Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1958 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2020, (ud. 04/04/2019, dep. 29/01/2020), n.1958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11505/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

P.A., rappresentato e dif. dal prof. Avv. Maurizio Leo,

elettivamente domiciliato in Roma, piazza SS. Apostoli, n. 66,

presso lo studio “Leo Libroia e Associati”;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia depositata il 9 novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Leuzzi Salvatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, di accoglimento dell’appello del contribuente – esercente l’attività di “Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali” – contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia, che ne aveva respinto il ricorso avente ad oggetto un avviso di accertamento per recupero di maggiori importi dovuti, in relazione all’anno 2008, a titolo di IRPEF, IRAP e IVA;

– L’Agenzia delle Entrate ha affidato il proprio ricorso per cassazione a un solo motivo;

– Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso, viene censurata la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 33, 40,41 e 41-bis, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 63 e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. nonchè la falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 191 c.p.p., per avere i giudici d’appello erroneamente ritenuto inutilizzabili gli elementi istruttori acquisiti nell’ambito di una rogatoria internazionale, avuto riguardo alla circostanza che l’Autorità giudiziaria svizzera, nel trasmettere la documentazione relativa ad un conto corrente, diffidava quella italiana “a farne uso per scopi di indagine e di procedura diversi da quelli precisati nella richiesta”, escludendone, in tal guisa, l’impiego al di fuori del procedimento penale sul quale si incentrava la domanda di assistenza giudiziaria;

a seguito di istanza del contribuente, l’Agenzia delle Entrate, in data 16 agosto 2018 ha emesso provvedimento in autotutela “parziale” (prot. n. 117315), mediante il quale è stata concessa ad P.A. la possibilità di definire le sanzioni nella misura di 1/3 dell’importo già rideterminato con precedente provvedimento di autotutela del 19 aprile 2018 (prot. n. 56600);

il contribuente in seguito ha provveduto, in data 3 ottobre 2018, al versamento dell’importo di Euro 39.366,00, avuto riguardo alla parte dell’avviso non oggetto di autotutela “parziale”;

da qui la rinuncia all’impugnazione – quindi anche alla regolazione delle spese del giudizio in proprio favore – da parte dell’Agenzia;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 4 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 29 gennaio 2020

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