Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19578 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3148-2012 proposto da:

C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato MARIO MENGHINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE

BRUYERE;

– ricorrente –

contro

CA.RO.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1315/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato DE MICHELI Cinzia, con delega orale dell’Avvocato

BRUYERE Gabriele, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il dottor C.M. ricorre contro Ca.Ro. per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale della stessa città che, in accoglimento della domanda della Ca., aveva dichiarato nulla per difetto di forma scritta la donazione di 150 milioni di Lire effettuata al C. dal signor P.P.A., dante causa di costei. I lineamenti di fatto della vicenda sono i seguenti:

– Nel (OMISSIS) la Ca., vedova del P. (deceduto nel (OMISSIS)), introdusse un primo giudizio nei confronti del C., convenendolo davanti al tribunale di Torino per chiedergli la restituzione della somma di 150 milioni di Lire, al medesimo versata dal P. con assegno del (OMISSIS), a titolo, secondo l’attrice, di mutuo;

– il C. resistette alla domanda deducendo che detto assegno gli era stato consegnato dal P., suo vecchio amico, senza alcun obbligo di restituzione, in adempimento di un dovere morale di gratitudine; al riguardo il C. argomentava che egli aveva “letteralmente raccolto (il P. ndr) all’angolo di una chiesa di Torino, ove stava chiedendo l’elemosina (vivendo come un barbone)”, e lo aveva ospitato, assistito, curato, vestito e sfamato per lungo tempo, riportandolo ad una condizione di vita normale; precisava altresì il C. che successivamente il P. ebbe ad ereditare da un parente un ingente patrimonio (una somma liquida di 550/600 milioni di Lire) e che il medesimo, alla luce della sua mutata situazioni patrimoniale, ritenne di disobbligarsi col C. versandogli la somma in questione, anche perchè egli non aveva altri rapporti affettivi, in quanto il suo unico figlio era premorto e con la moglie, da cui era separato, non aveva da tempo nessun rapporto;

– il tribunale, rilevato che la consegna della somma in questione trovava titolo in una donazione remuneratoria, dichiarava la stessa nulla per difetto di forma scritta e accoglieva la domanda restitutoria della Ca.;

– con la sentenza n. 102/2006 la corte d’appello di Torino, adita dal C., riformò la sentenza del tribunale; il giudice di secondo grado, infatti, rilevato che la causa petendi della domanda dell’attrice consisteva in un contratto di mutuo e non in contratto di donazione, giudicò la statuizione di primo grado viziata di ultrapetizione e, ritenuto che l’attrice non avesse provato il esistenza del dedotto contratto di mutuo, ne rigettò le domande;

– passata in giudicato la suddetta sentenza della corte torinese n. 102/2006, la Ca. introdusse, nel (OMISSIS), un secondo giudizio nei confronti del C., convenendolo nuovamente davanti al tribunale di Torino sempre per ottenere la restituzione della suddetta somma di 150 milioni di Lire ma deducendo, questa volta, che la stessa era stata ricevuta dal C. in base ad una donazione nulla perchè priva della necessaria forma scritta;

– Il tribunale accolse la domanda e la corte di appello, con la sentenza qui gravata, ha rigettato il gravame del C..

A fondamento della propria decisione la corte distrettuale ha svolto i rilievi che, per quanto qui ancora interessa, di seguito si sintetizzano.

a) In primo luogo la corte subalpina ha disatteso il motivo di appello del C. secondo cui – alla luce della considerazione che l’attrice aveva agito quale erede del P. e, nelle conclusioni rassegnate in primo grado, aveva chiesto la condanna del convenuto alla restituzione “della quota di sua spettanza” – il tribunale avrebbe errato nel qualificare l’attrice come erede universale del P. e avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi.

In proposito, nella sentenza gravata si argomenta che – poichè il C. non aveva assolto all’onere, su di lui gravante, di indicare le persone degli altri ipotetici coeredi – il tribunale non poteva che accogliere la domanda sulla base di diritti ereditari fatta da fatti valere dall’attrice e, quindi, non constando la presenza di altri coeredi accettanti, per una quota pari all’intero.

b) In secondo luogo la corte territoriale ha giudicato infondato l’assunto del C., disatteso già in primo grado e riproposto in appello, secondo cui la sentenza della stessa corte di appello di Torino n. 102/2006, ormai passata in giudicato, avrebbe contenuto anche una statuizione di rigetto della domanda di restituzione della somma in questione per la nullità della donazione in forza della quale la stessa era stata consegnata dal P. al C..

