Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1958 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 27/01/2011), n.1958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

B.V.;

– intimato –

avverso la decisione n. 16/2/06 della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, emessa il 27 marzo 2006, depositata l’11

aprile 2006, R.G. 1005/05;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:

osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte di B.V. del provvedimento di irrogazione sanzioni conseguente alla irregolare assunzione di un lavoratore dipendente la cui posizione non risultava dalle scritture contabili e da altra documentazione obbligatoria;

2. La C.T.P. di L’Aquila respingeva il ricorso nel merito, preliminarmente rigettando l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario e la questione di costituzionalità della legge 73/2002 (art. 3). La C.T.R. ha riformato tale decisione accogliendo nel merito l’appello del contribuente e pronunciandosi negativamente sulla eccezione di difetto di giurisdizione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione art. 2728 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1, insufficiente motivazione ed erronea valutazione delle prove circa il fatto controverso della data di inizio del rapporto di lavoro, b) insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo;

Ritiene che:

1. il ricorso sia palesemente fondato essendo la motivazione resa dalla CTR, sulla prova della data di inizio del rapporto, assolutamente insufficiente e in definitiva del tutto apparente;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. dell’Abruzzo che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. dell’Abruzzo che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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