Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19580 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 978-2012 proposto da:

M.G.A., (OMISSIS), M.E., M.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SANTA BERNADETTE 15, presso

lo studio dell’avvocato BRUNO CRASTA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO MELIS;

– ricorrenti –

Nonchè da:

S.M., (OMISSIS), MA.GI., (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BALBO 21, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO SILVIO GANDINO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GUIDO RIMINI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 571/2010 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 20/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. PICARONI Elisa;

udito l’Avvocato RIMINI Guido, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi che ha concluso per riunione dei ricorsi e

l’inammissibilità di entrambi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel (OMISSIS) M.M. convenne in giudizio G., G.A. ed M.E. perchè fosse disposta la divisione dei numerosi immobili in comproprietà, sulla base delle indicazioni contenute nella scrittura privata del (OMISSIS); i convenuti non si opposero alla divisione di alcuni tra i beni indicati dall’attore, e chiesero in via riconvenzionale la condanna del predetto a rendere il conto dei frutti degli immobili da lui posseduti. In data (OMISSIS) le parti sottoscrissero verbale di conciliazione parziale, con il quale disposero la divisione della maggior parte dei beni immobili in comunione, rimettendo al Tribunale di risolvere alcune questioni, indicate in specifiche clausole del predetto verbale.

Nel (OMISSIS) G., G.A. ed M.E. convennero in giudizio M.M. proponendo domanda di scioglimento della comunione riguardante il fondo sito in (OMISSIS), mediante formazione di due quote, e la condanna del convenuto al risarcimento del danno.

1.1. – Sulle cause riunite, il Tribunale di Sassari pronunciò sentenza non definitiva (n. 523 del 2001) con la quale – per quanto riferito nella sentenza d’appello e ancora di rilievo in questa sede – dichiarò che il fondo sito in località (OMISSIS) era di proprietà comune e doveva essere ripartito, compresi i fabbricati, in ragione di 1/4 a M.M. e di 3/4 in unica porzione agli altri condividenti; che l’area comune indicata nella clausola “g” del verbale di conciliazione non si estendeva alla parte posteriore del cortile comune; che era infondata la domanda di rendiconto dei frutti proposta dall’attore M.M.. Con la sentenza definitiva (n. 719 del 2003), il Tribunale dispose lo scorporo a favore dell’attore della porzione n. 4 – come individuata nella relazione del CTU geom. V. del 13 dicembre 1994, “3^ soluzione” allegato D – del terreno in località (OMISSIS), mantenendo la comunione sulla restante parte a favore di convenuti.

2. – La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 571 depositata il 20 ottobre 2010 ha parzialmente accolto l’appello principale, proposto da S.M. e M.G. in qualità di eredi di M.M., e quello incidentale, proposto da G., G.A. ed M.E. avverso la sentenza non definitiva, nonchè l’appello proposto da questi ultimi avverso la sentenza definitiva.

2.1. – Il gravame principale è stato accolto limitatamente al motivo concernente l’interpretazione della clausola “g” del verbale di conciliazione, mentre è stato confermato il rigetto della domanda dei frutti prodotti dal terreno sito in località (OMISSIS), proposta dall’originario attore M. e coltivata dagli eredi, ed è stata confermata altresì l’attribuzione a M.G. della porzione del predetto fondo indicata al n. 4 della 3 soluzione del CTU.

3. – Per la cassazione della sentenza M.G., M.G.A. ed M.E. hanno proposto ricorso sulla base di un motivo.

Resistono con controricorso S.M. e M.G., i quali propongono ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso principale è infondato.

1.1. – Con l’unico motivo è dedotta violazione degli artt. 1362, 1363 e 1368 c.c., nonchè vizio di motivazione, e si contesta l’interpretazione della clausola “g” del verbale di conciliazione parziale fornita dalla Corte d’appello sulla base di argomenti non pertinenti ovvero erronei, e comunque in contrasto con il tenore letterale della previsione negoziale.

1.2. – La doglianza è inammissibile.

I ricorrenti censurano l’interpretazione della clausola senza specificare in quale modo la Corte d’appello si sarebbe discostata dai canoni di ermeneutica, nè indicare l’obiettiva deficienza o la contraddittorietà del ragionamento sul quale si fonda l’interpretazione accolta (ex plurimis, Cass., sez. 1^, sentenza n. 4178 del 2007), sicchè in definitiva sollecitano il riesame del merito della controversia, che è estraneo al sindacato di legittimità.

La Corte d’appello ha fondato la decisione in parte qua sulla base di plurimi argomenti ricavati dall’esame delle risultanze processuali, di cui neppure si riporta il contenuto nel ricorso, ed è pervenuta alla conclusione che la clausola doveva essere interpretata nel senso che l’area comune nel fondo di (OMISSIS) si estendeva “anche alla parte di cortile in fondo, opposta alla strada statale (OMISSIS), oltre il fronte delle facciate laterali contrapposte dei due fabbricati e nel loro prolungamento verso il retro”.

2. – Il ricorso incidentale è infondato.

2.1. – Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione sul rigetto della domanda dei frutti prodotti dal terreno di (OMISSIS). I ricorrenti incidentali sottolineano che dopo la conciliazione parziale del (OMISSIS), che lasciava indiviso soltanto il fondo di (OMISSIS), la questione dei frutti era circoscritta al bene indiviso, e quindi non era pertinente il rilievo della Corte d’appello, secondo cui l’attore M.M. e poi i suoi eredi avrebbero dovuto dimostrare che, rispetto alla intera massa dei beni in comunione, essi non avevano avuto l’uso di una quantità di beni corrispondenti alla quota di loro spettanza. Era provato, inoltre, e la stessa Corte d’appello ne aveva dato atto, che i condividenti G.A., G. ed M.E. avevano apposto un cancello “che ostacola il pieno sfruttamento dello spazio comune”.

2.2. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello ha richiamato l’art. 1102 c.c., ed ha evidenziato, con valore assorbente, che mancava la prova dell’impedimento del pari uso della cosa comune, e che a tal fine non era sufficiente la mera allegazione – peraltro contestata – del possesso esclusivo dell’area da parte dei convenuti-appellati, nè l’esistenza del cancello, con le connesse limitazioni nello sfruttamento dell’area comune, dimostra che era inibito l’accesso dei ricorrenti incidentali all’area comune.

3. – Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione per contestare l’assegnazione a M.G. della quota del fondo (OMISSIS) individuata nella porzione 4 (in base alla 3 soluzione del CTU geom. V.), anzichè nella porzione 1 richiesta.

3.1. – La doglianza è inammissibile in quanto introduce questioni di merito, riferite in larga parte alla decisione di primo grado, che la Corte d’appello si è limitata a confermare sottolineando che la soluzione adottata dal Tribunale era l’unica (ipotesi di divisione) che consentiva di assicurare autonomia e libertà di godimento dei rispettivi fondi da parte dei proprietari ormai esclusivi, salvaguardando al contempo il maggior valore delle singole quote in proporzione al valore dell’unitaria superficie.

3. – In ragione del rigetto dei ricorsi principale e incidentale le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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