In proposito, nella sentenza gravata si argomenta che – poichè era pacifico che nella domanda introduttiva del giudizio definito con la sentenza n. 102/2006 la Ca. aveva fondato la propria domanda di restituzione di 150 milioni di Lire sulla deduzione di un contratto di mutuo (tanto che la sentenza di primo grado, che aveva accolto tale domanda affermando che la causa della consegna della somma andava individuata in una donazione nulla, era stata riformata in appello proprio perchè viziata di ultra petizione) – l’unica domanda ritualmente presentata in quel giudizio dalla Ca. era quella fondata sul mutuo e solo su tale domanda, l’unica che la corte d’appello potesse prendere in considerazione, si era formato il giudicato di rigetto di cui alla sentenza n. 102/2006, a nulla rilevando che nel dispositivo di tale sentenza si parlasse di rigetto “delle domande” e non “della domanda”.

c) In terzo luogo la Corte ha disatteso il motivo di appello del C. secondo cui il primo giudice avrebbe errato nel negare che nella sentenza della corte di appello di Torino n. 102/2006 si fosse formato un accertamento, idoneo ad acquistare efficacia di cosa giudicata, sulla qualificazione del versamento di 150 milioni di Lire dal P. al C. come adempimento dell’obbligazione naturale.

In proposito, nella sentenza gravata si argomenta che nella ripetuta sentenza n. 102/2006 non vi è alcuna statuizione esplicita in ordine a detta qualificazione e che quest’ultima, d’altra parte, non rappresenta un antecedente logico – giuridico necessario dell’unica statuizione adottata in tale sentenza, ossia quella di rigetto della domanda fondata sul contratto di mutuo.

d) In quarto luogo la corte ha disatteso il motivo di appello del C. secondo cui il primo giudice avrebbe errato nel negare che il versamento di 150 milioni di Lire dal P. al C. costituisse adempimento di una obbligazione naturale.

Nella sentenza gravata, infatti, si condivide il rilievo del primo giudice secondo cui l’ordinamento, mediante la previsione di cui all’art. 770 c.c., comma 1, qualifica espressamente in termini di donazione remuneratoria anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, con conseguente irrilevanza dell’eventuale soggettivo convincimento del donante di essere moralmente debitore nei confronti del donatario. Sulla scorta di tali premesse, peraltro, la corte subalpina ha confermato la valutazione di nullità della donazione per difetto di forma, escludendo che la stessa si potesse considerare di modico valore.

La sentenza della Corte torinese, notificata il 24.11.2011, è stata impugnata dal C. con ricorso articolato in tre motivi, notificato il 23.1.12 al procuratore della Ca. nel giudizio di appello e il 10.5.12 collettivamente ed impersonalmente agli eredi di costei, frattanto deceduta.

Nessuno si è costituito per gli intimati.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 18.5.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c., e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare è opportuno evidenziare che, ancorchè la notifica del ricorso per cassazione agli eredi della signora Ca. sia stata effettuata dopo la decorrenza del termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza impugnata, il ricorso medesimo va giudicato ammissibile. Al riguardo va infatti evidenziato che entro il suddetto termine il ricorso era stato notificato al procuratore della signora Ca. e tale notifica va giudicata valida, alla stregua del principio, fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15295/14, che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ ultrattività del mandato alla lite, che notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, è ammissibile la senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e degli artt. 1362 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in cui la corte torinese sarebbe incorsa errando nell’interpretazione del giudicato di cui alla sentenza della stessa corte n. 102/2006. Nel motivo di ricorso, in sostanza, si chiede che questa Corte accerti che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza qui gravata, la menzionata sentenza n. 102/2006 avrebbe rigettato, con statuizione ormai passata in giudicato, la domanda di restituzione della somma in questione per nullità della donazione in forza della quale la stessa sarebbe stata consegnata dal P. al C. e, conseguentemente, annulli la sentenza qui gravata perchè emessa in violazione del vincolo del giudicato.

