Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1958 del 25/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.25/01/2017), n. 1958
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5140-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 56,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentata e
difesa dall’avvocato ALESSANDRO C. DE MATTEIS, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1701/23/2014 emessa il 10/07/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI, SEZIONE DISTACCATA di
LECCE, depositata il 17/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO ETTORE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Puglia (sez. Lecce) che il 17 luglio 2015 ha confermato la decisione della CTP – Lecce che ha accolto la domanda del Dott. T.F., medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2004 al 2008. Il contribuente resiste con controricorso.
La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3; art. 2697 c.c.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere espletata con attrezzature minimali e l’ausilio di una infermiera part time.
La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di una infermiera part time (oltre spese indispensabili per attivare uno studio medico), il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività della contribuente.
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto in forma semplificata. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa spese del giudizio di legittimità. Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater e comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017