Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19581 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5203-2019 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

265, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO LIBERATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO MANSUELLI;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2721/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

N.A. ricorre, ex art. 348 ter c.p.c. per la cassazione della sentenza n. 2465-2016 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 15 novembre 2016, e/o, ex art. 360 c.p.c., contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2721/2018, pubblicata il 16 novembre 2018, articolando cinque motivi.

Il ricorrente espone in fatto di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale, di avere avanzato richiesta di risarcimento danni tramite l’Infortunistica Stradale Amica snc nei confronti di T.M. e della compagnia Vittoria Assicurazioni Spa, di avere fatto istanza di accesso agli atti, data la discrepanza tra le valutazioni medico-legali, posto che quella del proprio consulente ravvisava una invalidità del 10% e quella della impresa di assicurazioni individuava una invalidità dell’1,5%, di avere rilevato che la relazione di F.P. non era sottoscritta, di avere chiesto a F.P. l’originale della relazione onde poter esercitare il proprio diritto di difesa, senza ricevere risposta, di averlo quindi convenuto in giudizio, ritenendo la documentazione inviatagli inidonea ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 146, ed ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 – avendo egli il diritto di conoscere i propri dati sensibili sia nei confronti del titolare del trattamento di cui all’art. 28, sia nei confronti del responsabile di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 29 – e contrastante con il principio di cui all’art. 62 del codice etico, in quanto priva di sottoscrizione oltre che produttiva di danno, non avendogli consentito una corretta e completa trattazione del sinistro.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2465/16, rigettava la domanda e condannava l’attore a farsi carico delle spese di lite ed al pagamento ex art. 96 c.p.c., comma 3.

La Corte d’Appello di Bologna, investita del gravame, con la sentenza qui impugnata, dichiarava l’appello inammissibile e condannava l’appellante alle spese di lite. Secondo il ricorrente la corte si sarebbe limitata ad una generica dichiarazione di inappellabilità, applicando erroneamente il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, senza esaminare le domanda nel merito.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La sentenza del Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’Infortunistica Amica non fosse stata delegata al ritiro della documentazione richiesta.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione delle norme del D.Lgs. n. 196 del 2003, del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 146, dell’art. 62 codice deontologico vigente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

La tesi è che il medico incaricato di eseguire la perizia abbia un ruolo autonomo di titolare del trattamento dei dati personali, posto che il suo obbligo di trasparenza verso il danneggiato non nasce immediatamente con l’effettuazione della visita, ma solo quando la compagnia ha ultimato il suo iter di valutazione e formulato una proposta, essendo il medico incaricato tenuto a fornire il proprio elaborato solo quando anche la compagnia vi è tenuta, inserendosi il suo lavoro nell’ambito della trattazione stragiudiziale. Pertanto, egli non può sottrarsi al dovere di assumere personalmente e direttamente la paternità del proprio lavoro, soprattutto quando viene richiesto di chiarire eventuali perplessità o dubbi sulla trasparenza nella gestione del sinistro e sulla acquisizione dei dati personali e sensibili, la sottoscrizione è quindi elemento essenziale per l’identificazione del soggetto responsabile del trattamento, anche se non espressamente prevista dalla legge dovendosi distinguere la posizione del medico da quella della compagnia.

3. Con il terzo motivo il ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo il ricorrente l’atteggiamento del medico si è tradotto in un comportamento negligente in relazione agli adempimenti previsti dalla legge, mettendo in atto una forma di ostruzionismo nella definizione della pratica in via stragiudiziale.

4. Con il quarto motivo il ricorrente rileva la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere ingiustificate sia la condanna alle spese sia la condanna per lite temeraria.

5. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 146, degli artt. 99 c.p.c. e dell’art. 2907 c.c., del D.Lgs. n.. 150 del 2011, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Data l’avvenuta violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 146, per non aver consegnato l’elaborato peritale, la causa doveva ritenersi correttamente introdotta con il rito ordinario di cognizione anzichè con il rito del lavoro, perciò non era necessario il mutamento del rito nè la fattispecie poteva rientrare fra quelle per cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, stabilisce l’inappellabilità, essendo essa prevista solo per le violazioni relative alla legge sulla privacy in senso stretto. Perciò i giudici di merito, accogliendo le eccezioni di rito della controparte, avrebbero omesso di considerare la natura oggettiva e sostanziale della domanda attorea, diretta ad ottenere innanzitutto una copia della perizia “sotto la responsabilità” del soggetto che ne fu a tutti gli effetti il redattore, cioè il medico incaricato, ed in secondo luogo il risarcimento di cui all’art. 15 legge sulla privacy.

Il ricorso è inammissibile.

Le ragioni sono le seguenti.

La Corte d’appello non si è pronunciata con ordinanza sull’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. sì da giustificare l’eventuale ricorso ex art. 348 ter avverso la sentenza di prime cure. Un provvedimento che, peraltro, nel caso di specie è stato espressamente definito sentenza, che non contenga alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravameg, ma che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ‘, secondo le Sezioni Unite – Cass. Sez.Un., 02/02/2016, n. 1914 – è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione. L’art. 348 ter c.p.c. circoscrive infatti il suo ambito applicativo a quello dell’impugnazione manifestamente infondata nel merito. E non è questo il caso in esame.

Peraltro, quand’anche fosse stato possibile ricorrere ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., il ricorrente non ha rispettato nessuna delle condizioni richieste: neppure ha allegato al ricorso la decisione di prime cure, oltre a non avere dimostrato la tempestività del ricorso, provocata dalla mancata indicazione della data di comunicazione dell’avvenuta comunicazione del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità dell’appello, anche tramite richiesta del fascicolo d’ufficio, secondo quanto stabilito da questa Corte, a Sezioni unite, con la sentenza 13/12/2016, n. 25513.

Per di più, anche a voler considerare il ricorso proposto avverso la sentenza di appello ex art. 360 c.p.c., in considerazione dell’alternativa impugnazione formulata dal ricorrente -avverso la sentenza di prime cure o avverso la sentenza di appello – va considerata l’omessa esposizione dei fatti di causa, in quanto il ricorrente si limita a riferire della vicenda relativa all’introduzione della lite, ma omette: a) di riferire dello svolgimento del giudizio di primo e di secondo grado; b) di indicare le ragioni delle decisioni di primo e di secondo grado, dato che non va oltre il richiamo del loro dispositivo; c) di esplicitare le proprie argomentazioni a sostegno della domanda e le difese della controparte; d) di indicare i motivi di appello e la posizione dell’appellato.

Questa Corte non è stata messa in grado di conoscere, ad esempio, con quali argomenti sia stata ritenuta priva di delega l’Infortunistica Amica, su quali ragioni si sia fondata la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, su cui pure si fonda un autonomo motivo di ricorso, quale sia il cumulo di domande di cui si parla a p. 9 del ricorso, sub motivo numero cinque.

Se ne conclude che il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, che, essendo considerato da tale norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che sia capace di garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. un., 18/05/2006 n. 11653). La prescrizione del requisito risponde, infatti, non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2003 n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è necessario procedere alla liquidazione delle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva in questa sede da parte dell’intimato.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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