Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19580 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 18/09/2020), n.19580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5136-2019 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO

COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TASSONI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO MESSORI;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LANIGRA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO RONCAGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1844/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.E. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1844/2018 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 5 luglio 2018, articolando cinque motivi.

Resiste con controricorso Axa Assicurazioni SPA.

Il ricorrente espone in fatto di essere stato convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena ed ivi condannato, con sentenza n. 1009/2013, al risarcimento del danno, ammontante ad Euro 21.053,00, richiesto da R.I. per un non riuscito intervento di riduzione mammaria. Il Tribunale, oltre a condannarlo, aveva accolto la sua domanda di manleva nei confronti della Axa assicurazioni Spa, dopo aver respinto la eccezione di quest’ultima di inoperatività della garanzia ai sensi dell’art. 20 Condizioni generali di polizza, secondo cui “in caso di cessazione del rapporto assicurativo, per qualsiasi ragione o titolo, la società accetterà solamente le denunce che sono pervenute entro il trentesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto stesso”.

La decisione era stata impugnata dalla Axa Assicurazioni limitatamente al capo con il quale era stato riconosciuto il diritto di A.E. di essere tenuto indenne per quanto condannato a pagare ad R.I., sull’assunto che il giudice avesse erroneamente ritenuto non invocabile l’art. 20 condizioni generali di polizza e per avere omesso di dichiarare che in ogni caso era stata violato anche l’art. 7 medesime condizioni, data l’avvenuta tardiva denuncia del sinistro.

La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, aveva accolto l’appello e riformato la decisione di prime cure, rigettando la domanda di manleva di A.E., con la seguente motivazione: sulle, scorta delle sentenze del Tribunale di Brindisi e della Corte d’Appello di Lecce prodotte da Axa sulla validità della clausola n. 20 delle condizioni generali di polizza era da ritenersi formato il giudicato esterno e, in ogni caso, l’assicurato aveva violato l’art. 17 medesime condizioni di polizza, avendo tardivamente trasmesso alla Compagnia di assicurazioni la ricevuta-ichiesta risarcitoria da parte di R.I..

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 124 disposizioni per l’attuazione del c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè sia la sentenza del Tribunale di Brindisi sia quella della Corte d’Appello di Lecce sarebbero state depositate oltre il termine perentorio stabilito dalla legge.

3. Con il terzo motivo il ricorrente imputa al giudice a quo la nullità del procedimento di secondo grado per lesione del principio del contraddittorio conseguente all’avvenuta tardiva produzione documentale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè il tardivo deposito della sentenza della Corte d’Appello Di Bologna avrebbe impedito al difensore dell’appellato l’esercizio del suo diritto di difesa.

4. Con il quarto motivo il ricorrente rileva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1491 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1322 e 1917 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essersi il giudice a quo pronunciato su tutte le domande ed in particolare per avere colposamente omesso il richiesto esame della validità dell’art. 20 delle condizioni generali di polizza che avrebbe confermato, ove condotto, la decisione di prime cure, la quale era conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9140/2016).

6. Rilevato che, in data 16 aprile 2020, con atto ritualmente notificato e sottoscritto il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, per intervenuta transazione tra le parti e che la controparte vi ha aderito, il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

7. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il pagamento del doppio del contributo unificato.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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