Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19579 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/08/2017, (ud. 07/03/2017, dep.04/08/2017),  n. 19579

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12537-2015 proposto da:

Z.G.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

GEMMA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO;

– intimato –

Nonchè da:

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.F. (OMISSIS), in persona del

Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TIZIANA SERRANI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Contro

Z.G.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

GEMMA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 10635/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/06/2014 R.G.N. 3676/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato VETERE DOMENICO per delega verbale avvocato GEMMA

ANDREA;

udito l’Avvocato SERRANI TIZIANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello principale proposto da Z.G.L. e quello incidentale dell’Istituto per il Credito Sportivo avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato che il licenziamento intimato in data 2 agosto 2006 era ingiustificato ed aveva condannato l’Istituto per il Credito Sportivo a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 122.554,08 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; aveva escluso che il provvedimento avesse carattere ritorsivo; negato la reintegrazione sul rilievo che non vi erano elementi per ritenere che la qualifica dirigenziale attribuita fosse fittizia e rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.

2. Il giudice di secondo grado, al pari di quello di primo grado ha escluso che l’intento ritorsivo, sviluppato in ricorso come motivo illecito determinante il recesso, fosse stato provato. Ha ritenuto poi che avverso la scelta del primo giudice di non ammettere la registrazione del colloquio intercorso tra lo Z.G.L. ed il direttore M., anche al fine di valutare la attendibilità delle dichiarazioni da questi rese come teste, non era stata specificatamente censurata. Esclusa, quindi, l’esistenza di un motivo illecito a base del licenziamento, ha rigettato le domande risarcitorie conseguenti. Ha ritenuto poi, al pari del giudice di primo grado, che la qualifica dirigenziale non fosse stata attribuita solo convenzionalmente atteso che la figura del dirigente si caratterizza oltre che per l’attribuzione di poteri deliberativi e di spesa anche, e solo, per l’esistenza di un collegamento diretto con i vertici aziendali che, nella specie, era risultato accertato. Con riguardo alla misura dell’indennità supplementare liquidata in sette mensilità di retribuzione, la Corte territoriale ne ha confermato la correttezza evidenziando che nel parametro della durata del rapporto adottato doveva intendersi compresa anche una valutazione in concreto delle difficoltà di riallocazione sul mercato le cui chances, nel breve periodo, sarebbero rimaste invariate. Quanto alla l’ingiustificatezza del licenziamento, oggetto dell’appello incidentale dell’Istituto per il Credito Sportivo, la Corte di appello ha ritenuto, al pari del primo giudice, che la contestazione del 21 luglio 2007, poi richiamata nella lettera di licenziamento, era generica e non chiariva le ragioni per le quali il comportamento del lavoratore non soddisfaceva le pretese del datore di lavoro.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Z.G.L. che articola cinque motivi cui resiste con controricorso l’Istituto per il Credito Sportivo che propone ricorso incidentale con il quale insiste per la giustificatezza del licenziamento.

Z.G.L. ha resistito con controricorso. L’Istituto per il Credito Sportivo ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Per ragioni di ordine logico deve essere esaminata con precedenza la censura formulata dall’Istituto per il Credito Sportivo nel suo ricorso incidentale con la quale è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, e dell’art. 2119 c.c.. Sostiene la ricorrente che la condotta addebitata al lavoratore era adeguatamente specificata ed idonea a giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro. Sottolinea in particolare che al dirigente era stato contestato di non aver rispettato la linea gerarchico istituzionale (rivolgendo le sue missive oltre che al Presidente anche al direttore generale ed agli altri componenti del C. d A. e del Collegio sindacale) e di aver ritardato l’avviamento delle funzioni assegnate di tal che il suo contributo lavorativo, caratterizzato da elevata responsabilità, doveva ritenersi insoddisfacente. Rammenta che nel contestare gli addebiti non occorre attenersi a schemi prestabiliti poichè ciò che conta è che al lavoratore siano indicati nella loro materialità i fatti disciplinarmente rilevanti sì da porlo in condizione di difendersi. Inoltre tali fatti, ove riferiti ad atti conosciuti dal lavoratore, ben possono essere richiamati, per relationem, nella contestazione di addebito e poi ulteriormente precisati nella memoria di costituzione in giudizio e nella successiva istruttoria. Ove valutata in tale prospettiva la contestazione di addebito doveva essere considerata sufficientemente specifica, anche alla luce delle difese apprestate dallo Z.G.L., e rivelatrice della gravità della condotta tenuta idonea a giustificare il licenziamento.

