Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19581 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5917-2012 proposto da:

STUDIO RIVALTA DI V.B. SAS, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 300, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI BAFILE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIERGIORGIO LINO CHIARA;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA AGOSTINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GARRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA;

udito l’Avvocato BAFILE Giovanni difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con citazione del 18 dicembre 2003 R.A. e Ru.Ma. convennero in giudizio Studio Rivalta di V.B. & C. s.a.s. al fine di accertare che la società non aveva diritto alla provvigione per l’attività di mediazione svolta nella vendita dell’immobile di loro proprietà. Dedussero gli attori che l’immobile era stato ceduto ad un prezzo inferiore a quello fissato, e ciò in ragione del comportamento tenuto dall’incaricato della società di mediazione, il quale aveva taciuto che la persona interessata all’acquisto, poi resasi acquirente, era disposta a versare il prezzo come fissato. La società Rivalta propose domanda riconvenzionale per il pagamento della provvigione.

2. – Con sentenza del 19 aprile 2007, il Tribunale di Torino rigettò la domanda dell’attore, succeduto alla coniuge nel frattempo deceduta, e accolse la domanda riconvenzionale. Proposto appello da R.A., la Corte distrettuale con sentenza del 19 gennaio 2011 ha accertato l’inesistenza dell’obbligo di pagamento della provvigione ed ha condannato la società Rivalta a restituire le somme a tale titolo percepite.

3. – Avverso la sentenza ricorre per cassazione la società Studio Rivalta sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso R.A.. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza, con la quale eccepisce la tardività del controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di tardività del controricorso, che è stato consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notificazione (come risulta dal modello A-1/12) in data 10 aprile 2012, e cioè nel primo giorno non festivo successivo al 9 aprile 2012, giorno di scadenza del termine, e quindi nel rispetto del termine previsto dall’art. 370 c.p.c., decorrente dal 29 febbraio 2012, data in cui è stato notificato il ricorso.

1.1. – Nel merito, il ricorso è infondato.

1.2. – Con il primo motivo è dedotto error in procedendo e nullità della sentenza per tardività dell’appello e per mancanza di valida procura alle liti in capo all’appellante R., eccezioni entrambe disattese dalla Corte distrettuale.

La società ricorrente assume che il termine lungo per l’impugnazione della sentenza di primo scadeva il 3 giugno 2008 e non il 4 giugno 2008, e, in ogni caso, che il giorno 4 giugno 2008 l’atto di appello era stato notificato a mani presso un domicilio diverso da quello indicato nel giudizio di primo grado, essendosi nel frattempo il procuratore trasferito presso altro studio, ove era stata effettuata la seconda notificazione, con atto spedito soltanto in data 5 giugno 2008. L’atto di appello, inoltre, era stato proposto dal sig. R. “in proprio e quale erede della coniuge” sulla base della procura alle liti originaria, che il medesimo R. aveva rilasciato in proprio.

1.3. – La doglianza è infondata.

Quanto al primo profilo, l’ultimo giorno utile per la notifica era il 4 giugno 2008 – come affermato dalla Corte d’appello – dovendosi computare, oltre all’anno solare (19 aprile 2008), l’ulteriore termine di quarantasei giorni corrispondente alla sospensione feriale vigente all’epoca, e la “seconda” notifica era tempestiva in quanto perfezionata, per il notificante, il giorno della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, avvenuta il 4 giugno 2008.

1.4. – Risulta priva di fondamento anche la contestazione riguardante la validità della procura alle liti che, in assunto della ricorrente, avrebbe dovuto essere rinnovata dopo il decesso dell’attrice Ru.Ma., coniuge di R.A., avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. La Corte d’appello ha richiamato sul punto la giurisprudenza di legittimità, che afferma l’unicità della parte sostanziale qualora una medesima persona fisica cumuli in sè la qualità di parte in proprio e quale erede di altro soggetto, già parte nel giudizio di primo grado, ed esclude che sia necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di detta parte, ove già costituita in proprio (ex plurimis, Cass., sez. 1^, sentenza n. 13411 del 2008).

Risulta pertanto sicuramente idonea, ai fini della proposizione dell’appello, la procura originariamente rilasciata dall’attore R. in proprio e per tutti i gradi del giudizio, già utilizzata per la riassunzione del processo di primo grado in qualità anche di erede della coniuge.

