Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19579 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 26/09/2011), n.19579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M., elett.te dom.ta in Roma viale Giulio Cesare 14,

presso lo studio dell’avv.to BARBANTINI Maria Teresa che con gli

avv.ti Marotti Emilio e Ilaria Bellini la rappresenta e difende, per

procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

R.B., rapp.to e difeso dagli avv.ti Zaccagnini Lucia e

Gino Martinuzzi, elett.te dom.to in Roma L.vere dei Mellini 7, presso

lo studio Zaccagnini per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

Pubblico Ministero;

– intimato –

avverso la sentenza n. 406/2009 della Corte di Appello di Bologna,

sezione 1 civile, emessa il 6 marzo 2009, depositata il 19 marzo

2009, R.G. n. 97/2009;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 maggio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato M.T. Barbantini per la ricorrente;

udito l’Avvocato L. Zaccagnini per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

V.M. ricorre per cassazione, con 5 motivi di impugnazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in sede di giudizio per la separazione dal coniuge R.B., ha confermato l’addebito della separazione a suo carico negandole altresi l’assegno alimentare in considerazione della sua residenza con i genitori e del percepimento di un assegno di invalidità; Si difende con controricorso R.B.; Le parti depositano memorie difensive; La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

i primi quattro motivi di ricorso sono inammissibili o infondati;

in particolare il primo motivo deduce promiscuamente un vizio motivazionale e una violazione dell’art. 255 c.p.c. peraltro non dedotta in appello. La Corte di appello ha invece congruamente motivato sulla insuscettibilità di censure alla decisione del giudice di primo grado di denegare la sostituzione dei testi impossibilitati a deporre con altri non indicati nei modi e termini previsti dall’art. 244 c.p.c.; il secondo e il terzo motivo consistono in censure di merito alla valutazione delle risposte all’interrogatorio formale rese dal R. e delle deposizioni dei testi addotti dalla sua difesa che non possono essere prese in esame nemmeno sotto il profilo della omessa motivazione circa le circostanze aggiunte che avrebbero modificato o estinto gli effetti della confessione dato che la Corte di appello ha precisamente ricostruito il senso delle dichiarazioni del R. valutandone la rilevanza. Nè sotto il profilo dell’insufficienza della motivazione circa l’attendibilità dei testi addotti dalla sua difesa che non viene suffragata da argomenti idonei a porre in evidenza una insufficiente valutazione da parte della Corte di appello di circostanze oggettive tali da inficiare il giudizio di attendibilità delle deposizioni relative al rifiuto di attività lavorative e ai rapporti sessuali con il marito ai fini del giudizio di addebito della separazione;

il quarto motivo è infondato dato che non risulta che sia stata giustificata l’assenza della V. all’udienza fissata per il suo interrogatorio formale, con la conseguente possibilità per il giudice di tenerne conto, ai sensi dell’art. 232 c.p.c.;

il quinto motivo è invece fondato perchè la Corte di appello con motivazione illogica ha escluso la sussistenza dello stato di bisogno per la concessione dell’assegno alimentare sulla base della convivenza con i genitori cui la V. non può considerarsi costretta e sul percepimento di una pensione di invalidità di Euro 243,00 mensili palesemente insufficiente a fare fronte ai bisogni primari di una persona.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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