4.1. La censura è infondata. E’ ben vero che il canone della specificità, nella contestazione dell’addebito, non richiede l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell’accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. 03/03/2010 n. 5115 e molte altre in termini tra cui recentemente Cass. 16/08/2016 n. 17113) e, tuttavia, la contestazione dell’addebito deve avere per oggetto fatti specifici, attesa la funzione di garanzia a tutela del diritto di difesa del lavoratore cui è preordinata l’immutabilità degli stessi fatti, anche ai fini del pieno svolgimento del contraddittorio (cfr. Cass. 30/06/2005 n. 13998, Cass. 07/08/2003 n. 11933 e più di recente oltre la già citata Cass. n. 17113 del 2016 anche Cass. 05/07/2013 n. 16831).Per il rispetto di tale incombente è dunque necessario che vengano fornite al lavoratore le indicazioni essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., di modo che il tenore della contestazione sia tale da consentire al lavoratore di comprendere l’accusa rivoltagli e di esercitare il diritto di difesa.

4.2. A tali principi si è esattamente conformata la Corte territoriale che ha verificato, con valutazione di merito del materiale probatorio acquisito in questa sede non censurabile, che l’inoltro in maniera diffusa ai vertici aziendali di informative sull’attività svolta non configurava il sovvertimento della linea gerarchica contestato. Inoltre, in esito ad un esame della seconda parte della contestazione di addebito, recepita dalla lettera di licenziamento, ha esattamente ritenuto che la contestazione facendo riferimento genericamente al “ritardo nell’avviamento delle funzioni assegnatele” non consentiva al lavoratore di individuare in concreto quali fatti o quali omissioni avrebbero integrato “il non soddisfacente contributo lavorativo” che concorreva a determinare il datore di lavoro a recedere dal rapporto. Va ancora una volta rammentato in proposito che l’accertamento relativo alla sussistenza del requisito della specificità della contestazione trae fondamento da una indagine di fatto, che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità (vedi, per tutte: Cass. 15/05/2014 n. 10662 e 30/03/2006n. 7546).

4.3. In conclusione, e per le ragioni sopra esposte, il ricorso incidentale deve essere rigettato.

5. Anche le censure formulate con il ricorso principale, che ruotano sotto diversi aspetti sulla disconosciuta natura ritorsiva del licenziamento, non possono trovare accoglimento.

6. Va in primo luogo sottolineato che la Corte territoriale nel verificare la fondatezza o meno delle accuse mosse dallo Z.G.L. con riguardo all’esistenza di interessi diretti o indiretti di dirigenti apicali dell’Istituto in società da invitare a gare di appalto non è incorsa nel vizio di extrapetizione denunciato con il primo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Il tema di indagine infatti era stato introdotto in giudizio proprio dal ricorrente che ne aveva tratto argomenti a sostegno della denunciata ritorsività del recesso e, dunque, correttamente, è stato oggetto di specifica verifica da parte del giudice di merito.

7. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso censurano, sotto vari aspetti, la decisione della Corte territoriale di non dare ingresso alla fonoregistrazione della conversazione telefonica tra il ricorrente ed uno dei testi escussi al fine di dimostrare la sua inattendibilità.

