Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19581 del 27/08/2013
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19581 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Il Presidente
premesso:
– che Aquatherm GmbH, in persona del legale rappresentante Gerhard
Rosemberg, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Braggion,
Aldo Penazzi e Roberto Giovanni Aloisio ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest’ ultimo in Roma, viale Angelico n. 92, ha
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di Milano n. 311/08 depositata in data 7 febbraio 2008;
che il ricorso ha assunto il n. 4193/09;
che hanno resistito con controricorso Aquatechnik s.p.a. e
Aquatechnik Extrusion s.p.a., in persona del legale rappresentante
Lino Petenà, rappresentate e difese dagli avv. Marco Andreolini,
Marco Cupido e Giuseppe Niccolini ed elettivamente domiciliate
presso lo studio di quest’ ultimo in Roma, via Teodosio Macrobio
n. 3;
Data pubblicazione: 27/08/2013
che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal
legale rappresentante della ricorrente e dai suoi difensori, nonché
per adesione dal legale rappresentante di Aquatechnik s.p.a., anche
quale società incorporante di Aquatechnick Extrusion s.p.a., e dai
Ritenuto:
– che sussistono le condizioni per dichiarare l’ estinzione del giudizio
di cassazione;
– che la dichiarazione va fatta con decreto in applicazione dell’ art.
391 c.p.c.;
– che non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di
cassazione;
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia;
dispone che del decreto di estinzione sia data comunicazione ai
difensori delle parti , avvertendoli che nei dieci giorni successivi può
essere chiesta la fissazione dell’udienza.
Roma, 26 luglio 2013
Il presidente
Maria Gabriella Luccioli
suoi difensori;