Il ricorrente critica l’interpretazione del giudicato di cui alla sentenza n. 102/2006 operata dalla corte torinese nella sentenza qui gravata sottolineando, in particolare, che:

– costituendosi nel giudizio di appello introdotto dal C. avverso la prima sentenza del tribunale torinese (che, si ricorda, aveva accolto la domanda di restituzione della somma in questione sull’ assunto che la stessa aveva formato oggetto di una donazione nulla per difetto di forma) la Ca. aveva concluso, in tesi, reiterando la domanda di restituzione fondata sulla causa petendi originariamente dedotta in giudizio, ossia il contratto di mutuo, e, in subordine, proponendo una domanda di restituzione fondata sulla causa petendi individuata nella sentenza di primo grado, ossia una donazione nulla per carenza di forma;

– il dispositivo della sentenza n. 102/2006 recita: “respinge le domande avanzate in causa da Ca.Ro.” e pertanto, come fatto palese dall’utilizzo della sostantivo plurale “domande”, andrebbe riferito tanto alla domanda principale (fondata sulla deduzione di un contratto di mutuo) quanto alla domanda subordinata (fondata sulla deduzione di una donazione nulla);

– nella motivazione della sentenza n. 102/2006 il rapporto intercorso tra il P. ed il C. viene espressamente qualificato come debito di riconoscenza senza obbligo di restituzione.

Il motivo va disatteso.

Premesso che, alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24664/07, il giudice di legittimità ha il potere di accertare direttamente l’esistenza e la portata di un giudicato esterno, con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, il Collegio ritiene che l’interpretazione della sentenza della corte torinese n. 102/2006 operata dalla medesima corte nella sentenza qui gravata sia da condividere.

La sentenza resa dal tribunale di Torino nel primo giudizio fra le parti, infatti, aveva accolto la domanda di restituzione avanzata dalla sig.ra Ca. sull’assunto della nullità, per mancanza di forma scritta, del titolo – dal medesimo tribunale qualificato come donazione – del relativo trasferimento dal P. al C.; la sentenza della corte di appello di Torino n. 102/2006 riformò la sentenza del tribunale sul rilievo che la stessa era viziata di ultrapetizione, in quanto la Ca. aveva fondato la propria domanda restitutoria sul presupposto che il P. avesse consegnato al Collina la somma in questione a titolo di mutuo e non aveva mai dedotto in giudizio, quale causa petendi, una donazione nulla per mancanza di forma (cfr. pag. 6, penultimo cpv, della sentenza n. 102/2006: “poichè dunque il contenuto sostanziale della domanda della Ca. era di restituzione di una somma data a mutuo, risulta illegittima la decisione del tribunale di accogliere la domanda di restituzione in base un titolo (donazione nulla) diverso da quello addotto da parte attrice”).

Se, dunque, la sentenza n. 102/2006 escluse espressamente che la Ca. avesse dedotto in giudizio una domanda di ripetizione fondata sulla nullità della donazione con cui era stata trasferita la somma richiesta in restituzione (tanto da dichiarare nulla per vizio di ultrapetizione la sentenza di primo grado che proprio su tale titolo aveva accolto la domanda della stessa Ca.) deve concludersi che tale sentenza non può essere interpretata come se si fosse pronunciata, negativamente o positivamente, sulla menzionata domanda.

Le argomentazioni svolte nel mezzo di gravame non risultano persuasive, perchè enfatizzano eccessivamente un rilievo – l’uso del sostantivo “domande”, invece che “domanda”, nel dispositivo della sentenza – che, alla luce della relativa motivazione, appare costituire una mera imprecisione terminologica, risultante dall’eccessiva tendenza alla sintesi, che ha indotto a scrivere “rigetta le domande” invece che “rigetta la domanda principale e dichiara inammissibile la domanda subordinata”. Nè appare concludente il riferimento del ricorrente al passaggio della motivazione della sentenza n. 102/2006 in cui il rapporto intercorso tra il P. ed il C. viene qualificato come debito di riconoscenza senza obbligo di restituzione, giacchè tale argomentazione era funzionale ad escludere l’esistenza di contratto di mutuo ma nulla diceva (nè nulla avrebbe potuto dire, in relazione alla definizione dell’oggetto della causa operata nella stessa sentenza) sulla qualificazione giuridica e sulla validità di tale “debito di riconoscenza”.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2034 c.c., in relazione all’art. 260 c.p.c., nn. 3 e al 5.

Il motivo contiene due distinte doglianze.

a) Con la prima doglianza si censura la statuizione della sentenza gravata che ha ritenuto non coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 102/2006 l’affermazione, ivi contenuta, che la somma per cui è causa sarebbe stata versata dal P. al C. in adempimento di una obbligazione naturale, trattandosi di affermazione che non rappresentava un antecedente necessario del rigetto della domanda di restituzione fondata sul dedotto contratto di mutuo. Secondo il ricorrente la sentenza n. 102/2006 aveva rigettato la domanda di mutuo proprio perchè aveva accertato la causa del trasferimento della somma in questione nell’adempimento di una obbligazione naturale.

