Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19580 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. un., 16/09/2010, (ud. 16/06/2009, dep. 16/09/2010), n.19580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio – Primo Presidente f.f. –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17899/2007 proposto da:

I.I.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MILLE

41-A, presso lo studio dell’avvocato AMORELLI Giampiero, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTO DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE DEL

GOVERNO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimati –

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio

pendente n. 11557/07 del Tribunale amministrativo regionale di Roma;

udito l’avvocato Giampiero AMORELLI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pasquale Ciccolo, il quale chiede che, visto l’art. 375 c.p.c., la

Corte, a sezioni unite, dichiari la giurisdizione del giudice

amministrativo.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il cittadino (OMISSIS) I.H.I. ha proposto ricorso al tar del Lazio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del 19 giugno 2006 con il quale il Prefetto di Roma, a seguito della decisione della Commissione centrale per i rifugiati del 20 aprile 2005 dì non rinnovare il permesso di soggiorno per scopi umanitari in precedenza concesso, ha rigettato l’istanza diretta a ottenere il permesso di permanere sul territorio nazionale in pendenza del giudizio davanti al giudice ordinario finalizzato al riconoscimento dello status di rifugiato politico;

che, con ricorso per regolamento preventivo, illustrato con memoria, il cittadino straniero ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto il ricorso al giudice amministrativo non involgerebbe questioni relative al riconoscimento dello status di rifugiato ma si fonderebbe sull’esercizio dei poteri discrezionali di cui al D.P.R. n. 304 del 2004, art. 17;

che l’amministrazione non ha svolto attività difensiva; che il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che nella specie trova applicazione la disciplina di cui al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1 quater, introdotto dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 32, comma 1, lett. b);

che nella specie il diniego di autorizzazione del D.P.R. n. 303 del 2004, ex art. 17, ha per presupposto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari pronunciato dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

che, con ordinanza n. 11535 del 2009, queste sezioni unite hanno affermato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle questioni (nella specie si trattava di impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, all’esito del rigetto, da parte della Commissione Territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello “status” di rifugiato) relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla concessione della protezione umanitaria e che ad analoghe conclusioni è pervenuta anche l’ordinanza n. 19393 del 2009, anche nel regime anteriore al 20 aprile 2005, e quindi disciplinata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, e dal D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, lett. d), in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 Cost., e dall’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore;

che, pertanto, la giurisdizione spetta al tribunale ordinario competente per territorio, davanti al quale le parti vanno rimesse;

che l’amministrazione non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte dichiara la giurisdizione dell’a.g.o. e rimette le parti davanti al tribunale competente per territorio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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