Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19579 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19579 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 23485-2010 proposto da:
SODEXO ITALIA S.P.A. 00805980158, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio degli avvocati
PROIETTI FABRIZIO, FORTI BRUNO che la rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2304

contro

SCURIATTI SAURO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato
v

PANICI PIER LUIGI, che lo rappresenta e difende,

Data pubblicazione: 26/08/2013

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giusta delega in atti;
– controricorrente non chè contro

MANCA DARIA, VENCI FIORELLA, PATTA GRAZIA, BALZANETTI
GIOVANNINI

GIANCARLO,

D’ANTONI

MARCELLA,

IANNUCCI

URBANI
RITA,

TIZIANA,
CARDELLINI

GABRIELLA, PICORELLI FRANCESCA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 8969/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/03/2010 R.G.N.
1379/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato PROIETTI FABRIZIO;
udito l’Avvocato PANICI PIERLUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPEche ha concluso per

VIVALDA,

Svolgimento del processo
Con ricorso alla Corte d’appello di Roma, Scuriatti Sauro,
Giovannini Giancarlo, Urbani Tiziana, Picorelli Francesca, D’Antoni
Marcella, Patta Grazia, Venci Fiorella, Iannucci Rita, Manca Daria,
Balzanetti Vivalda, Cardellini Gabriella proponevano appello
avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato le

Sodexo Italia S.p.A., per sentirla condannare al pagamento in
loro favore della somma mensile di €. 50,00, corrispondente al
costo del lavaggio dei loro abiti da lavoro di addetti al servizio
mensa.
Censuravano la sentenza gravata per non aver adeguatamente
valutato sia la previsione dell’art. 124 c.c.n.l. turismo pubblici
esercizi, sia gli specifici obblighi contrattuali assunti dalla società
datrice.
Radicatosi il contraddittorio, l’adita Corte d’appello, con sentenza
depositata il 4 marzo 2010, accoglieva le domande dei lavoratori.
Per la cassazione propone ricorso la Sodexo, affidato ad unico,
articolato, motivo.
Resiste il solo Scuriatti con controricorso, mente gli altri lavoratori
sono rimasti intimati.
Motivi della decisione
1.-La società Sodexo Italia censura la sentenza impugnata ex
artt. 360, comma 1, numeri 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa
applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali
di lavoro, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Lamenta in particolare che i lavoratori in epigrafe erano, od erano
stati,dipendenti della Sodexo Italia s.p.a., azienda di ristorazione
collettiva, in favore di uffici, enti pubblici e privati, sanità, che, fra
gli altri, ha tra i suoi clienti le 7 sedi RAI in Italia.

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loro domande proposte nei confronti della loro datrice di lavoro,

Lamenta che nessuna fonte, legale, contrattuale owero derivante
da usi, imponeva all’azienda di sopportare il costo del lavaggio
della divisa di lavoro, la cui fornitura e costo pure ammetteva
essere tenuta a sostenere in base al c.c.n.l. di categoria, e che i
dipendenti pur erano obbligati ad indossare durante il lavoro.
Lamenta tuttavia che l’art. 124 del c.c.n.l. di categoria vigente
all’epoca dei fatti e non meglio individuato, così come il

lavaggio, ed anzi stabiliva(no) l’obbligo della divisa solo in caso in
cui i dipendenti fossero a contatto con particolari sostanze
(imbrattanti o corrosive).
Negava l’esistenza di prassi aziendali in tal senso e contestava la
giurisprudenza affermatasi sul punto unicamente con riferimento
alle divise obbligatoriamente utilizzate dal personale addetto alla
nettezza urbana, che assumevano in tal caso, ed a differenza
delle divise oggetto di causa, natura di presidio protettivo ai
sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994.
1.1-Il ricorso è in larga parte inammissibile per non avere chiarito
la ricorrente le norme di legge violate, mentre quelle contenute
nell’invocato c.c.n.l. non possono esaminarsi a causa della
mancata produzione, o specificazione in ricorso, del contratto
(Cass. sez.un. 3 novembre 2011 n. 22726; Cass. ord. 30 luglio
2010 n. 17915).
Per completezza espositiva può rilevarsi, nel merito, che nella
specie è pacifico, e la Corte di merito ha comunque accertato,
che nel contratto di appalto tra la Sodexo Italia e la Rai la prima
si fosse obbligata a dotare il personale “di cuffie, grembiuli e
divise sempre pulite”.
Ne discende, pianamente, che l’azienda è tenuta a dotare il
personale di divise sempre pulite, e dunque di sopportarne il
relativo costo, sicché (cfr. Cass. n. 23314 del 2010; Cass. n.
22929 del 2005, pur inerenti le divise del personale addetto alla

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precedente c.c.n.l. del 1976, non prevedeva(no) alcunché per il

nettezza urbana) dal suo inadempimento consegue l’obbligo di
risarcire il danno ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Peraltro lo stralcio dell’art 124 c.c.n.l., riportato dalla stessa
società Sodexo Italia a pag. 6 del ricorso, prevede che “quando
viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise,
diverse da quelle tradizionali di cui all’art. 98 del c.c.n.l. 14 luglio
1976, la spesa relativa è a carico del datore di lavord’.

principio di autosufficienza del ricorso, quali siano le speciali
divise di cui alla pretesa norma contrattuale collettiva, e
soprattutto quali quelle, diverse l di cui al menzionato art. 98 del
c.c.n.l. del 1976, non risultando, come detto, depositati o
riprodotti in ricorso relativi documenti.
Deduce poi la ricorrente che la tesi della Corte di merito -secondo
cui dalla clausola del contratto di appalto, vincolante solo tra
l’appaltante e l’appaltatrice, derivasse una prestazione in favore
di terzi- era illegittima, non prevedendo l’ordinamento effetti del
contratto in favore di terzi se non nei casi previsti dalla legge
(pag. 10 ricorso).
La censura è infondata, posto che l’art. 1411 cod.civ. stabilisce
che è sempre valida la stipulazione di un contratto a favore di
terzi, purché lo stipulante vi abbia interesse. Nella specie è
indubbio che la società appaltante, che risulta aver
esplicitamente inserito nel contratto di appalto che l’appaltatrice
era obbligata a far indossare ai lavoratori una divisa di lavoro
(cuffie, grembiuli e divise) “sempre pulita”, ha evidentemente
interesse a ciò, sicché non contrasta col principio di cui alla citata
norma codicistica, l’obbligo della datrice di lavoro di sostenere le
spese di lavaggio (o di rimborsare al lavoratore quelle a tal scopo
personalmente sostenute).
Il ricorso deve pertanto respingersi essendo la ratio decidendi ora
esaminata corretta ed idonea a sorreggere il
sentenza impugnata.
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decisum della

Nella specie non è adeguatamente chiarito, in contrasto col

Le spese, con riferimento all’unico intimato costituito, seguono la
soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi
in favore dell’avv. Pier Luigi Panici, dichiaratosi antecipante.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dello
Scuriatti, che liquida in E.50,00 per esborsi, E.2.500,00 per

Pier Luigi Panici. Nulla per le spese quanto alle parti rimaste
intimate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno
2013

compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv.

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