Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19582 del 09/07/2021

Cassazione civile sez. II, 09/07/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 09/07/2021), n.19582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25469/2016 R.G. proposto da:

MAR TOUR HOTEL S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Gianmaria, con domicilio

eletto in Roma, Via Flaminia n. 135.

– ricorrente –

e

B.A., E B.P., rappresentati e difesi dall’avv.

Stefano Recchioni, elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste

n. 37.

– ricorrenti in via incidentale –

contro

V.N., R.M., E V.S., rappresentati e difesi

dall’avv. Giancarlo Di Biase, elettivamente domiciliati in Roma, Via

Calabria n. 56, presso lo studio legale Tagliaferri.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5152/2016,

pubblicata in data 2.9.2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.3.2021 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha chiesto

di respingere entrambi i ricorsi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato nel marzo 2001, V.N., comproprietario insieme a R.M. e a V.S., del terreno sito in (OMISSIS) (in catasto al foglio (OMISSIS), part.lla (OMISSIS)), ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina, sez. distaccata di Gaeta, B.P. e Bo.Co., proprietari di terreni confinanti, chiedendo, tra l’altro, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile sulla strada già esistente, in favore del proprio fondo intercluso verso la via (OMISSIS), tramite un percorso che attraversasse le partt. (OMISSIS) di proprietà dei convenuti.

Si sono costituiti B.P. e Bo.Co., eccependo che gli attori disponevano di altro accesso alla via pubblica tramite la spiaggia.

Dopo l’espletamento della c.t.u., il tribunale, rilevato che parte del fondo da asservire risultava in proprietà della Mar Tours s.r.l., di S.G. e P.G., ne ha disposto la chiamata in giudizio ai sensi dell’art. 102 c.p.c..

I terzi evocati in causa si sono costituiti – ad eccezione di P.G. – contestando la domanda.

Disposta la riunione della causa ad altro giudizio pendente tra i B. e gli attori, il tribunale, esaurita la trattazione, ha respinto la domanda di costituzione della servitù coattiva, regolando le spese. Su appello di V.N., R.M. e V.S., la Corte distrettuale di Roma ha riformato la prima pronuncia, costituendo la servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile in favore del fondo degli appellanti lungo il tracciato carrabile, già esistente, che dalla (OMISSIS) attraversava i fondi indicati in citazione, con pagamento, da parte di V.N., dell’indennità prevista dalli art. 1053 c.c., nella misura stabilita per ciascun appellato dalla C.T.U..

Premesso che, per verificare la sussistenza dell’interclusione, occorreva considerare il fondo dominante nella sua unitarietà, la Corte distrettuale ha posto in rilievo che il preteso fondo dominante traeva accesso dalla strada comunale che, dipartendosi dalla (OMISSIS), raggiungeva la spiaggia (OMISSIS). Per giungere al fondo degli attori tramite la strada, occorreva, quindi, percorrere 100 mt. di spiaggia demaniale su cui non era giuridicamente possibile realizzare un percorso carrabile, sicché sussisteva l’interclusione negata dal tribunale, dato che il preteso fondo dominante costeggiava il lido del mare.

Per la cassazione della sentenza la Mar Tour Hotel s.r.l. ha proposto ricorso in tre motivi.

B.A. e P. hanno proposto autonomo ricorso in quattro motivi.

V.N., R.M. e V.S. hanno depositato controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, B.P. e V.N. hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto da B.A. e N. ha carattere incidentale, essendo stato notificato dopo quello proposto dalla Mar Tour Hotel s.r.l..

2. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale lamentano la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 102 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, essendo stata chiesta la costituzione di servitù coattiva insistente su più fondi ed essendo stati convenuti solo taluni dei proprietari, il tribunale non poteva disporre l’integrazione del contraddittorio ma, in adesione all’insegnamento delle sezioni unite (sentenza n. 9685/2016), avrebbe dovuto respingere la domanda.

Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, asserendo che, non potendo i resistenti ottenere la costituzione della servitù solo su parte dei fondi serventi, difettava lo stesso interesse alla pronuncia.

I tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. Come evidenziato dal Pubblico Ministero, V.N. aveva chiesto la costituzione della servitù di passaggio sull’intero tragitto che avrebbe dovuto congiungere la sua proprietà alla via pubblica, evocando in causa solo talune delle parti ritenute titolari delle porzioni da asservire.

