Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19579 del 18/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 18/09/2020), n.19579
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 6413-2018 R.G. proposto da:
P.M.A., F.G. e A.E., rappresentati e
difesi dall’avvocato Vittorio D’Angelo, domiciliati, ai sensi
dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della Corte di
Cassazione;
– ricorrenti –
contro
M.F. e AG.GI., rappresentati e difesi
dall’avvocato Francesco Ciabattoni, domiciliato, ai sensi dell’art.
366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della Corte di
Cassazione;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 826/2017 del Tribunale di Ascoli Piceno,
depositata il 22/09/2017;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli
artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16 giugno 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo
D’Arrigo.
Fatto
RITENUTO
F.G., P.M.A. e A.E. notificavano a Ag. e M.F. un atto di precetto fondato sull’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in data 18 giugno 2012, con la quale, dichiarando l’estinzione della procedura esecutiva, venivano liquidate le spese giudiziali in Euro 2.074,27.
I debitori intimati proponevano opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sostenendo che l’ordinanza non valesse come titolo esecutivo.
Il Giudice di pace di Ascoli Piceno rigettava l’opposizione. Gli opponenti impugnavano la decisione e il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice d’appello, accoglieva il gravame e, per l’effetto, dichiarava la nullità del precetto con condanna degli appellati alle spese di lite.
Avverso tale decisione F.G., P.M.A. e A.E. hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi. Ag.Gi. e M.F. hanno resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
Con il primo motivo si deduce la violazione, da parte del Tribunale, degli artt. 474 e 475 c.p.c., consistita nel non aver ritenuto che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 18 giugno 2012 costituisse un valido titolo esecutivo.
Con il secondo motivo si afferma che, giacchè il pignoramento era stato positivo, le spese liquidate dal giudice dell’esecuzione devono considerarsi come senz’altro poste a carico del debitore.
Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione pronunciata ai sensi dell’art. 630 c.p.c. non fosse autonomamente impugnabile ex art. 111 Cost. in quanto sprovvista di contenuto decisorio.
Si tratta, nel complesso, di questioni di diritto che presentano carattere di novità e possiedono, almeno in astratto, rilevanza nomofilattica. Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), sicchè la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
dispone la trattazione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020