Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19582 del 16/09/2010
Cassazione civile sez. un., 16/09/2010, (ud. 16/06/2009, dep. 16/09/2010), n.19582
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio – Primo Presidente f.f. –
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27490/2007 proposto da:
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo
studio dell’avvocato CASALINUOVO ALDO, rappresentata e difesa dagli
avvocati CALOGERO Mariano, NAIMO GIUSEPPE, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
AUTOSERVIZI SERRATORE PIETRO, DITTA MONTEPAONE NICOLANTONIO, DITTA
AUTOSERVIZI CERSOSIMO S.R.L., DITTA AUTOLINEE CIARDULLO S.R.L., DITTA
AUTOLINEE ANTONIO PARISI, DITTA BONFA’-TALIA S.N.C., DITTA SCULLI
GIUSEPPE, DITTA AUTOLINEE SICILIANO S.R.L., DITTA L’AURORA
S.C.A.R.L., DITTA AUTOLINEE PANAJIA S.N.C. DI PANAJIA LUIGI &
C,
DITTA IENTILE S.R.L., DITTA AUTOLINEE SESTITO SALVATORE E FIGLI
S.R.L., DITTA NEPITA GAETANO S.A.S. DI NEPITA MAURIZIO E C, DITTA
AUTOSERVIZI DOCIMO GIUSEPPE, DITTA SASMA S.R.L., DITTA VIAGGI GULLI’
S.A.S. DI GULLI’ VINCENZO E C, DITTA DE ANGELIS BATTISTA, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA LISBONA 9, presso lo studio dell’avvocato
ZIMATORE Valerio, che li rappresenta e difende giuste deleghe in
calce al controricorso;
A.M.C. – AZIENDA PER LA MOBILITA’ DELLA CITTA’ DI CATANZARO S.P.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio
dell’Avvocato Raffaele MIRIGLIANI, che la rappresenta e difende
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
BILOTTA ANTONIO S.R.L., AUTOSERVIZI PREITE S.R.L.;
– intimati –
avverso la decisione n. 3466/2007 del CONSIGLIO DI STATO, depositata
il 22/06/2007;
uditi gli avvocati Mariano CALOGERO, Valerio ZIMATORE, Raffaele
MIRIGLIANI;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/06/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con ricorso del 27 dicembre 2000, l’impresa Autoservizi Serratore Pietro e altre diciassette imprese di autoservizi calabresi hanno impugnato davanti al t.a.r. della Calabria, sezione di Catanzaro la Delib. Giunta Regionale 21 novembre 2000, n. 919, con la quale sono stati definiti i rapporti economici con le aziende di trasporto locale relativi agli anni 1987/1996, è stato approvato il piano regionale provvisorio di riparto dei contributi pubblici, disponendo contestualmente il pagamento di un’anticipazione;
che, con sentenza del 25 settembre 2003, il t.a.r. ha respinto il ricorso e che la sentenza è stata impugnata dall’impresa sulla base di quattro motivi (violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8;
incompetenza della giunta regionale; difetto di motivazione, eccesso di potere e sviamento; violazione dei criteri di determinazione delle anticipazioni e omessa motivazione sulla relativa censura);
che, con decisione del 22 giugno 2007, il consiglio di stato, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla regione in sede di discussione orale, ha dichiarato il difetto di giurisdizione e ha rimesso gli atti davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, in adesione all’orientamento di questa corte (Cass. sez. unite n. 15216/2006) secondo cui i contributi di esercizio di cui si tratta dovrebbero essere qualificati come “corrispettivi”; che con ricorso del 30 e 31 ottobre 2007, illustrato con memoria, la regione Calabria ha impugnato la predetta decisione censurando la declinatoria di giurisdizione sia perchè prima dell’erogazione dei contributi il privato potrebbe vantare solo una posizione di interesse legittimo, sia perchè, comunque, avendo il t.a.r. deciso nel merito e non essendo stata tale decisione impugnata con riferimento al capo con il quale era stata implicitamente risolta la questione di giurisdizione, sulla giurisdizione dell’a.g.a. si è formato giudicato interno implicito;
che le imprese di autoservizi, con controricorso illustrato con memoria, e la controinteressata AMC s.p.a., hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per incongruità dei quesiti di diritto e per avere la stessa ricorrente eccepito il difetto di giurisdizione dell’a.g.a. in sede di discussione orale davanti al consiglio di stato; nel merito hanno chiesto il rigetto del ricorso;
che il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per incongruità dei quesiti in quanto con il primo quesito si chiede alla corte dì dichiarare la giurisdizione dell’a.g.a. in relazione a specifici profili di fatto e di diritto già dedotti dall’impresa prima davanti al t.a.r. e poi davanti al consiglio di stato, mentre il secondo quesito appare coerente con la deduzione del giudicato interno sulla giurisdizione oggetto specifico del motivo di ricorso;
che il ricorso, tuttavia appare infondato, in quanto, come è stato di recente affermato (Cass. n. 5468/2009), la violazione del giudicato interno sulla giurisdizione non si configura come violazione delle regole sulla giurisdizione, ma come censura di violazione delle regole processuali, con la conseguenza che nei confronti della pronuncia del consiglio di stato che abbia dichiarato il difetto di giurisdizione in assenza di impugnazione sul punto, il vizio di violazione del giudicato interno non può nè essere rilevato d’ufficio dalla corte di cassazione, nè censurato dalle parti, ex art. 362 c.p.c., comma 1, norma quest’ultima che consente il ricorso per cassazione contro le sentenze dei giudici speciali solo “per motivi attinenti la giurisdizione”;
che il ricorso deve essere pertanto respinto e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle parti contro ricorrenti.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle parti contro ricorrenti con Euro 3.200,00 (ivi compresi Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010