La domanda non era volta ad ottenere l’imposizione in via frazionata della servitù, ma a costituire l’asservimento sull’intero percorso utile ad accedere alla via pubblica.

In ogni caso, il ricorso neppure chiarisce se i fondi in titolarità dei terzi chiamati in causa fossero posti in consecuzione rispetto alla via pubblica.

Occorre far rilevare che, secondo l’orientamento di questa Corte, allorquando la servitù deve essere costituita a favore di un fondo intercluso, il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutti i proprietari dei suoli che si interpongono tra l’immobile intercluso e la pubblica via, ciò in quanto, avendo la servitù carattere unitario, l’utilità derivante dall’asservimento deve essere attuata unitariamente, con la costituzione del passaggio nella sua interezza (Cass. s.u. 9685/2013).

Tale esigenza sussiste – però solo se il passaggio deve essere costituito mediante l’attraversamento di una pluralità di fondi ubicati in consecuzione, poiché altrimenti, la servitù risulterebbe monca rispetto alla previsione normativa, priva di effettiva utilità e insuscettibile di esercizio se non in via puramente emulativa, ove fosse costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente, in attesa di una sua futura, solo eventuale e ipotetica integrazione giudiziale o convenzionale (cfr., testualmente, Cass. 9685/2013).

In tal caso non si configura – però – un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché la mancata evocazione degli altri interessati sostanzia il difetto di una condizione dell’azione, dipendente dalla “possibilità giuridica”, ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento, poiché il bene della vita reclamato dall’attore non gli è accordato dall’ordinamento. Di conseguenza il giudice non deve adottare il provvedimento ex art. 102 c.p.c., ma è tenuto a respingere la domanda (Cass. s.u. 9685/2013; Cass. 1646/2017).

Tale soluzione non è invocabile qualora l’avente titolo abbia inteso invece ottenere l’asservimento sull’intero tracciato pur avendo erroneamente individuato i titolari e neppure nel caso in cui i fondi su cui imporre la servitù non siano in consecuzione. In tal caso, l’individuazione del percorso su cui deve imporsi la servitù può essere compiuta senza alcuna necessità di estendere il giudizio ai potenziali interessati, non configurandosi un rapporto sostanziale inscindibile e non venendo in considerazione l’attuazione unitaria e non frazionabile della servitù.

In tale ipotesi l’accertamento verte esclusivamente sulla sussistenza delle condizioni richieste per dar vita al diritto con le modalità richieste in citazione. Di conseguenza, il proprietario del fondo intercluso è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando al giudice di merito il compito di individuare il luogo di esercizio della passaggio, contemperando il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che – ove la soluzione più conveniente riguardi i fondi di uno o più proprietari dei non evocati in causa – non ne richiede la partecipazione al giudizio (Cass. 66/2015, in tema di servitù coattiva di scarico, nonché, in tema di servitù di passaggio, Cass. 10045/2008; Cass. 10331/1998; Cass. 8105/1997; Cass. 3644/1993).

3. Il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo di quello incidentale denunciano la violazione degli artt. 822,2051 c.c., L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 251, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, esponendo che, nell’imporre la servitù coattiva di passaggio sul fondo della società ricorrente, la Corte abbia erroneamente ritenuto che il fondo dominante giungesse fino al limite del lido del mare. Essendo invece pacifico che l’immobile confinava con un tratto di arenile, non sussisteva affatto l’interclusione assoluta già negata da una precedente pronuncia di questa Corte (sentenza n. 8432/1995) relativa ai medesimi luoghi di causa e comunque l’accesso alla via pubblica poteva avvenire tramite un bene demaniale, che, sebbene dato in concessione a terzi, era percorribile liberamente da parte della collettività.

I due motivi sono parzialmente fondati.

Il preteso fondo dominante traeva accesso da una strada comunale che si dipartiva dalla strada (OMISSIS), avendo la sua parte terminale in prossimità dell’arenile, sicché, come accertato dal giudice distrettuale, per giungere alla proprietà V., occorreva percorrere a piedi circa 100 mt. di spiaggia demaniale.

Pur richiamando in modo non pertinente l’insegnamento di cui alla sentenza di legittimità n. 5754/1992, atteso che, come si evince dalla stessa sentenza impugnata (cfr. pag. 7), il fondo dominante confinava con l’arenile e non con il lido del mare, il giudice distrettuale ha però ritenuto – con incensurabile apprezzamento in fatto – che, diversamente da quanto stabilito dal precedente di legittimità citato in ricorso (sentenza n. 8432/1995) – sul tratto di spiaggia non fosse possibile realizzare un percorso carrabile che congiungesse la strada comunale alla proprietà V..