2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c., u.c., artt. 244 e 257 bis c.p.c., artt. 2721 e 2722 c.c., e si contesta la rivalutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte d’appello, con particolare riferimento all’acquisizione dei verbali delle prove assunte nel giudizio penale, che aveva fatto seguito alla denuncia per truffa aggravata presentata dal sig. R. nei confronti del soggetto incaricato dalla società Rivalta di curare la vendita dell’immobile.

2.1. – La doglianza è infondata.

La documentazione valutata dalla Corte d’appello ai fini della decisione è costituita dai verbali dell’udienza dibattimentale penale del 24 ottobre 2008, successiva alla introduzione del giudizio di appello, sicchè neppure può porsi una questione di violazione dell’art. 345 c.p.c..

La Corte d’appello ha rivalutato l’intero materiale probatorio, costituito sia dalle prove acquisite nel giudizio di primo grado, sia quelle raccolte nel giudizio penale, in conformità con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico” (ex plurimis, Cass., sez. 3^, sentenza n. 15112 del 2013).

In questa prospettiva, la Corte distrettuale ha valorizzato in particolare le dichiarazioni quelle rese dalla teste B.N. e la deposizione dell’acquirente P. (pag. 12 e 13 della sentenza d’appello), non anche la dichiarazione scritta della medesima P., ed ha motivato l’esclusione della incidenza delle dichiarazioni di segno diverso, senza incorrere nelle denunciate violazioni di legge processuale e sostanziale.

Quanto all’esito del processo penale, che ha visto l’assoluzione dell’incaricato della società Rivalta dall’imputazione di truffa aggravata, si tratta di circostanza in effetti ininfluente sull’accertamento devoluto alla Corte d’appello, essendo diversi i presupposti della responsabilità del mediatore, per violazione dei doveri di buona fede ed imparzialità, dagli artifici e raggiri costitutivi del delitto di truffa.

3. – Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione sul fatto controverso e decisivo della violazione del dovere di informativa da parte del mediatore. La società ricorrente prospetta il vizio motivazionale come conseguenza delle violazioni di legge denunciate con il motivo precedente, richiamando sia il contenuto della pronuncia assolutoria, sia le considerazioni svolte in punto di utilizzazione e valutazione delle fonti di prova.

3.1. – La doglianza è infondata, per le ragioni già esposte.

4. – Con il quarto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1759 e 1175 c.c., nonchè vizio di motivazione in relazione all’affermata violazione del dovere di imparzialità ed alla conseguente inesistenza del diritto del mediatore alla provvigione.

La ricorrente sostiene che la Corte d’appello non avrebbe specificato in cosa era consistita la condotta contraria al dovere di imparzialità del mediatore, nè sotto quale profilo era configurabile la responsabilità ex art. 1759 c.c., per omessa informativa, e si duole del richiamo, peraltro inconferente, alla disciplina del mandato, mentre non era stata considerata la circostanza che i sigg. R. – Ru., al momento del conferimento dell’incarico, avevano dichiarato che l’immobile presentava caratteristiche abitative risultate invece inesistenti.

4.1. – La doglianza è infondata.

Con motivazione esaustiva e congrua, la Corte d’appello ha richiamato gli artt. 1754 e 1759 c.c., evidenziando che il mediatore è vincolato all’imparzialità nei confronti di entrambe le parti – a differenza del mandatario – ed è pertanto tenuto a comunicare le circostanze che potrebbero indurre una di esse a non concludere l’affare oppure a concluderlo a diverse condizioni. Su tale premessa in diritto, la Corte ha ritenuto che la condotta posta in essere dall’incaricato della società Rivalta concretasse violazione dell’obbligo di imparzialità, e fosse quindi ostativa al riconoscimento del diritto alla provvigione.

Il ragionamento della Corte distrettuale è corretto e in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 1759 c.c., comma 1, – che impone al mediatore l’obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e sicurezza dell’affare che possano influire sulla sua conclusione – deve essere letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 c.c., nonchè con la disciplina speciale della figura professionale, con la conseguenza che il mediatore è tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, che comprende, in positivo, l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili, e, in negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poichè il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle (ex plurimis, Cass., sez. 3^, sentenze n. 16009 del 2003, n. 16623 del 2010).

5. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.F..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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