamento.

Il Giudice delegato, in accoglimento dell’eccezione della Curatela fallimentare, escludeva il credito, aggiungeva la mancanza di prova opponibile in ordine all’erogazione delle somme ed escludeva altresì l’ammissione condizionata in quanto non rientrante nelle ipotesi previste dall’art. 96 L.Fall.

Veniva proposto ricorso in opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 L.Fall., con cui si evidenziava che, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento reclamato, la prova dell’erogazione delle somme era allegata alla denuncia penale; si produceva il CRO dell’operazione bancaria e, in via istruttoria, si chiedeva che alla Curatela fallimentare fosse ordinato di esibire gli estratti del conto corrente intestato alla fallita su cui la somma era stata accreditata.

Il Tribunale di Napoli Nord, nel processo RG 8658/2018, decideva con decreto, comunicato il 4 aprile 2019, oggetto dell’odierna impugnazione; riteneva che la domanda formulata dalla ricorrente fosse contraddittoria e non consentisse di individuarne con certezza presupposti di fatto. Aggiungeva che non vi era prova dell’inesistenza dei crediti oggetto della cessione che la società fallita aveva nei confronti di enti pubblici. Condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento al mancato esame dei documenti allegati alla denuncia-querela depositata il 14 novembre 2016 e prodotta sub 4 con allegati, contestualmente alla domanda di ammissione al passivo.

La tesi è che il Tribunale non abbia valutato il contratto di factoring del 23 marzo 2016, la cessione del credito, la disposizione di bonifico, di cui agli allegati 3, 4 e 5 alla denuncia querela depositata il 14 novembre 2016.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 1266 c.c. nella parte in cui viene previsto che il cedente resti sempre obbligato per il fatto proprio.

3. Il ricorso è inammissibile.

Queste le ragioni.

Entrambi i motivi omettono totalmente di misurarsi con la pur chiara ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, la quale ha respinto la domanda dell’odierna ricorrente, giudicandola inammissibile, per “l’assoluta incertezza dei presupposti di fatto della domanda, quindi, della deduzione in ordine all’insistenza del credito ovvero alla sua natura”.

Ad abundantiam, ha statuito “peraltro, il collegio evidenzia che la società di factoring non ha prodotto documento ovvero dedotto prove dirette a dimostrare l’inesistenza dei crediti oggetto di cessione e che la società (OMISSIS) S.r.l. aveva nei confronti di enti pubblici”.

Trova pertanto applicazione il principio secondo cui qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata. (Cass., Sez. Un., 20/02/2007, n. 3840).

Nel caso di specie, la società ricorrente non ha impugnato la chiara ratio decidendi di inammissibilità della domanda, perciò non ha interesse ad impugnare la parte del provvedimento in cui il giudice a quo ha ritenuto carente di prova l’inesistenza dei crediti ceduti.

Più in generale, invero, entrambi i motivi di ricorso -dovendosi ribadire che per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, sicchè l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere – sono nulli per il mancato raggiungimento del loro scopo e devono sanzionarsi con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c. con il riferimento alla “mancanza dei motivi”.

4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio non essendo stata svolta attività difensiva da parte dell’intimata.

6. Deve darsi atto della ricorrenza dei presuppposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA