Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19580 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 26/09/2011), n.19580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M.M.V. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso

l’avvocato LUISE MICHELINO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2909/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Carucci C. con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. M.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 6 dicembre 2006, che, in conformità con la richiesta del Procuratore Generale, ha rigettato l’appello proposto dal M. contro la sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda di adozione del cittadino (OMISSIS) G.C.J., nato il (OMISSIS). La Corte, premesso che la finalità della adozione, anche nel caso in cui riguardi una persona, maggiorenne, è il consolidamento della unità familiare e non solo la trasmissione del cognome e del patrimonio, ha rilevato che nella specie non risulta che tra l’adottante e l’adottando sia nato alcun rapporto di tipo familiare bensì solo di tipo economico – commerciale, essendo il G. un dipendente del M.. Ha aggiunto che, in difetto dell’assenso del padre dell’adottando, è rimessa alla valutazione del giudice l’opportunità di pronunciare ugualmente la adozione ove la ritenga conforme agli interessi dell’adottando, ciò che tuttavia nella specie non può affermarsi, nè sotto il profilo morale-affettivo nè sotto quello patrimoniale.

Il M. ha affidato a due motivi il suo ricorso avverso tale sentenza. L’intimato Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano non ha formulato difese.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo di ricorso, il M. censura le statuizioni della sentenza relative alla natura dei suoi rapporti con l’adottando, deducendo insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Deve al riguardo preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato nel dicembre 2006 e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione dì ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007;

Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede dì formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, l’illustrazione del motivo non espone una sintesi contenente gli elementi sopra indicati.

3. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la violazione degli artt. 297 e 312 cod. civ. in ordine alla valutazione dell’interesse dell’adottando all’adozione. Anche qui il quesito di diritto è del tutto inadeguato, risolvendosi in una mera trascrizione del disposto delle norme che si assumono violate.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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