La censura è infondata perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte (tra le varie, sent. n. 11672/07), se è vero che gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di rigetto della domanda, a tutte le statuizioni inerenti all’esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio, l’operatività di tale efficacia deve tuttavia intendersi limitata alle statuizioni necessarie ed indispensabili per giungere alla decisione, non estendendosi, invece, alle enunciazioni puramente incidentali, nonchè alle considerazioni prive di relazione causale con quanto abbia formato oggetto della pronuncia. Nella specie, come correttamente rilevato dalla sentenza gravata, l’affermazione secondo cui la somma in questione sarebbe stata versata dal P. al C. in adempimento di un debito di riconoscenza, e senza obbligo di restituzione, non costituiva un antecedente necessario indispensabile della esclusione dell’esistenza del contratto di mutuo dedotto in giudizio a fondamento della domanda (esclusione che si fondava sul rilievo che “nessun elemento consente di ritenere che sia stato posto a carico del C. l’obbligo di restituzione della somma ricevuta”, vedi pag. 9, ultimo cpv, della sentenza n. 102/2006) e, dunque, non era coperta dal giudicato formatosi sull’accertamento negativo di detto contratto di mutuo.

b) Con la seconda censura del secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza gravata abbia qualificato la fattispecie come donazione remuneratoria, senza tener conto dell’animus del P., quale emergente dall’accertamento di fatto (contenuto nella sentenza n. 102/2006) che il medesimo aveva espressamente collegato la dazione ad un suo debito di riconoscenza.

Anche tale seconda censura va giudicata infondata, perchè il collegamento operato dal P. tra la dazione della somma in questione ed un suo debito di riconoscenza nei confronti del C. non è di per sè sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all’art. 2034 c.c., essendo al tal fine necessario anche il requisito della proporzionalità. Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire (cfr. sent. n. 1007/80) che l’art. 2034 c.c., distingue le obbligazioni naturali in due categorie, prevedendo, al secondo comma, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali (casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono pero a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione, quali l’adempimento della disposizione fiduciaria e il pagamento del debito prescritto e del debito di gioco) e, al comma 1, con disposizione molto più ampia, l’esecuzione spontanea di un dovere morale (o di coscienza) o sociale. Con riferimento a tale disposizione di carattere generico, l’indagine sulla sussistenza di un’obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall’altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso). Il menzionato requisito di proporzionalità non è stato accertato nella sentenza gravata e, trattandosi di un accertamento di fatto, non può essere accertato in questa sede di legittimità. Nè, sotto altro aspetto, la censura potrebbe essere accolta sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza gravata, in quanto la stessa risulta formulata senza alcuna precisazione in ordine alle modalità con cui il C. avrebbe allegato e provato, in sede di merito, i fatti storici (modalità, tempi e costi dell’assistenza prestata dal C. al P.) a cui ancorare il suddetto giudizio di proporzionalità.

Con il terzo motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e degli artt. 1362 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa riconoscendo alla signora Ca. l’intero importo della somma versata al C. dal suo dante causa P., ancorchè la medesima Ca. avesse agito per la sua quota ereditaria.

Anche tale motivo non può trovare accoglimento.

Il fatto che la signora Ca. abbia agito per la propria quota ereditaria (pur potendo, si noti incidentalmente, agire per l’intero credito, alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 24657/07, da ultimo confermata dalla sentenza n. 15894/14) non implica alcuna affermazione, da parte della medesima, della esistenza di altri coeredi accettanti, ma manifesta esclusivamente la volontà di limitare il contenuto della domanda alla quota per il caso che altri coeredi accettanti intervenissero in causa per esigere la propria quota. La formulazione la domanda dell’attrice, in sostanza, lasciava impregiudicata la questione dell’entità della sua quota, ossia se la stessa coprisse l’intero asse ereditario o se, esistendo altri coeredi accettanti, la stessa coprisse solo una frazione tale asse. Essendo interesse del convenuto dimostrare che la quota spettante all’attrice era inferiore all’intero, l’onere di dedurre e provare l’esistenza di altri coeredi accettanti gravava su di lui e, non essendo stato assolto tale onere, correttamente la corte territoriale ha identificato nell’intero asse la quota di spettanza dell’attrice.

Tutti i motivi di ricorso vanno quindi definitive rigettati.

Non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di legittimità, perchè in questa sede non si è costituito nessuno per la parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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