Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19581 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. un., 16/09/2010, (ud. 16/06/2009, dep. 16/09/2010), n.19581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio – Primo Presidente f.f. –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26465/2007 proposto da:

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo

studio dell’avvocato CASALINUOVO ALDO, rappresentata e difesa dagli

avvocati NAIMO Giuseppe, CALOGERO MARIANO, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.C. – AZIENDA PER LA MOBILITA’ DELLA CITTA’ DI CATANZARO S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio

dell’avvocato MIRIGLIANI Raffaele, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

DITTA BROSIO NICOLA E F.LLI S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LISBONA 9, presso lo studio dell’avvocato ZIMATORE VALERIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

BILOTTA ANTONIO S.R.L.;

– intimata –

avverso la decisione n. 3467/2007 del CONSIGLIO DI STATO depositata

il 22/06/2007;

uditi gli avvocati Mariano CALOGERO, Raffaele MIRIGLIANI, Valerio

ZIMATORE;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con ricorso del 19 marzo 2001 la società in nome collettivo Brosio Nicola & f.lli, esercente un servizio di trasporto locale di interesse regionale, ha impugnato davanti al t.a.r. della Calabria, sezione di Catanzaro, la Delib. Giunta Regionale Calabra 21 novembre 2000, n. 919, con la quale sono stati definiti i rapporti economici con le aziende di trasporto locale relativi agli anni 1987/1996, è stato approvato il piano regionale provvisorio di riparto dei contributi pubblici, ed è stato disposto contestualmente il pagamento di un anticipo;

che, con sentenza del 25 settembre 2003 il t.a.r. ha respinto il ricorso;

che la sentenza è stata impugnata dall’impresa sulla base di quattro motivi (violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8;

incompetenza della giunta regionale; difetto di motivazione, eccesso di potere e sviamento; violazione dei criteri di determinazione delle anticipazioni e omessa motivazione sulla censura);

che, con decisione del 22 giugno 2007 il Consiglio di stato, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla regione in sede di discussione orale, ha dichiarato il difetto di giurisdizione e ha rimesso gli atti davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, in adesione all’orientamento di questa corte (Cass. Sez. Unite n. 15216/2006) secondo cui i contributi di esercizio di cui si tratta dovrebbero essere qualificati come “corrispettivi”; che, con ricorso del 17 ottobre 2007, illustrato con memoria, la regione Calabria ha impugnato la predetta decisione censurando la declinatoria di giurisdizione sia perchè, prima dell’erogazione dei contributi, il privato potrebbe solo vantare una posizione di interesse legittimo, sia perchè, comunque, avendo il t.a.r. deciso nel merito e non essendo stata tale decisione impugnata con riferimento al capo con il quale era stata implicitamente risolta la questione di giurisdizione, sulla giurisdizione dell’a.g.a. si è formato giudicato interno implicito;

che la società Brosio Nicola & f.lli e la controinteressata AMC s.p.a., con controricorso illustrato dalla Brosio con memoria, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per incongruità dei quesiti di diritto e per avere la stessa ricorrente eccepito il difetto di giurisdizione dell’a.g.a. in sede di discussione orale davanti al consiglio di stato, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso;

che il relatore designato ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per incongruità dei quesiti in quanto con il primo quesito si chiede alla corte di dichiarare la giurisdizione dell’a.g.a. in relazione a specifici profili di fatto e di diritto già dedotti dall’impresa prima davanti al t.a.r. e poi davanti al consiglio di stato, mentre il secondo quesito appare coerente con la deduzione del giudicato interno sulla giurisdizione oggetto specifico del motivo di ricorso;

che il ricorso, tuttavia appare infondato, in quanto, come è stato di recente affermato (cass, n. 5468/2009), la violazione del giudicato interno sulla giurisdizione non si configura come violazione delle regole sulla giurisdizione, ma come censura di violazione delle regole processuali, con la conseguenza che nei confronti della pronuncia del consiglio di stato che abbia dichiarato il difetto di giurisdizione in assenza di impugnazione sul punto, il vizio di violazione del giudicato interno non può nè essere rilevato d’ufficio dalla corte di cassazione, nè censurato dalle parti, ex art. 362 c.p.c., comma 1, norma quest’ultima che consente il ricorso per cassazione contro le sentenze dei giudici speciali solo “per motivi attinenti la giurisdizione”;

che il ricorso deve essere pertanto respinto e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle parti contro ricorrenti.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle parti contro ricorrenti con Euro 3.200,00 (ivi compresi Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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