In tale situazione era legittimo imporre la servitù sul fondo dei ricorrenti per il passaggio dei mezzi, ricorrendo una situazione di interclusione relativa ai sensi dell’art. 1051 c.c., comma 1, mentre, per imporre anche la servitù di passaggio pedonale occorreva accertare, riguardo a quest’ultima, se il tratto di strada demaniale fosse percorribile liberamente a piedi.

L’accertata impossibilità di uso della spiaggia per il transito carrabile non consentiva di ritenere, per questo solo fatto, automaticamente accertati anche i presupposti per il passaggio pedonale, essendo le due servitù del tutto autonome (Cass. 3906/2000).

Come già affermato da questa Corte, la servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest’ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l’ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante (Cass. 19483/2019).

Il diritto di servitù di transito carrabile non comprende né implica la servitù pedonale, ma consente il passaggio pedonale solo quale semplice mezzo, quando occorra, per il passaggio con mezzi meccanici (Cass. 2973/1960; Cass. 3392/1962; Cass. 1906/1973; Cass. 3906/2000; Cass. 19483/2018).

In tale situazione, era consentito imporre la servitù carrabile ai sensi dell’art. 1051 c.c., norma che notoriamente non presuppone solo una situazione di interclusione assoluta (allorquando il preteso fondo dominante non abbia alcuna possibilità di accesso diretto o indiretto alla via pubblica), ma anche l’interclusione relativa (se il predetto fondo possa procurarsi l’accesso solo con notevole dispendio).

La contraria tesi dei ricorrenti contrasta con l’insegnamento pacifico di questa Corte e con il tenore letterale della disposizione che legittima la costituzione del passaggio coattivo sia se il fondo non abbia un accesso alla via pubblica (cd. interclusione assoluta), sia ove non sia possibile procurarselo se non con grave dispendio (interclusione relativa: Cass. 12819/2013; Cass. 8105/1997).

In definitiva, le censure sono fondate limitatamente alla statuizione con cui è stata costituita una servitù di passaggio pedonale, dovendo il giudice del rinvio accertare se l’arenile fosse liberamente percorribile a piedi senza limitazioni, considerato che, come è ricordato anche in ricorso, l’attraversamento di un bene demaniale che non sia sottratto alla collettività ed il cui uso sia consentito indifferentemente a tutti i cittadini, di modo che possa essere utilizzato senza bisogno di un particolare atto amministrativo, non costituisce impedimento di diritto all’uso in concreto del passaggio. Ne consegue che non è ravvisabile l’ipotesi dell’interclusione nel caso in cui il fondo abbia accesso alla via pubblica mediante un passaggio che in parte attraversi un bene demaniale soggetto all’uso pubblico comune (Cass. 8432/1995; Cass. 10301/1999).

4. Il quarto motivo del ricorso principale ed il terzo motivo di quello incidentale denunciano la violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la servitù poteva essere imposta solo per esigenze di migliore coltivazione del fondo o per suo uso più conveniente, non per mere ragioni di comodità, quale quelle dedotte dagli attori. In ogni caso, mancando una situazione di interclusione, la costituzione della servitù era discrezionale ai sensi dell’art. 1052 c.c. e poteva aver luogo sempre che il diritto rispondesse alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria.

I due motivi sono inammissibili.

La finalizzazione della servitù ad una mera comodità del fondo dominante è questione non esaminata nella sentenza di appello e che – per la sua novità – è improponibile in questa sede, richiedendo ulteriori accertamenti non ammissibili in cassazione.

Quanto invece all’applicabilità dell’art. 1052 c.c., la sentenza ha ravvisato una situazione di interclusione del fondo (ai fini del transito carrabile e pedonale) che comportava l’applicazione dell’art. 1051 c.c., non occorrendo – su tale premessa – che l’asservimento rispondesse alle esigenze indicate dall’art. 1052 c.c., norma applicabile alla diversa ipotesi di fondi non interclusi, ove la servitù non possa essere ampliata.

Sono quindi accolti, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo di quello incidentale, con rigetto di tutte le altre censure.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo di quello incidentale, rigetta gli altri motivi di entrambi i ricorsi, cassa la sentenza impugnata in relazione aì motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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