Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19580 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19580 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2487/2013 R.G. proposto da
ESI Immobiliare s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via S. Leo n. 48/C, presso
lo studio dell’avv. Alessia Bernardi, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Lorenzo Campo, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappre-

sentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale
è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 130/31/11, depositata il 30 novembre 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018
dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO CHE

Coni est.
G.W Nonno

Data pubblicazione: 24/07/2018

1. con sentenza n. 130/31/11 del 30/11/2011 la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla EST Immobiliare s.r.l. avverso
la sentenza n. 160/09/09 della CTP di Milano, che aveva dichiarato
inammissibile il ricorso della società contribuente, quale incorporante
la Verdelago s.r.I., avverso l’avviso di accertamento con il quale era
stato accertato un maggior imponibile IRPEG e IRAP e un maggior vo-

1.1. il giudice di appello premetteva che: a) la società contribuente
depositava in primo grado unicamente il ricorso con la ricevuta di spedizione dell’originale all’Ufficio, ma non anche il fascicolo con i documenti citati in ricorso e, in particolare, l’avviso di accertamento impugnato; b) la CTP dichiarava conseguentemente inammissibile il ricorso;
b) la sentenza della CTP era impugnata dalla società ricorrente;
1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) i fatti di causa erano quelli accertati dal primo giudice; b) pertanto, «letto l’art. 18 e l’art. 22 D.Lgs. 546/92 si evince che
la nascita del rapporto processuale si viene a creare con il deposito del
ricorso con le modalità e nei termini previsti dalla legge. Perché il giudizio possa proseguire è necessario da parte del ricorrente la presentazione della documentazione alla commissione tributaria per far si che
l’organo giudicante possa decidere. Occorre non solo il deposito del
ricorso, ma anche il deposito del fascicolo di parte che deve contenere
tutti i documenti citati nel ricorso stesso e soprattutto l’atto impugnato
oggetto del contendere»; c) poiché non era configurabile «l’ipotesi di
mancato o tardivo deposito del fascicolo» ai fini della legittima costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso doveva ritenersi inammissibile;

2. la ESI Immobiliare s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con
tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo;

2

lume d’affari a fini IVA concernente l’anno d’imposta 2002;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE
1. con l’unico motivo di ricorso la EST Immobiliare s.r.l. denuncia la
violazione o falsa applicazione degli artt. 18 e 22 del d.lgs. 31 dicembre

civ., evidenziando l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR nel ritenere
l’inammissibilità del ‘ricorso solo perché non sarebbe stato depositato
l’atto impugnato, inammissibilità che riguarda unicamente l’originale
del ricorso notificato ovvero la copia del ricorso spedita per posta e la
fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata;

2. il motivo è fondato;
2.1. l’art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella versione applicabile
ratione temporis) elenca i requisiti del ricorso, tra i quali l’indicazione
dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda (art. 18, comma 2,
lett. d), e prevede, a pena di inammissibilità, la mancanza di tale requisito;
2.2. l’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (sempre nella
versione applicabile ratione temporis) recita testualmente: «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita,
o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di
deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale»;

3

est.
onno

1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.

analoga sanzione di inammissibilità non è comminata, invece, per
il deposito del fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti prodotti, in originale o fotocopia
(art. 22, comma 4);
2.3. il semplice tenore letterale delle menzionate disposizioni im-

legge esclusivamente: a) per l’incompletezza del ricorso, perché manca
di una delle indicazioni di cui all’art. 18, comma 2, e specificamente,
dell’indicazione degli estremi dell’atto impugnato; b) per il mancato
deposito dell’originale del ricorso notificato ovvero di copia del ricorso
consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito
o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
2.4. nessuna sanzione di inammissibilità è comminata dalla legge
per il mancato deposito del fascicolo con i documenti indicati in ricorso
e, segnatamente, della copia dell’atto impugnato, come anche affermato dalla S.C.: «in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso
di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma
dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal
quarto comma dello stesso articolo; ne consegue che l’originale o la
fotocopia dell’atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell’articolo citato» (così
Cass. n. 18872 del 07/09/2007; conf. Cass. n. 4431 del 24/02/2010;
si vedano, altresì, Cass. n. 21509 del 20/10/2010; Cass. n. 3456 del
12/02/2009);

3. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va
cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione,
perché provveda anche sulle spese del presente giudizio.

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pone di ritenere che la sanzione dell’inammissibilità è comminata dalla

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2018.

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