Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19579 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8572-2012 proposto da:

M.R. & C SAS, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. COLA DI RIENZO 264, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA

LONGARI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE NICOLOSI;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VITOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENZO VIVORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 534/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato NICOLOSI Salvatore, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato VIVORI Enzo, difensore del resistente che ha chiesto

di riportarsi alle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società M.R. & C. sas, già agente generale della Milano Assicurazioni spa per la città di (OMISSIS), ricorre contro la Milano Assicurazioni per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato risolto il rapporto di agenzia intercorrente tra le parti in forza del recesso per giusta causa intimato dalla Milano assicurazioni con lettera raccomandata datata (OMISSIS) e ricevuta il (OMISSIS), conseguentemente liquidando sulla base di tale presupposto le spettanza dell’agente. La corte distrettuale ha disatteso la tesi dell’agente secondo cui, alla data di ricevimento della comunicazione di recesso della preponente, il rapporto di agenzia sarebbe stato già estinto per effetto del contrapposto recesso per giusta causa che essa agente aveva intimato con telegramma del (OMISSIS). In particolare, per quanto qui ancora interessa, la corte etnea ha disconosciuto la sussistenza di una giusta causa di recesso dell’agente e, su tale premessa, ha escluso che a tale recesso potesse attribuirsi la valenza giuridica del recesso senza preavviso; conseguentemente ha negato che il medesimo potesse produrre effetti giuridici estintivi sul rapporto di agenzia ed ha pertanto giudicato tale rapporto risolto per effetto del contrapposto recesso per giusta causa esercitato (legittimamente) dalla preponente.

Il ricorso della società M.R. si fonda su due motivi:

Con il primo motivo, riferito al vizio di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1424, 1324, 2119 e 1750 c.c.), la ricorrente assume che la corte distrettuale avrebbe errato nel non attenersi al principio che, nei rapporti di durata nei quali è ammesso il recesso ad nutum, il recesso intimato per giusta causa si converte, ove quest’ultima venga giudicata insussistente, in recesso ad nutum;

Con il secondo motivo, promiscuamente riferito ai vizi di violazione di legge (art. 2960 c.c. e art. 116 c.p.c.) e di omessa e insufficiente motivazione, la ricorrente lamenta che, sebbene in primo grado fosse stata ammessa una c.t.u. per la determinazione delle spettanze di fine rapporto dell’agente, la corte d’appello, come già prima il tribunale, non abbia tenuto conto delle relative risultanze, sull’assunto che, non essendo la c.t.u. mezzo di prova, l’agente avrebbe dovuto dimostrare aliunde i fatti costitutivi delle proprie pretese economiche. Al riguardo nel motivo di ricorso si argomenta che il giudice, se può motivatamente disattendere i risultati di una consulenza, non può tuttavia omettere di considerarli e che, d’altra parte, anche la consulenza può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in strumento dell’accertamento di situazioni di rilevabili solo con il concorso di determinate condizioni tecniche.

La convenuta si è costituita con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 18.5.16, per la quale solo la ricorrente ha depositato una memoria illustrative ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso va giudicato fondato.

La ricorrente non impugna la decisione con cui la corte d’appello di Catania ha disconosciuto la sussistenza di una giusta causa di recesso della società M.R., ma contesta la decisione che, su quella premessa, ha escluso che si possa attribuire valenza giuridica di recesso senza preavviso alla dichiarazione di recesso dalla stessa società formulata col telegramma del (OMISSIS).

Osserva al riguardo il Collegio che l’assunto della corte distrettuale secondo cui “la voluta qualificazione dell’atto di revoca in termini di giusta causa connatura ineludibilmente l’atto unilaterale recettizio ed i suoi stessi effetti, precludendo qualsivoglia “conversione” come riconducibile ad una diversa volontà negoziale non manifestata” (pag. 9, primo cpv, sentenza gravata) non può essere condiviso perchè contrasta con i principi già fissati da questa Corte nella sentenza n. 4042/12, nella cui motivazione si legge: “Altra disposizione, l’art. 1750 c.c., disciplina, fissando condizioni di parità tra le parti (Cass., n. 24274 del 2006), il recesso, che consiste in una dichiarazione unilaterale recettizia, volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest’ultima ne abbia avuto conoscenza, salvo l’obbligo della parte recedente, in linea generale, di dare il prescritto preavviso o di corrispondere l’indennità sostitutiva, che è correlata proprio all’essere lo scioglimento del rapporto conseguenza della volontà della parte. Detta indennità ha la funzione di risarcire in modo preventivo e automatico il danno che può derivare dal recesso senza preavviso. Dall’esame delle disposizioni richiamate è dato rilevare che la sussistenza di una giusta causa non muta la natura del recesso, ma incide sulle conseguenze patrimoniali dello stesso, escludendo, benchè intervenuto, di regola, ad nutum, la corresponsione della indennità di mancato preavviso, e dell’indennità di scioglimento del contratto. L’accertamento giudiziale della mancanza di giusta causa, lungi dal condizionare il potere di recesso delle parti, che rimane immutato, o costituire, ex sè, titolo risarcitorio, ricade, quindi, solo sulle conseguenze patrimoniali dello stesso, come regolate dagli artt. 1750 e 1751 c.c., dando luogo alla necessaria riespansione del diritto a percepire le previste indennità, e all’eventuale risarcimento del danno”.

In sostanza, secondo i suddetti principi (che, peraltro, corrispondono a quelli elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di recesso dal rapporto di lavoro, cfr. Cass. 6265/91, Cass. 12579/03), l’accertamento giudiziale della mancanza di giusta causa non rimuove l’idoneità dell’atto di recesso a far cessare il rapporto delle parti, ma determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità, e all’eventuale risarcimento del danno.

Il secondo motivo di ricorso va giudicato assorbito, in quanto l’accoglimento del primo mezzo implica la riformulazione complessiva dei conteggi di dare/avere tra le parti.

In definitiva il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo, con assorbimento del secondo; la sentenza gravata va cassata con,rinvio alla corte territoriale, che si atterrà al principio che, nel rapporto di agenzia, il recesso per giusta causa dell’agente si converte, ove si accerti l’inesistenza della giusta causa e salvo che non emerga una diversa volontà dell’agente medesimo, in recesso senza preavviso.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Catania, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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