7.1. In particolare il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’artt. 434 e 414 c.p.c., è infondato. La sentenza di appello – nel rammentare che il giudice di primo grado aveva negato l’acquisizione della registrazione perchè era stata disconosciuta secondo le modalità consentite e sul rilievo che non vi erano elementi di contorno che ne confermassero, seppure in via indiziaria, l’attendibilità – ha verificato che tale specifica motivazione non era stata censurata in appello. Va qui rammentato che, secondo l’orientamento ripetutamente affermato da questa Corte e qui condiviso (cfr. Cass. 28/01/2011 n. 2117, 17/02/2015 n. 3122, 02/09/2016n. 17526) il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., pur sottraendosi ai termini e alle modalità stabiliti per le scritture private dagli artt. 214 c.p.c. e seg., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Ove, tuttavia, come nel caso di specie, questo sia positivamente accertato dal giudice di primo grado con esclusione dell’esistenza di ulteriori elementi a superamento dell’ostativo disconoscimento, tale accertamento deve essere specificatamente impugnato. Orbene dalla lettura della censura riprodotta nel ricorso per cassazione si evince che effettivamente, come ritenuto dal giudice di secondo grado, nel gravame ci si è limitati a contestare la scelta interpretativa seguita dal Tribunale opponendone una diversa senza nulla obiettare sulla specifica motivazione in base alla quale il primo giudice aveva negato l’ammissione della registrazione.

7.2. Il terzo ed il quarto motivo sono invece inammissibili. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, con riferimento alla denunciata natura ritorsiva del licenziamento si sarebbe limitata a fare propria la ricostruzione del materiale probatorio effettuata dal giudice di primo grado e negando l’ingresso alla registrazione, nonostante il suo non specifico disconoscimento, sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 2712 e 2729 c.c..

7.3. Va al riguardo rammentato che la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (cfr. tra le tante Cass. 11/10/2016 n. 20382 ed anche 27/12/2016n. 27000). Inoltre per porsi una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito è necessario che si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. Non è in questa prospettiva che è censurata la motivazione della sentenza nella parte in cui, pur accertata l’ingiustificatezza del recesso, ha escluso l’esistenza di un motivo ritorsivo. Nel ripercorrere l’intera vicenda che lo ha visto coinvolto il ricorrente pretende, nella sostanza, una diversa e più favorevole valutazione del materiale probatorio che è stato, per contro, puntualmente valutato dal giudice di merito il quale, in esito ad un’ indagine analitica ed approfondita, è pervenuto al convincimento che tale ritorsività non era risultata provata. Il giudice di appello ha infatti verificato che le deduzioni contenute nel ricorso erano state solo parzialmente confermate in sede istruttoria e che, per tale parte, non consentivano di ritenere significativamente confermato l’assunto del ricorrente secondo il quale il licenziamento era la conseguenza della posizione da lui assunta con riguardo alla procedura di aggiudicazione delle commesse per la realizzazione di un “piano strategico” per l’Istituto. In particolare non era risultato confermato l’interesse del Presidente e di un consigliere rispetto ad una delle tre società partecipanti alla gara. La circostanza che il ricorrente avesse stigmatizzato la necessità che la gara si svolgesse con le modalità del bando europeo di gara, come richiesto dalla natura pubblica dell’Istituto, era risultata essere solo una annotazione nel corso della procedura che era poi proseguita con la partecipazione di tutti i commissari ivi compreso l’odierno ricorrente, sicchè non era risultato quel contrasto che avrebbe potuto determinare l’illecita reazione prospettata. Nè era stata acquisita una prova rassicurante che l’estromissione del ricorrente dalla commissione della gara fosse ricollegabile alla avvenuta verbalizzazione del rilievo sul mancato rispetto della procedura di evidenza pubblica, ai rilievi formulati sull’ offerta di una delle partecipanti, alla circostanza che vi fossero state pressioni per il suo accoglimento. Il giudice di appello ha verificato, così confermando l’accertamento operato già dal Tribunale, che la valutazione tecnica delle offerte era stata affidata ad una commissione nominata allo scopo dal consiglio di amministrazione dell’Istituto tenuto conto del fatto che le offerte non erano tra loro agevolmente comparabili restando così esclusa sia la rilevanza di denunciate pressioni sul ricorrente che e la possibile ritorsività del recesso. Quanto poi all’esistenza di atteggiamenti ostili da parte del Presidente nei confronti dello Z.G.L., successivamente alle vicende esposte, la Corte di merito ha verificato che al riguardo non era risultato provato nulla se non una nota con la quale il dipendente era stato invitato a limitare l’indirizzario delle sue comunicazioni che la Corte di merito ha escluso che rivelasse univocamente l’intento ritorsivo denunciato neppure confermato in esito agli approfondimenti istruttori disposti nel giudizio di merito. In tal modo la Corte territoriale non solo non è incorsa nelle denunciate violazioni ma in adesione a quanto affermato da questa Corte ha correttamente verificato, sulla base del materiale istruttorio acquisito al giudizio e con valutazione discrezionale a lei riservata, che il recesso non era stato motivato esclusivamente da una ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore quale unica ragione del provvedimento espulsivo (cfr. Cass.03/12/2015 n. 24648, 26/05/2015 n. 10834).

