Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1958 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1958 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 14892-2016 proposto da:
SOFETER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI
DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
l’AGITAR’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRANCESCO) ROLI;

– ricorrente contro
NANNI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che
Io rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO ZAULI;

– con troricorrente

Data pubblicazione: 25/01/2018

avverso lz sentenza n. 579/2016 del TRIBUNALE di FORLI’,
depositata il 17/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA.

1. La SO.F.TER. s.p.a., in persona del suo presidente e legale
rappresentante pro tempore Italo Carfagnini, ha proposto ricorso per
cassazione contro il sig. Nanni Giovanni, avverso la sentenza n.
579/2016, con cui il Tribunale di Forlì ha accolto l’opposizione
all’esecuzione proposta dal sig. Nanni.
2. Al ricorso ha resistito il sig. Nanni Giovanni.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197 del 2016, è stata formulata
dal relatore designato proposta di definizione • del ricorso con
declaratoria di inammissibilità e ne è stata fatta notificazione agli
avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.
Parte resistente ha depositato memoria a mezzo posta.
Considerato che:
1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore, nel
senso della inammissibilità del ricorso.
2.

La sentenza con cui il giudice decide dell’opposizione

all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è appellabile, giusta la modifica dell’art.
616 cod. proc. civ. operata dalla I. n. 69 del 2009, che ha sostituito il
testo a suo tempo introdotto dall’art. 14 della I. n. 52 del 2006.
Nel caso di specie, la sentenza è stata pubblicata il 17 maggio
2016, ben oltre la data di entrata in vigore della I. n. 69 de 2009 (4
luglio 2009), con cui è stata ripristinata l’appellabilità delle sentenze
rese in materia di opposizione all’esecuzione.

Ric. 2016 n. 14892 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-2-

Rilevato che:

é

Com’è noto, solo le sentenze -pubblicate nel periodo intercorrente
tra il 1° marzo 2006 (data di entrata in vigore della I. n. 52 del 2006) e
il 4 luglio 2009 erano inappellabili e, dunque, impugnabili con ricorso
straordinario per cassazione ex art. 111, co. 7, Cost.
3. Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la sentenza

4. La memoria del resistente è da considerarsi irrituale, perché
depositata a mezzo posta (ex multis: Cass. (ord.) n. 182 del 2011 e
Cass. n. 7704 del 2016). Anche l’allegata nota spese ne segue la sorte.
5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. Se ne deve
disporre la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si
deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato
art. 13.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte
ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in euro quattromilacento, oltre duecento per
esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Visto
l’art. 93 cod. proc. civ. distrae le spese così liquidate a favore
dell’Avvocato Carlo Zauli. Ai sensi dell’art. 13 comma

1-quater del

d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il
15 novembre 2017.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

con atto di appello. Il ricorso è inammissibile.

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