7.4. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la Corte di appello omesso di esaminare le censure contenute nel gravame con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste M. va osservato che non sussiste la denunciata violazione poichè la sentenza nel prendere in esame la doglianza dà atto dello scrupolo con il quale il giudice di primo grado si è preoccupato di verificare le dichiarazioni e l’attendibilità del teste ponendolo a confronto con altro testimone ( F.) e si sia fatto carico di valutare l’ammissibilità della fonoregistrazione di cui era stata chiesta l’acquisizione. Così facendo la Corte non è incorsa nella denunciata omessa pronuncia ed ha con motivazione, in parte per relationem, esaminato le censure mosse alla sentenza rigettandole. Ed infatti, la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr. tra le tante Cass. 30/11/2009 n. 25224 e 22/06/20115 n. 12864) circostanza che nella specie, per le ragioni sopra esposte, non si è verificata.

8. Il quinto motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione dell’art. 2 del c.c.n.l. dei dirigenti del credito del 1.12.2000 e della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è anch’esso infondato poichè la Corte di merito, con motivazione che rimane indenne alle censure che le vengono mosse, ha verificato che il giudice di primo grado aveva esattamente accertato che la qualificazione professionale, il livello di responsabilità nel settore di pertinenza in diretto rapporto con i vertici aziendali giustificavano l’inquadramento dirigenziale attribuito in adesione a quell’orientamento giurisprudenziale, che qui si condivide ed al quale si intende dare seguito, in base al quale tratto caratterizzante della esistenza di una qualifica dirigenziale era il collegamento diretto tra il dipendente ed il vertice dell’azienda. Si tratta, all’evidenza, di una valutazione di fatto che si pone in continuità con la giurisprudenza di questa Corte in materia in base alla quale la qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come “alter ego” dell’imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell’organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l’andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l’indubbia qualificazione professionale, nonchè per l’ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell’azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonchè alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) (cfr. Cass.24/06/2009 n. 14835 e successivamente 14/10/2016 n. 20805) e ciò anche con riguardo alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell’ambito del singolo settore produttivo. Il giudice di appello nel confermare la sentenza ha dato atto della conformità della decisione a tale impostazione ed ha verificato in concreto proprio quel grado di autonomia e di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi aziendali che la norma collettiva (art. 2 c.c.n.l. del settore del credito ratione temporis applicabile), di cui si reclama l’errata interpretazione, pone a fondamento dell’attribuzione della qualifica dirigenziale.

9. Anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione dell’art. 29 del c.c.n.l. del credito e, degli artt. 1362 e 2727 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., deve essere rigettato. Ed infatti il giudizio sulla misura dell’indennità supplementare spettante in base alla contrattazione collettiva, in caso di licenziamento non giustificato di un dirigente, è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile se non per vizio di motivazione (cfr. Cass. 16/03/2015 n. 5175) che nella specie neppure è prospettato e, comunque, non sussiste poichè la Corte ben chiarito le ragioni in base alle quali l’indennità è stata determinata nella misura minima riconosciuta correttamente applicando i parametri generali indicati dalla disposizione collettiva.

10. In conclusione deve essere rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio mentre, la circostanza che i ricorsi siano stati proposti in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto L. del 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, e dunque entrambe le parti soccombenti sono tenute al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso principale e quello incidentale compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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